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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2009, n. 169

Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (09G0181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/2010
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Testo in vigore dal: 25-5-2010
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  quanto  disposto  dal   testo   unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni,
d'ora in poi denominato Testo unico, ed in particolare l'articolo  5,
che stabilisce le condizioni per il regime del deposito  fiscale  dei
prodotti   sottoposti   ad   accisa,    l'articolo    18,    relativo
all'individuazione dei poteri e dei compiti di  controllo  attribuiti
agli uffici e ai funzionari dell'amministrazione finanziaria  nonche'
dalla  vigente  normativa  sulla  vigilanza  permanente  presso   gli
impianti di produzione di prodotti energetici; 
  Visto l'articolo 23 del Testo unico con il quale si stabilisce  che
l'amministrazione finanziaria, allo scopo di verificare  il  rispetto
delle  norme  stabilite   in   materia   di   produzione,   deposito,
trasformazione e impiego di  prodotti  energetici,  puo'  prescrivere
l'installazione  nei  depositi  fiscali  di  prodotti  energetici  di
strumenti e apparecchiature per la misura,  anche  con  l'impiego  di
tecniche telematiche  e  informatiche,  delle  materie  prime  e  dei
prodotti semilavorati e finiti; 
  Visto l'articolo 67 del  Testo  unico  che  prevede  che  le  norme
regolamentari  per  l'applicazione  dello  stesso  Testo  unico,  con
particolare   riferimento   all'accertamento   e    contabilizzazione
dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministro delle  finanze,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n.  66,  che  stabilisce,  ai  fini  della  tutela  della  salute   e
dell'ambiente, le specifiche tecniche  relative  ai  combustibili  da
utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione  comandata
o da un motore ad accensione per compressione; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18  settembre
1997, n. 383, concernente le norme per la determinazione  dei  limiti
dei cali tecnicamente  ammissibili  nella  lavorazione  dei  prodotti
soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono; 
  Visto l'accordo siglato  tra  l'Amministrazione  finanziaria  e  le
associazioni di categoria in data 13 aprile 1993 per  l'inizio  della
sperimentazione nelle raffinerie e negli stabilimenti  di  produzione
di oli minerali di un nuovo sistema informatizzato  del  processo  di
gestione delle operazioni di movimentazione delle materie prime e dei
prodotti finiti in tempo reale, denominato Infoil; 
  Considerata la sperimentazione  svolta  nelle  raffinerie  e  negli
stabilimenti di produzione di oli minerali del sistema Infoil; 
  Considerato che tale sistema ha come scopo  quello  di  snellire  e
semplificare  i  controlli  fiscali  svolti   nelle   operazioni   di
movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e  dei  prodotti
finiti senza  compromettere  la  correttezza,  la  completezza  e  la
tempestivita' delle informazioni aventi rilevanza fiscale; 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare, dopo il completamento della
sperimentazione, le modalita' per  l'adesione  al  nuovo  sistema  di
controllo; 
  Vista la positiva valutazione espressa dal Comando  generale  della
Guardia di finanza; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009, n.
1483/09; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-12700/UCL del 23 settembre 2009; 
 
                             A d o t t a 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Definizione del regime 
 
  1. Nelle raffinerie,  negli  stabilimenti  di  produzione  e  negli
impianti  petrolchimici,  nei  quali  i  prodotti   energetici   sono
utilizzati in combinazione  come  combustibile  per  riscaldamento  e
nelle operazioni rientranti fra  i  «trattamenti  definiti»  previsti
dalla  nota  complementare  4  del  capitolo  27  della  nomenclatura
combinata, i dati necessari  per  la  determinazione  quantitativa  e
qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente  dal  depositario
autorizzato, qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato  di
controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione  al  sistema
stesso da parte  dell'  Agenzia  delle  dogane  in  modo  autonomo  e
diretto. 
  2. E' ritenuto idoneo un sistema  informatizzato  di  controllo  in
grado di: 
    a) rilevare in modo automatico a distanza, attraverso misurazione
diretta, i livelli dei serbatoi e le temperature dei prodotti; 
    b) registrare le quantita' introdotte ed estratte, e la  relativa
densita', rilevate anche attraverso misurazione indiretta. 
  3. Il rilevamento del  dato  della  densita'  dei  prodotti  finiti
ottenuti  negli  stabilimenti  di  produzione   e'   effettuato   dal
depositario  autorizzato  attraverso  il  prelievo   sistematico   di
campioni, secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane. 
  4.  L'accertamento  e  la  liquidazione  dell'imposta  afferente  i
prodotti ottenuti  negli  impianti  di  lavorazione  sono  effettuati
dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente avvalendosi dei
dati  forniti  dal  sistema  informatizzato,  secondo  le   modalita'
stabilite dalla stessa Agenzia delle dogane. 
  5. Negli impianti di produzione,  i  prodotti  gia'  accertati  che
residuano al termine delle operazioni di estrazione da  un  serbatoio
sono reimmessi nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime,
semilavorati o con altri componenti  anche  per  la  preparazione  di
altro  prodotto.  L'effettuazione  di   tali   operazioni   comporta,
conformemente alla previsione dell'articolo 1, comma 3,  del  decreto
ministeriale 18 settembre 1997, n.  383,  l'annullamento  del  carico
d'imposta relativo al prodotto residuo del serbatoio. 
  6. Le eventuali differenze tra  le  risultanze  contabili,  i  dati
forniti dal sistema informatizzato e quelli rilevati  manualmente  in
misura superiore a quanto consentito,  dovranno  essere  giustificate
dal depositario  autorizzato  e,  in  mancanza  di  cio',  troveranno
applicazione le vigenti disposizioni sanzionatorie in materia. 
    Avvertenza: 
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi  dell'art.  10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e
sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana,  approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di  facilitare  la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
trascritti. 
    Nota alle premesse: 
    - Si riportano i testi degli articoli 5,  18  e  23  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative): 
    «Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione,  la
lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti  ad  accisa  ed  in
regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono
escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su  base
forfetaria. 
    2.   Il   regime   del   deposito    fiscale    e'    autorizzato
dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale e'
subordinato al rilascio di una licenza, secondo  le  disposizioni  di
cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale e' attribuito  un  codice
di accisa. 
    3. Il depositario e' obbligato: 
      a)  fatte  salve  le  disposizioni  stabilite  per  i   singoli
prodotti,  a  prestare  cauzione  nella  misura  del  10  per   cento
dell'imposta che  grava  sulla  quantita'  massima  di  prodotti  che
possono essere detenuti  nel  deposito  fiscale,  in  relazione  alla
capacita' di stoccaggio dei  serbatoi  utilizzabili.  In  ogni  caso,
l'importo della cauzione  non  puo'  essere  inferiore  all'ammontare
dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste  scadenze.  In
presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la  cauzione  dovuta
dal  depositario  si  riduce  di  pari  ammontare.   Sono   esonerate
dall'obbligo di prestazione della cauzione le  amministrazioni  dello
Stato  e  degli  enti  pubblici.  L'amministrazione  finanziaria   ha
facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili  e  di
notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel  caso  in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione  ed
in tal caso la cauzione deve essere prestata entro  15  giorni  dalla
notifica della revoca; 
      b) a conformarsi alle prescrizioni  stabilite  per  l'esercizio
della vigilanza sul deposito fiscale; 
      c)  a  tenere  una  contabilita'  dei   prodotti   detenuti   e
movimentati nel deposito fiscale; 
      d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi  a
controlli o accertamenti. 
    4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale
e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria
deve assicurare, tenendo conto  dell'operativita'  dell'impianto,  la
tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il  depositario
autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento  e  le
attrezzature  necessarie  e  sostenere  le  relative  spese  per   il
funzionamento; sono a carico  del  depositario  i  corrispettivi  per
l'attivita' di vigilanza e di controllo  svolta,  su  sua  richiesta,
fuori dell'orario ordinario d'ufficio. 
    5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i  depositi  fiscali
dei singoli prodotti, l'inosservanza  degli  obblighi  stabiliti  dal
presente articolo nonche' del divieto di estrazione di  cui  all'art.
3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione  penale  per
le violazioni che  costituiscono  reato,  comporta  la  revoca  della
licenza fiscale di esercizio.». 
    «Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria
esplica le incombenze  necessarie  per  assicurare  la  gestione  dei
tributi relativi all'imposizione indiretta  sulla  produzione  e  sui
consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito  fiscale,  puo'
applicare agli apparecchi  ed  ai  meccanismi  bolli  e  suggelli  ed
ordinare, a spese del  depositario  autorizzato,  l'attuazione  delle
opere e  delle  misure  necessarie  per  la  tutela  degli  interessi
fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura.  Presso
i suddetti impianti possono essere  istituiti  uffici  finanziari  di
fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si  avvalgono,  se
necessario,  della  collaborazione  dei  militari  della  Guardia  di
finanza, e sono eseguiti inventari periodici. 
    2. I funzionari dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della
speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della  legge  7
gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza  hanno
facolta' di eseguire le indagini e  i  controlli  necessari  ai  fini
dell'accertamento delle  violazioni  alla  disciplina  delle  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi;   possono,   altresi',   accedere
liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei
luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati
prodotti sottoposti ad accisa  o  dove  e'  custodita  documentazione
contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e
documenti. Essi hanno  pure  facolta'  di  prelevare,  gratuitamente,
campioni di prodotti esistenti  negli  impianti,  redigendo  apposito
verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi. 
    3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza,  oltre
a quanto  previsto  dal  comma  2,  procedono,  di  iniziativa  o  su
richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione
degli elementi utili ad  accertare  la  corretta  applicazione  delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla  produzione  e
sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: 
      a) invitare il responsabile  d'imposta  o  chiunque  partecipi,
anche come  utilizzatore,  all'attivita'  industriale  o  commerciale
attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo,  a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire  dati,
notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione  di  prodotti  soggetti
alla predetta imposizione; 
      b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad
aziende ed istituti  di  credito  o  all'amministrazione  postale  di
trasmettere copia di tutta la  documentazione  relativa  ai  rapporti
intrattenuti con  il  cliente,  secondo  le  modalita'  e  i  termini
previsti dall'art. 18 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413.  Gli
elementi  acquisiti  potranno  essere  utilizzati   anche   ai   fini
dell'accertamento in altri settori impositivi; 
      c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti
utili per le indagini o per i controlli, depositati presso  qualsiasi
ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; 
      d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora,  in
caso di notizia o  di  fondato  sospetto  di  violazioni  costituenti
reato, previste dal presente testo unico. 
    4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione
finanziaria relativamente agli interventi  negli  impianti  presso  i
quali sono costituiti gli uffici finanziari di  fabbrica  di  cui  al
comma 1 od uffici doganali,  e'  disciplinato,  anche  riguardo  alle
competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del  Ministro
delle finanze. 
    5. Gli uffici tecnici di finanza  possono  effettuare  interventi
presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e  distribuzione
di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche  a
fini  diversi  da  quelli  tributari,  l'osservanza  di  disposizioni
nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli  possono  essere
eseguiti  anche  dalla  Guardia  di  finanza,  previo  il  necessario
coordinamento con gli uffici tecnici di finanza. 
    6. Il personale dell'amministrazione  finanziaria,  munito  della
speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del
segnale di cui  all'art.  24  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione  del  codice  della  strada,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i  servizi  di  controllo  sulla
circolazione dei prodotti di  cui  al  presente  testo  unico,  anche
mediante ricerche  sui  mezzi  di  trasporto  impiegati.  Essi  hanno
altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli
al carico, nonche' di procedere, gratuitamente,  al  prelevamento  di
campioni.». 
    «Art. 23 (Depositi fiscali  di  prodotti  energetici).  -  1.  Il
regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie, per  gli
altri  stabilimenti  di  produzione  dove  si  ottengono  i  prodotti
energetici di cui all'art. 21, comma  1,  sottoposti  ad  accisa,  ad
esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00),
del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702  e  NC
2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21,  commi
4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici. La gestione in  regime
di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i depositi,  per  uso
commerciale, di prodotti energetici di  capacita'  superiore  a  3000
metri cubi e  per  i  depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatto  di
capacita' superiore a 50 metri cubi e  per  i  depositi  di  prodotti
petroliferi di capacita'  inferiore,  quando  risponde  ad  effettive
necessita' operative e di approvvigionamento dell'impianto. 
    2. Per il controllo della produzione, della  trasformazione,  del
trasferimento    e    dell'impiego    dei    prodotti     energetici,
l'amministrazione finanziaria  puo'  prescrivere  l'installazione  di
strumenti e apparecchiature per la  misura  e  per  il  campionamento
delle materie prime e  dei  prodotti  semilavorati  e  finiti;  puo',
altresi', adottare sistemi di  verifica  e  di  controllo  anche  con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 
    3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono  essere  detenuti
prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli  strettamente
necessari  per  il  funzionamento  degli  impianti,   stabiliti   per
quantita' e qualita' dal competente ufficio tecnico di finanza. 
    4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed  immessi  in  consumo
che devono essere  sottoposti  ad  operazioni  di  miscelazione  o  a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in
regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6,
comma 6. 
    5. La licenza di cui all'art. 5 per  la  gestione  in  regime  di
deposito  fiscale  degli  stabilimenti  di  produzione  dei  prodotti
energetici viene revocata o negata a chiunque  sia  stato  condannato
per violazioni all'accisa sui prodotti energetici  per  le  quali  e'
stabilita la pena della reclusione.». 
              Note all'art. 1: 
    - Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto  ministeriale  18
settembre  1997,  n.  383   (Regolamento   recante   norme   per   la
determinazione dei limiti dei  cali  tecnicamente  ammissibili  nella
lavorazione  dei  prodotti  soggetti  ad  accisa,   ai   fini   della
concessione dell'abbuono): 
    «Art. 1 (Cali di lavorazione degli oli minerali). - 1. In caso di
rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell'art.  4,  comma  2,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, d'ora in  avanti  denominato  «testo  unico»,  di  oli  minerali
soggetti ad accisa, ai fini della  loro  rimessa  a  norma,  il  calo
massimo  tecnicamente  ammissibile  entro  il  quale  viene  concesso
l'abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi e' fissato  nella
misura dell'1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso
od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione. 
    2.  A   richiesta   dell'operatore   puo'   essere   riconosciuto
dall'ufficio  tecnico  di  finanza  (UTF)  o  dalla  dogana,  per  le
rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo
superiore a quella di cui al  comma  1,  sulla  base  di  esperimenti
effettuati dall'UTF. Analoga  procedura  viene  seguita  in  caso  di
lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al  comma
1. 
    3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1  e  2  avvengano,  su
autorizzazione dell'amministrazione finanziaria,  promiscuamente  con
materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione
di tali operazioni comporta l'annullamento del carico  d'impresa  sui
prodotti sottoposti alle medesime.».