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DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 151

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. (09G0163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/11/2009
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Testo in vigore dal: 4-11-2009
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  26  ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
  Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo  1,  comma  5,  che  prevede  la  possibilita'  di emanare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai  sensi  del  comma  1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti stessi;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 2007, n. 231, recante
attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la prevenzione
dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a  scopo di riciclaggio dei
proventi  di  attivita'  criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
                                 231
  1.  All'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 21 novembre
2007,  n.  231,  di  seguito  denominato: «decreto legislativo», sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
   «e-bis)  “conti  correnti  di  corrispondenza”:  conti
tenuti  dalle  banche,  tradizionalmente  su  base bilaterale, per il
regolamento  dei  servizi  interbancari  (rimesse di effetti, assegni
circolari  e  bancari,  ordini  di versamento, giri di fondi, rimesse
documentate e altre operazioni); »;
   b) la lettera n) e' soppressa;
   c) alla lettera o) le parole: «cittadine di altri Stati comunitari
o   di   Stati   extracomunitari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«residenti  in  altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e
le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonche'»;
   d) la lettera u) e' sostituita dalla seguente:
   «u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e'
realizzata  un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di entita'
giuridica,  la  persona  o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedono   o   controllano   tale   entita',  ovvero  ne  risultano
beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente
decreto;».
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La  direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          25 novembre 2005, n. L 309.
             - La direttiva 2006/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
          agosto 2006, n. L 214.
             -  La  legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  8  febbraio  2006,  n. 32, supplemento
          ordinario.
             -  Il  decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
          290, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.   1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione:
              a) "codice in materia di protezione dei dati personali"
          indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
              b)  "CONSOB"  indica  la  Commissione  nazionale per la
          societa' e la borsa;
              c)  "CAP"  indica  il  decreto  legislativo 7 settembre
          2005,   n.  209,  recante  il  codice  delle  assicurazioni
          private;
              d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
              e)  "direttiva"  indica  la  direttiva  2005/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
              f)  "GAFI"  indica  il  Gruppo  di  azione  finanziaria
          internazionale;
              g)  "ISVAP"  indica  l'Istituto  per la vigilanza sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
              h)   "Stato   comunitario"   indica   lo  Stato  membro
          dell'Unione europea;
              i)   "Stato   extracomunitario"  indica  lo  Stato  non
          appartenente all'Unione europea;
              l)  "TUB"  indica il testo unico delle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385»;
              m)   "TUF"   indica   il  testo  unico  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58;
              n)  "TULPS"  indica  il  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773;
              o)  "TUV"  indica il testo unico delle norme in materia
          valutaria,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
             2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
              a)  "amministrazioni  interessate":  le  autorita' e le
          amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
          o  licenze,  alla  ricezione  delle dichiarazioni di inizio
          attivita'  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  lettera e), e
          all'art.  14  o  che  esercitano  la vigilanza sui soggetti
          indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13,
          comma 1, lettera b);
              b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e
          gestito  a  mezzo  di  sistemi  informatici, nel quale sono
          conservate   in   modo  accentrato  tutte  le  informazioni
          acquisite     nell'adempimento     degli     obblighi    di
          identificazione   e   registrazione,   secondo  i  principi
          previsti nel presente decreto;
              c)  "autorita'  di  vigilanza di settore": le autorita'
          preposte,  ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza
          o  al  controllo  dei  soggetti  indicati agli articoli 10,
          comma  2,  dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma
          1, lettera a);
              d)  "banca  di comodo": una banca, o un ente che svolge
          attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha
          alcuna  presenza  fisica,  che  consenta  di esercitare una
          direzione  e una gestione effettive e che non sia collegata
          ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
              e)   "cliente":   il  soggetto  che  instaura  rapporti
          continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati
          agli  articoli  11  e  14,  ovvero  il  soggetto al quale i
          destinatari  indicati  agli  articoli  12  e 13 rendono una
          prestazione  professionale in seguito al conferimento di un
          incarico;
              e-bis) "conti correnti di corrispondenza": conti tenuti
          dalle  banche,  tradizionalmente su base bilaterale, per il
          regolamento  dei  servizi interbancari (rimesse di effetti,
          assegni  circolari e bancari, ordini di versamento, giri di
          fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
              f)   "conti   di   passaggio":   rapporti   bancari  di
          corrispondenza     transfrontalieri,    intrattenuti    tra
          intermediari    finanziari,   utilizzati   per   effettuare
          operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
              g)  "dati  identificativi":  il  nome  e il cognome, il
          luogo  e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale
          e  gli estremi del documento di identificazione o, nel caso
          di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la
          sede   legale  e  il  codice  fiscale  o,  per  le  persone
          giuridiche, la partita IVA;
              h)  "insediamento  fisico":  un  luogo  destinato  allo
          svolgimento   dell'attivita'   di   istituto,  con  stabile
          indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in
          un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la
          propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare
          una  o  piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze
          relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere  soggetto ai
          controlli   effettuati  dall'autorita'  che  ha  rilasciato
          l'autorizzazione a operare;
              i)  "mezzi  di  pagamento":  il  denaro  contante,  gli
          assegni  bancari  e  postali,  gli  assegni circolari e gli
          altri  assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
          postali,  gli  ordini  di accreditamento o di pagamento, le
          carte  di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
          assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
          strumento   a  disposizione  che  permetta  di  trasferire,
          movimentare  o  acquisire, anche per via telematica, fondi,
          valori o disponibilita' finanziarie;
              l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di
          mezzi  di  pagamento;  per  i  soggetti di cui all'art. 12,
          un'attivita'  determinata o determinabile, finalizzata a un
          obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo
          della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite
          una prestazione professionale;
              m)   "operazione  frazionata":  un'operazione  unitaria
          sotto  il  profilo economico, di valore pari o superiore ai
          limiti  stabiliti  dal  presente  decreto,  posta in essere
          attraverso  piu'  operazioni,  singolarmente  inferiori  ai
          predetti  limiti,  effettuate  in  momenti diversi ed in un
          circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma
          restando  la  sussistenza dell'operazione frazionata quando
          ricorrano elementi per ritenerla tale;
              n) (soppressa);
              o)  "persone politicamente esposte": le persone fisiche
          residenti   in   altri   Stati   comunitari   o   in  Stati
          extracomunitari,  che  occupano o hanno occupato importanti
          cariche  pubbliche,  nonche'  i  loro  familiari  diretti o
          coloro  con i quali tali persone intrattengono notoriamente
          stretti  legami,  individuate sulla base dei criteri di cui
          all'allegato tecnico al presente decreto;
              p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust":
          ogni  persona  fisica  o  giuridica  che fornisca, a titolo
          professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
               1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
               2)   occupare   la   funzione   di   dirigente   o  di
          amministratore di una societa', di socio di un'associazione
          o  una  funzione  analoga  nei  confronti  di altre persone
          giuridiche  o  provvedere affinche' un'altra persona occupi
          tale funzione;
               3)  fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,
          amministrativo  o  postale  e  altri servizi connessi a una
          societa',   un'associazione   o   qualsiasi  altra  entita'
          giuridica;
               4)  occupare  la  funzione  di  fiduciario in un trust
          espresso  o  in  un soggetto giuridico analogo o provvedere
          affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
               5)  esercitare  il  ruolo  d'azionista  per  conto  di
          un'altra  persona  o  provvedere affinche' un'altra persona
          occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
          ammessa  alla  quotazione  su  un  mercato  regolamentato e
          sottoposta  a  obblighi di comunicazione conformemente alla
          normativa comunitaria o a nonne internazionali equivalenti;
              q)     "prestazione     professionale":     prestazione
          professionale  o  commerciale  correlata  con  le attivita'
          svolte  dai  soggetti  indicati  agli articoli 12, 13 e 14,
          della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra'
          una certa durata;
              r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni
          dello  Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
          ordine  e  grado, le istituzioni educative, le aziende e le
          amministrazioni  dello  Stato  a  ordinamento  autonomo, le
          regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro
          consorzi  e  associazioni, le istituzioni universitarie, le
          amministrazioni,   le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio
          sanitario   nazionale  e  le  agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive
          modificazioni;
              s)   "rapporto   continuativo":   rapporto   di  durata
          rientrante  nell'esercizio  dell'attivita'  di istituto dei
          soggetti   indicati  all'art.  11  che  dia  luogo  a  piu'
          operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi
          di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
              t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel
          quale  sono  conservati  i  dati identificativi di cui alla
          lettera  g),  acquisiti  nell'adempimento  dell'obbligo  di
          identificazione  secondo le modalita' previste nel presente
          decreto;
              u)  "titolare  effettivo":  la persona fisica per conto
          della  quale  e'  realizzata  un'operazione o un'attivita',
          ovvero,  nel  caso  di  entita'  giuridica, la persona o le
          persone  fisiche  che,  in  ultima  istanza,  possiedono  o
          controllano  tale  entita', ovvero ne risultano beneficiari
          secondo  i  criteri di cui all'allegato tecnico al presente
          decreto;
              v)   "titolo  al  portatore":  titolo  di  credito  che
          legittima  il  possessore all'esercizio del diritto in esso
          menzionato  in  base  alla  mera  presentazione  e  il  cui
          trasferimento si opera con la consegna del titolo;
              z) "UIF": l'Unita' di informazione finanziaria cioe' la
          struttura  nazionale  incaricata  di  ricevere dai soggetti
          obbligati,  di  richiedere, ai medesimi, di analizzare e di
          comunicare  alle  autorita'  competenti le informazioni che
          riguardano  ipotesi  di  riciclaggio o di finanziamento del
          terrorismo.».