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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2009, n. 171

Regolamento di modifica dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. (09G0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2009
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-12-2009
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il  riordinamento  della  Croce  Rossa  Italiana,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20  settembre  1995,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  1995,
n. 490; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello Statuto
dell'Associazione italiana della Croce rossa; 
  Visto il decreto-legge 19 novembre 2004,  n.  276,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1; 
  Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica dell'articolo  51
dello Statuto; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sulla proposta del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali,  di  concerto  con  i  Ministri   della   difesa,
dell'economia e delle finanze  e  della  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
  Sentito il  Commissario  straordinario  dell'Associazione  italiana
della Croce rossa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  1. Il comma 2 dell'articolo 51  dello  statuto  della  Croce  Rossa
Italiana, approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, e' cosi' sostituito: 
  «2. il Commissario Straordinario della Croce  Rossa  Italiana  puo'
essere nominato per non piu'  di  ventiquattro  mesi  entro  i  quali
dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 20 novembre 2009 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Sacconi, Ministro del  lavoro,  della
                                salute e delle politiche sociali 
 
                                La Russa, Ministro della difesa 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009 
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 161 
Avvertenza: 
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi  dell'art.  10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e
sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana,  approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di  facilitare  la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
trascritti. 
Note alle premesse: 
    - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7  del  decreto-legge
20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi
di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria),  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490: 
    «2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere  approvato,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.». 
    -  Il  decreto-legge  19   novembre   2004,   n.   276   recante:
«Disposizioni urgenti per snellire ed incrementare  la  funzionalita'
della Croce rossa italiana», convertito in legge, con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 19 gennaio 2005, n. 1,  e'  stato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2004, n. 273. 
    - Si riporta il testo del comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  12  settembre  1988,  n.  214,  supplemento
ordinario: 
    «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati  regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'  sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente  conferisca  tale  potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con  decreti  interministeriali,  ferma  restando  la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti ministeriali ed  interministeriali  non  possono  dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati  dal  Governo.  Essi
debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
prima della loro emanazione.».