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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2010
al: 12-4-2011
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     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
 
 
                               Art. 1. 
 
         (Principi di coordinamento e ambito di riferimento) 
 
    1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sulla base  dei  principi  fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del  coordinamento  della
finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'. 
    2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si
intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il  settore
istituzionale    delle    amministrazioni    pubbliche    individuati
dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  sulla  base  delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 
    3. La ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al
comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. 
    4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai  relativi
decreti   legislativi   costituiscono   principi   fondamentali   del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione. 
    5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
 
 
                               Art. 1. 
 
         (Principi di coordinamento e ambito di riferimento) 
 
    1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sulla base  dei  principi  fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del  coordinamento  della
finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'. 
    2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si
intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il  settore
istituzionale    delle    amministrazioni    pubbliche    individuati
dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  sulla  base  delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 
    3. La ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al
comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. 
    4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai  relativi
decreti   legislativi   costituiscono   principi   fondamentali   del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione. 
    5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.