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LEGGE 12 novembre 2009, n. 162

Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace». (09G0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2009
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-11-2009
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
  1. La Repubblica riconosce  il  12  novembre  quale  «Giornata  del
ricordo dei Caduti militari e civili  nelle  missioni  internazionali
per la pace», considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo  3
della legge 27 maggio 1949, n.  260.  Essa  non  determina  riduzioni
dell'orario di lavoro degli uffici  pubblici  ne',  qualora  cada  in
giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di
orario per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 
  2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui
al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative
e possono favorire, in particolare nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di  convegni  e  di
momenti comuni di narrazione dei fatti e  di  riflessione  su  quanto
accaduto e sul valore del sacrificio dei  Caduti  militari  e  civili
nelle missioni internazionali per la pace. 
  3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui  al  comma
1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  premia
i  venti  migliori  lavori  realizzati  da  studenti  degli  istituti
superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione
italiana, e aventi ad  oggetto  i  temi  del  sacrificio  dei  Caduti
militari e civili nelle missioni internazionali per  la  pace,  della
fratellanza e  della  cooperazione  trai  popoli.  I  lavori  possono
consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche. 
  4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 novembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                                      La Russa, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260
          (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  3.  Sono  considerate  solennita'  civili,  agli
          effetti  dell'orario  ridotto  negli  uffici   pubblici   e
          dell'imbandieramento  dei  pubblici  edifici,  i   seguenti
          giorni: 
                l'11 febbraio: anniversario  della  stipulazione  del
          Trattato e del Concordato con la Santa Sede; 
                il  28  settembre:  anniversario  della  insurrezione
          popolare di Napoli». 
              Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977,
          n.  54  (Disposizioni  in  materia  di   giorni   festivi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977,
          e' il seguente: 
              «Art. 2. Le solennita' civili previste dalla  legge  27
          maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo  1958,  n.  132,
          non  determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  negli
          uffici pubblici. 
              E' fatto divieto di consentire  negli  uffici  pubblici
          riduzioni dell'orario di lavoro che non  siano  autorizzate
          da norme di legge. 
              Art. 3. Le ricorrenze indicate negli articoli  1  e  2,
          che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni  di
          vacanza ne' possono comportare riduzione di orario  per  le
          scuole di ogni ordine e grado.».