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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179

Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (09G0187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2018)
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Testo in vigore dal: 15-12-2009
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
    
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005, e successive modificazioni; 
    
  Visto il decreto-legge 22 dicembre 2008, n.  200,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9; 
    
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 
    
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 29  ottobre
2009, n. 43; 
    
    
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2009; 
    
  Acquisito il parere espresso dalla Commissione parlamentare per  la
semplificazione in data 4 novembre 2009; 
    
    
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 2009; 
    
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa; 
    
    
    
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14,  14-bis  e
14-ter,  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,   e   successive
modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo  sono
individuate   le   disposizioni   legislative   statali,   pubblicate
anteriormente  al  1°  gennaio  1970,   anche   se   modificate   con
provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza
in vigore. 
  2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2  del
decreto-legge   22   dicembre   2008,   n.   200,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n.  9,  le  disposizioni
indicate  nell'Allegato  2  al  presente  decreto  legislativo,   che
permangono in vigore anche ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo
14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
e successive modificazioni. 
  3. Ai fini del presente decreto legislativo: 
    a) per «disposizioni legislative statali» si intendono  tutte  le
disposizioni comprese in ogni  singolo  atto  normativo  statale  con
valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a
singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati; 
    b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si intendono
tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la  cui
pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia  di  pubblicazione
all'epoca di ciascun atto, e' avvenuta a far data dal 17  marzo  1861
fino a tutto il 31 dicembre 1969; 
    c) per «anche se  modificate  con  provvedimenti  successivi»  si
intende che sono compresi anche  gli  atti  legislativi  statali  che
abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969; 
    d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le
disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2,  nel
testo vigente alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, in base agli atti normativi che le  hanno  introdotte  a
suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive  modificazioni
anteriori alla stessa data, anche ai  sensi  dell'articolo  15  delle
disposizioni preliminari al codice civile. 
  4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli  articoli  7,
secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione
sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14,
comma 14-ter, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni. 
  5. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
    
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005, e successive modificazioni; 
    
  Visto il decreto-legge 22 dicembre 2008, n.  200,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9; 
    
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 
    
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 29  ottobre
2009, n. 43; 
    
    
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2009; 
    
  Acquisito il parere espresso dalla Commissione parlamentare per  la
semplificazione in data 4 novembre 2009; 
    
    
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 2009; 
    
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa; 
    
    
    
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14,  14-bis  e
14-ter,  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,   e   successive
modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo  sono
individuate   le   disposizioni   legislative   statali,   pubblicate
anteriormente  al  1°  gennaio  1970,   anche   se   modificate   con
provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza
in vigore. 
  2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2  del
decreto-legge   22   dicembre   2008,   n.   200,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n.  9,  le  disposizioni
indicate  nell'Allegato  2  al  presente  decreto  legislativo,   che
permangono in vigore anche ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo
14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
e successive modificazioni. 
  3. Ai fini del presente decreto legislativo: 
    a) per «disposizioni legislative statali» si intendono  tutte  le
disposizioni comprese in ogni  singolo  atto  normativo  statale  con
valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a
singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati; 
    b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si intendono
tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la  cui
pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia  di  pubblicazione
all'epoca di ciascun atto, e' avvenuta a far data dal 17  marzo  1861
fino a tutto il 31 dicembre 1969; 
    c) per «anche se  modificate  con  provvedimenti  successivi»  si
intende che sono compresi anche  gli  atti  legislativi  statali  che
abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969; 
    d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le
disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2,  nel
testo vigente alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, in base agli atti normativi che le  hanno  introdotte  a
suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive  modificazioni
anteriori alla stessa data, anche ai  sensi  dell'articolo  15  delle
disposizioni preliminari al codice civile. 
  4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli  articoli  7,
secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione
sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14,
comma 14-ter, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni. 
  5. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano