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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
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vigente al 01/10/2013
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2012
al: 31-12-2014
aggiornamenti all'articolo
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
         (Principi di coordinamento e ambito di riferimento) 
 
    1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  definiti  in  ambito  nazionale  in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
coordinamento della finanza pubblica. 
    2. Ai fini della applicazione delle disposizioni  in  materia  di
finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche  si  intendono,  per
l'anno 2011, gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici
nell'elenco  oggetto  del  comunicato  dell'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato  in  pari  data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche'  a
decorrere dall'anno 2012 gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  n.  228,  e
successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente  articolo,
effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici
regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'   indipendenti   e,
comunque, le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni.((8)) 
    3. La ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al
comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 
    4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai  relativi
decreti   legislativi   costituiscono   principi   fondamentali   del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione. 
    5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 
    
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art.  34,  comma
38) che "Ai fini della corretta applicazione  delle  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le  societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati
in mercati regolamentati."