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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181

Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell' invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. (09G0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/12/2009, n. 294 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2009)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2009
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di  guerra,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,
n. 915, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  del  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
recante: «Norme  a  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata»; 
  Vista  la  legge  23  novembre   1998,   n.   407,   e   successive
modificazioni, recante: «Nuove norme  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510, recante:  «Regolamento  recante  nuove  norme  in  favore  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»; 
  Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante:  «Nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale  matrice»,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  recante:
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,  n.
243,  recante:  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'   di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266.»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
luglio 2007, recante:  «Disposizioni  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e delle stragi, a norma della  legge  3  agosto  2004,  n.
206», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  recante:
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale», ed in particolare l'articolo 34; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)», ed in particolare l'articolo 2, commi 105 e 106; 
  Considerato che le disposizioni del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  510  del  1999  e   le   disposizioni   del   decreto
del Presidente della Repubblica  n.  243  del  2006,  in  materia  di
riconoscimento delle invalidita', necessitano di  integrazioni  anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1,  della  legge  n.
206 del 2004; 
  Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con
disposizioni  di  carattere  generale  cui   debbono   attenersi   le
commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 510 del 1999; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 27 agosto 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2009; 
  Sulla proposta  dei  Ministri  della  difesa,  dell'interno,  della
giustizia, del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento: 
    a) per danno  biologico,  si  intende  la  lesione  di  carattere
permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile  di
accertamento medico-legale che esplica  un'incidenza  negativa  sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della  vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali  ripercussioni  sulla
sua capacita' di produrre reddito; 
    b) per danno morale, si intende il pregiudizio  non  patrimoniale
costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo  in
se' considerato; 
    c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione
dell'integrita' psico-fisica  complessiva  derivante  dall'evoluzione
peggiorativa della patologia da cui e' conseguita l'invalidita'  gia'
riconosciuta ed indennizzata, nonche' da ogni altra patologia per  la
quale  risulti  accertata  una  correlazione   eziopatogenetica   per
interdipendenza o la  cui  insorgenza  risulti  determinata  da  cure
praticate per la patologia gia' riconosciuta. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i  decreti  aventi  forza  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   23
          dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico delle norme  in
          materia  di  pensioni  di  guerra»,   e'   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  29  gennaio
          1979, n. 28. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 212: 
              «Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - La legge 20 ottobre 1990, n. 302,  recante  «Norme  a
          favore delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'
          organizzata» e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          ottobre 1990, n. 250. 
              - La legge 23 novembre 1998,  n.  407,  recante  «Nuove
          norme in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della
          criminalita'  organizzata»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277. 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  28
          luglio 1999, n. 510 «Regolamento  recante  nuove  norme  in
          favore delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'
          organizzata», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          gennaio 2000, n. 4. 
              - La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove  norme
          in favore delle vittime del terrorismo e  delle  stragi  di
          tale matrice», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          agosto 2004, n. 187. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          «Codice delle assicurazioni private», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  luglio
          2006, n. 243, recante «Regolamento  concernente  termini  e
          modalita' di corresponsione delle provvidenze alle  vittime
          del  dovere  ed  ai  soggetti  equiparati,  ai  fini  della
          progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore
          delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a  norma
          dell'art. 1, comma 565, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto  2006,
          n. 183. 
              -  La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri del  27  luglio  2007,  recante  «Disposizioni  in
          favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma
          della legge 3 agosto 2004,  n.  206»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2007, n. 178. 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1°
          ottobre  2007,  n.  159,  recante  «Interventi  urgenti  in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  ottobre
          2007, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 2007, n. 279: 
              «Art.  34  (Estensione  dei  benefici  riconosciuti  in
          favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
          agosto 2004, n. 206, alle vittime del  dovere  a  causa  di
          azioni  criminose  e  alle   vittime   della   criminalita'
          organizzata,  nonche'   ai   loro   familiari   superstiti.
          Ulteriori  disposizioni  a   favore   delle   vittime   del
          terrorismo). - 1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro
          familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563  e  564,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
          criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge  20
          ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti  sono
          corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e  5,
          della legge 3 agosto 2004, n.  206.  Ai  beneficiari  vanno
          compensate le somme  gia'  percepite.  L'onere  recato  dal
          presente comma e' valutato  in  173  milioni  di  euro  per
          l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per  l'anno  2008  e  3,2
          milioni di euro a decorrere dal 2009. 
              2. Il Ministero dell'interno provvede  al  monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n.  2),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
          vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi   alle   Camere,
          corredati da apposite relazioni illustrative. 
              2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti   o   non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
              2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma   2-bis   e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
              2-quater.  Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
              2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova  o
          ai figli in caso di  decesso  del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
              2-sexies. Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
              2-septies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
                a) le caratteristiche della medaglia di cui al  comma
          2-bis; 
                b)  le  condizioni  previste  per   il   conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
              3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 1, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
                b) all'art. 2, comma 1, le parole  da:  «si  applica»
          fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «la    retribuzione    pensionabile    va     rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
                c) all'art.  3,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente:  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi  e  ai  liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3,  comma  5,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata
          del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed
          erogata in unica soluzione nell'anno  di  decorrenza  della
          pensione». 
              3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3  e'
          la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e  3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              3-ter.  L'onere  derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              3-quater. Gli enti  previdenziali  privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2,  commi  105  e  106,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato» (legge finanziaria 2008), pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300: 
              «105. A decorrere dal 1°  gennaio  2008,  alle  vittime
          della criminalita' organizzata, di  cui  all'art.  1  della
          legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive  modificazioni,
          e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di
          cui all'art. 1, commi 563 e 564, della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266, e ai loro familiari  superstiti,  nonche'  ai
          sindaci   vittime    di    atti    criminali    nell'ambito
          dell'espletamento delle loro funzioni e ai  loro  familiari
          superstiti, sono erogati i  benefici  di  cui  all'art.  5,
          commi 3 e 4, della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,  come
          modificato dal comma 106. 
              106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 4, comma 2, le parole: "calcolata in base
          all'ultima retribuzione" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "in misura pari all'ultima retribuzione"; 
                b) all'art. 5, comma 3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "Ai   figli   maggiorenni   superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998,
          n. 407, e successive modificazioni"; 
                c) all'art. 9, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000,  n.
          203"; 
                d) all'art. 15, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si
          applicano  anche  agli  eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento"; 
                e)  all'art.   16,   comma   1,   dopo   le   parole:
          "dall'attuazione della presente  legge"  sono  inserite  le
          seguenti: ", salvo quanto previsto dall'art. 15,  comma  2,
          secondo periodo."». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
          3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle
          vittime del terrorismo e delle  stragi  di  tale  matrice»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187: 
              «Art. 6.  -  1.  Le  percentuali  di  invalidita'  gia'
          riconosciute e indennizzate  in  base  ai  criteri  e  alle
          disposizioni della normativa vigente alla data  di  entrata
          in vigore della  presente  legge  sono  rivalutate  tenendo
          conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico  e  del
          riconoscimento del danno biologico e morale. Per le  stesse
          finalita' e' autorizzata  la  spesa  di  300.000  euro  per
          l'anno 2004.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del  28  luglio  1999,  n.  510
          «Regolamento recante nuove norme in  favore  delle  vittime
          del   terrorismo   e   della   criminalita'   organizzata»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2000, n. 4: 
              «Art.   5   (Valutazione   della   commissione   medica
          ospedaliera   della   sanita'   militare).   -    1.    Per
          l'attribuzione dei benefici di  legge,  oltre  al  rapporto
          sulle circostanze che hanno dato luogo  all'evento  lesivo,
          e'  richiesta  la  valutazione  della  commissione   medica
          ospedaliera della sanita'  militare,  la  quale  svolge  le
          proprie  indagini  secondo  le  modalita'  previste   dagli
          articoli 172 e seguenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni, esprime il giudizio  sanitario  sulle  cause
          delle ferite o lesioni che hanno determinato il  decesso  o
          la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita'
          riscontrata, stabilisce la percentuale  dell'invalidita'  e
          dell'eventuale  aggravamento,  ed   accerta   comunque   se
          l'invalidita'    riportata    comporti    la     cessazione
          dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego. 
              2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma  1
          e' integrata, ai fini della  concessione  dei  benefici  in
          favore  delle  vittime  civili  del  terrorismo   e   della
          criminalita' organizzata, da due sanitari della Polizia  di
          Stato esperti in medicina legale. 
              3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati  dal
          direttore centrale di sanita' del Dipartimento di  pubblica
          sicurezza del Ministero dell'interno,  su  richiesta  della
          competente  commissione   medica   ospedaliera,   trasmessa
          contestualmente alla comunicazione della  data  in  cui  si
          procedera' alla visita dell'interessato o,  comunque,  alla
          valutazione da parte della commissione stessa. 
              4.  La  commissione  medica  ospedaliera   esprime   il
          giudizio  entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dal
          ricevimento  della  richiesta.  Decorso  inutilmente   tale
          termine,  i  competenti   organi   amministrativi   possono
          rivolgersi   ad   altri   soggetti   pubblici   dotati   di
          qualificazione ed  adeguata  capacita'  tecnica,  quali  le
          strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ovvero  ad
          istituti  universitari,  che  si  pronunciano  entro  venti
          giorni dalla richiesta. 
              5. La valutazione della commissione medica  ospedaliera
          non e' richiesta in caso di decesso,  quando  il  nesso  di
          causalita'  risulti  di  immediata  evidenza.  La  medesima
          valutazione  non  e',  altresi',   richiesta   qualora   il
          prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime
          civili  ritenga,  sulla  base  degli  elementi   istruttori
          acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di
          criminalita' organizzata dell'evento criminoso. 
              6. Il giudizio della  commissione  medica  ospedaliera,
          nella composizione integrata, e' definitivo. 
              7. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche per gli  stranieri  e  gli  apolidi.  Se  i  soggetti
          interessati non  sono  residenti  in  Italia,  il  giudizio
          sanitario e' espresso da apposite  commissioni  formate  da
          tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le
          proprie indagini secondo le stesse modalita'  previste  per
          le  commissioni  mediche  ospedaliere.  La  domanda   e   i
          documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati
          al  prefetto  della  provincia  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento.».