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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2009, n. 153

Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonchè disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
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Testo in vigore dal: 24-5-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo  11,  recante
delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle  farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
  Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221,  e  successive  modificazioni,
recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   1991,   n.   412,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di  finanza  pubblica,
ed in particolare l'articolo 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2009; 
  Preso atto che la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il prescritto parere; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione  e  per  i
rapporti con le regioni; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
 
 
Nuovi  servizi  erogati  dalle  farmacie  nell'ambito  del   Servizio
                         sanitario nazionale 
 
 
  1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 18  giugno  2009,  n.
69, recante delega al Governo in materia  di  nuovi  servizi  erogati
dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,  nonche'
disposizioni concernenti  i  comuni  con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti, con  il  presente  decreto  legislativo  si  provvede  alla
definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie
pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale,  di  seguito  denominate:  «farmacie»,  e  alle  correlate
modificazioni delle disposizioni recate dall'articolo 8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  2. I  nuovi  servizi  assicurati  dalle  farmacie  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del  titolare  della
farmacia, concernono: 
   a) la partecipazione delle  farmacie  al  servizio  di  assistenza
domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti  o  domiciliati
nel territorio della sede  di  pertinenza  di  ciascuna  farmacia,  a
supporto delle attivita'  del  medico  di  medicina  generale  o  del
pediatra di libera scelta, a favore  dei  pazienti  che  risiedono  o
hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 
    1) la dispensazione  e  la  consegna  domiciliare  di  farmaci  e
dispositivi medici necessari; 
    2) la preparazione, nonche' la dispensazione al  domicilio  delle
miscele   per   la   nutrizione   artificiale   e   dei    medicinali
antidolorifici,  nel  rispetto  delle   relative   norme   di   buona
preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel
rispetto delle  prescrizioni  e  delle  limitazioni  stabilite  dalla
vigente normativa; 
    3) la dispensazione  per  conto  delle  strutture  sanitarie  dei
farmaci a distribuzione diretta; 
    4) la  messa  a  disposizione  di  operatori  socio-sanitari,  di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di
specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia
o dal pediatra di libera scelta, fermo restando  che  le  prestazioni
infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle  di  cui  alla  lettera  d)  e  alle
ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi  compiti
delle farmacie, individuate con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
   b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate  a
garantire  il  corretto  utilizzo  dei  medicinali  prescritti  e  il
relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle  terapie
mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi  di
farmacovigilanza; 
   c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso  i  quali
le  farmacie  partecipano  alla  realizzazione   dei   programmi   di
educazione sanitaria e di campagne di  prevenzione  delle  principali
patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale
ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e  regionale,
ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di  struttura
e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 
   d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai  singoli
assistiti,  in  coerenza  con  le   linee   guida   ed   i   percorsi
diagnostico-terapeutici previsti  per  le  specifiche  patologie,  su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, anche avvalendosi di  personale  infermieristico,  prevedendo
anche  l'inserimento  delle  farmacie  tra   i   punti   forniti   di
defibrillatori semiautomatici; 
   e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di
secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche  di
prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e
alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni  caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche'  il  prelievo
di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 
   e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicita'  di  cui
all'intesa del 15  settembre  2016  sancita  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura
dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento  della  rete
dei servizi, la possibilita' di  usufruire  presso  le  farmacie,  in
collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri  di
libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di  un
servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso
le procedure della ricetta elettronica di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta che effettuano  le  prescrizioni  possono
intrattenere ogni forma di collaborazione con le  farmacie  prescelte
dal paziente  per  l'erogazione  dei  servizi,  anche  attraverso  le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12,  comma
2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie,  quanto
alle  prestazioni  e  ai  servizi  erogati  dalla  presente  lettera,
forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione
sulle cure prestate e sulle modalita' di conservazione  e  assunzione
personalizzata   dei   farmaci    prescritti,    nonche'    informano
periodicamente, e ogni volta che risulti  necessario,  il  medico  di
medicina generale  e  il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico
prescrittore sulla regolarita' o meno dell'assunzione dei  farmaci  o
su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la  necessita'  di
rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire  l'aderenza  alla
terapia. 
   e-ter)  l'effettuazione  presso  le  farmacie  da  parte   di   un
farmacista di test diagnostici che prevedono il  prelievo  di  sangue
capillare. 
   ((e-quater)  la  somministrazione,  con  oneri  a   carico   degli
assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti  opportunamente
formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e  di
successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore
di sanita', di vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali
nei confronti dei soggetti di eta' non  inferiore  a  diciotto  anni,
previa  presentazione  di  documentazione  comprovante  la  pregressa
somministrazione   di   analoga   tipologia   di   vaccini,   nonche'
l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del
campione biologico a  livello  nasale,  salivare  o  orofaringeo,  da
effettuare in aree, locali o  strutture,  anche  esterne,  dotate  di
apprestamenti idonei sotto il profilo  igienico-sanitario  e  atti  a
garantire la tutela della  riservatezza.  Le  aree,  i  locali  o  le
strutture  esterne  alla  farmacia  devono  essere   compresi   nella
circoscrizione  farmaceutica  prevista  nella  pianta   organica   di
pertinenza della farmacia stessa)). 
   f)  la  effettuazione  di  attivita'  attraverso  le  quali  nelle
farmacie gli assistiti possano prenotare  prestazioni  di  assistenza
specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle  relative  quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare
i  referti  relativi  a  prestazioni  di   assistenza   specialistica
ambulatoriale effettuate presso le strutture  sanitarie  pubbliche  e
private accreditate; tali modalita' sono fissate, nel rispetto  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n.  196,
recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base
a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con  decreto,  di
natura non regolamentare, del Ministro del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui  al  primo
periodo del comma 2 e' subordinata all'osservanza di criteri  fissati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dell'interno,  in  base  ai  quali  garantire  il
rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di  patto  di  stabilita'
dirette agli  enti  locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e senza incrementi di personale. 
  4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio  sanitario  nazionale
per  lo  svolgimento  dei  nuovi  servizi  di  cui  al  comma  2   e'
disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8,  comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a
norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e
gli  accordi  di  livello  regionale  fissano  altresi'  i  requisiti
richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita'  di  cui
al comma 2. 
  5. Il  Servizio  sanitario  nazionale  promuove  la  collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e  private
operanti in convenzione con il Servizio  sanitario  nazionale  con  i
medici di medicina  generale  e  i  pediatri  di  libera  scelta,  in
riferimento alle attivita' di cui al comma 2.