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LEGGE 15 ottobre 2009, n. 155

Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilità sociale. (09G0156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2009
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-11-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.  A  decorrere  dall'anno  2009, e' concesso un contributo pari a
300.000   euro   annui   in   favore   della   Fondazione  Centro  di
documentazione  ebraica  contemporanea  -  CDEC  - organizzazione non
lucrativa  di  utilita'  sociale,  con  sede in Milano, allo scopo di
sostenere  l'azione  di  perseguimento  dei  fini istituzionali della
medesima Fondazione.
          Avvertenza:
             Il  testo  della  nota  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
             -  Si  riporta  l'art.  10 del decreto-legge 29 novembre
          2004,  n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
          finanza  pubblica), convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
             «Art.  10  (Proroga dei temimi in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
              a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
          dicembre  2004",  indicate dopo le parole: "seconda rata" e
          "terza   rata",  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
              b)  nell'allegato  1,  ultimo  periodo,  le parole: "30
          giugno   2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve  essere
          integrata  entro  il",  sono  sostituite dalle seguenti "31
          ottobre 2005";
              c)  al comma 37 dell'art. 32 le parole "30 giugno 2005"
          sono sostituite dalla seguenti: "31 ottobre 2005".
             2.  La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e terza rata dell'anticipazione degli oneri
          concessori  opera  a condizione che le regioni, prima della
          data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano
          dettato una diversa disciplina.
             3.  Il  comma  2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
          luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30  luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
          e' abrogato.
             4.  Alle  minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
             5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di  finanza  pubblica, anche mediante interventi volti alla
          riduzione   della   pressione   fiscale,   nello  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito  un apposito «Fondo per interventi strutturali di
          politica  economica»,  alla  cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».