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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. 148

Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. (09G0165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/11/2009
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-11-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2008/97/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE,
concernente  il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica,   tireostatica   e   delle   sostanze  beta-agoniste  nelle
produzioni animali;
  Vista  la  legge  7  luglio  2009,  n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'allegato A;
  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive
modificazioni,   recante   attuazione   della  direttiva  2003/74/CE,
concernente  il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica,   tireostatica   e   delle   sostanze  beta-agoniste  nelle
produzioni animali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
  Preso  atto  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha  reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali, dello
sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

       Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

  1.  Al  decreto  legislativo  16  marzo  2006, n. 158, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  all'articolo  1,  comma  2, le lettere a) e c) sono sostituite
dalle seguenti:
    «a)  carni  e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE)
n.  853/2004  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, e successive modificazioni;
    c)  medicinali  veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni.»;
   b)  all'articolo  1,  comma  3,  la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
    «e)  trattamento  terapeutico: la somministrazione in conformita'
alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo 4, ad un singolo animale da
azienda  di  una  delle  sostanze autorizzate allo scopo di trattare,
previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della   fecondita',   inclusa   l'interruzione   di   una  gravidanza
indesiderata,  e,  per  quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in
vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto
nonche'  del  trattamento  di  disfunzioni  respiratorie, di malattia
navicolare  e  di  laminite  e  dell'induzione  della  tocolisi negli
equidi;»;
   c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  2  (Divieto  di  immissione  sul  mercato)  -  1. E' vietata
l'immissione  sul  mercato  di tireostatici, stilbeni, derivati dello
stilbene,  loro  sali  ed  esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati
sotto  forma  di  esteri  e sostanze beta-agoniste al fine della loro
somministrazione  a  qualsiasi  animale le cui carni e i cui prodotti
siano  destinati  al  consumo  umano,  per  scopi  diversi  da quelli
previsti  all'articolo  4,  comma  1, limitatamente alle lettere b) e
c).»;
   d)  all'articolo  4,  comma  1,  la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
    «b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le
sostanze   ß-agoniste   a   equidi,   sempreche'   siano   utilizzati
conformemente alle indicazioni del fabbricante;»;
   e) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) e' soppressa;
   f) all'articolo 4 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  La  somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma
1,  lettere  a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel
caso  di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma
1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilita'.»;
   g) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) e' soppressa;
   h)  all'articolo  6,  comma  1,  nell'alinea  le parole: «ai sensi
dell'articolo  3  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
   i) all'articolo 6, comma 1, alla lettera a), le parole: «apportata
dal  regolamento  (CEE)  n.  2309  del  1993»  sono  sostituite dalle
seguenti: «apportata dal regolamento (CE) n. 726/2004»;
   l)  all'articolo  8,  comma  1,  le  parole:  «di  cui  al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
   m)  all'articolo  10,  comma  1,  alla lettera b), dopo le parole:
«carni  o  prodotti  ottenuti  da animali» sono inserite le seguenti:
«destinati al consumo umano»;
   n)  all'articolo  15,  comma  3,  le parole: «previsto dal decreto
legislativo  27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti:
«previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
   o)  all'articolo 20, comma 1, le parole: «all'articolo 4, comma 1,
lettera  h),  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12, comma 3, lettera h), del
decreto   legislativo   6   aprile   2006,  n.  193»,  e  le  parole:
«all'articolo  7  del regolamento (CEE) n. 2377/1990» sono sostituite
dalle  seguenti:  «all'articolo  8  del  regolamento  (CE) n. 470 del
2009».
          Avvertenza
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             l'allegato   A   della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
          S.O., cosi' recita:

                                                          «Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

             2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          settembre  2007,  che  modifica la direttiva 90/385/CEE del
          Consiglio  per  il  ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati  membri  relative  ai dispositivi medici impiantabili
          attivi,  la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i
          dispositivi   medici,   e  la  direttiva  98/8/CE  relativa
          all'immissione sul mercato di biocidi.
             2007/63/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13  novembre  2007,  che modifica le direttive 78/855/CEE e
          82/891/CEE  del  Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di
          far  elaborare  ad un esperto indipendente una relazione in
          occasione di una fusione o di una scissione di societa' per
          azioni.
             2008/43/CE   della   Commissione,  del  4  aprile  2008,
          relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
          del   Consiglio,   di   un  sistema  di  identificazione  e
          tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.
             2008/62/CE   della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          recante  deroghe  per  l'ammissione  di  ecotipi e varieta'
          agricole  naturalmente  adattate  alle  condizioni locali e
          regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la
          commercializzazione  di  sementi  e  di  tuberi di patata a
          semina di tali ecotipi e varieta'.
             2008/97/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio  concernente il divieto d'utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          ß-agoniste nelle produzioni animali.».
             -  Il  decreto  legislativo  16  marzo  2006, n. 158, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.
             La  direttiva 2003/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
          ottobre 2003, n. L 262.
             -  L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del
          1997,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
          n. 202, cosi' recita:
             «3.  La  Conferenza  Stato-regioni  e' obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 16
          marzo  2006,  n. 158, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
             «Art.  1  (Campo  d'applicazione e definizioni). - 1. Il
          presente  decreto  riguarda  il divieto di utilizzazione di
          talune  sostanze  ad  azione ormonica, tireostatica e delle
          sostanze  (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le
          misure  di  controllo su talune sostanze e sui loro residui
          negli animali vivi e nei loro prodotti.
             2.  Ai  fini del presente decreto valgono le definizioni
          di:
              a)  carni  e  prodotti  a  base  di  carne  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;
              b)   prodotti   dell'acquacoltura  di  cui  al  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  531,  e  successive
          modificazioni;
              c)  medicinali veterinari di cui al decreto legislativo
          6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;
             3. Si intende, inoltre per:
              a)  azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in
          cui   gli   animali   sono   allevati,  o  detenuti,  anche
          transitoriamente;
              b)  animali  da  azienda:  gli  animali domestici delle
          specie  bovina,  suina, ovina, caprina ed equina, nonche' i
          volatili  da  cortile  e  i  conigli domestici, gli animali
          selvatici  di dette specie e i ruminanti selvatici allevati
          in un'azienda;
              c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate
          dai   provvedimenti   di   cui  agli  allegati  al  decreto
          legislativo   30   gennaio   1993,   n.  28,  e  successive
          modificazioni,  e di cui al decreto legislativo 12 novembre
          1996, n. 633;
              d)  partita  di  animali:  un  gruppo  di animali della
          stessa  specie  e della stessa fascia di eta', allevati, in
          una  medesima  azienda  nello  stesso  tempo, in condizioni
          uniformi di allevamento;
              e)  trattamento  terapeutico:  la  somministrazione  in
          conformita'  alle  prescrizioni  di  cui  all'art. 4, ad un
          singolo   animale   da   azienda   di  una  delle  sostanze
          autorizzate   allo   scopo   di   trattare,   previo  esame
          dell'animale  da  parte  di un veterinario, una disfunzione
          della  fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza
          indesiderata,   e,   per   quanto   riguarda   le  sostanze
          beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nella
          vacche  al  momento  del  parto  nonche' del trattamento di
          disfunzioni  respiratorie,  di  malattia  navicolare  e  di
          laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;
              f)  trattamento  zootecnico: la somministrazione di una
          delle sostanze autorizzate in conformita' alle prescrizioni
          di cui all'art. 5:
               1)  ad  un  singolo  animale da azienda, ai fini della
          sincronizzazione  del  ciclo  estrale  e della preparazione
          delle  donatrici  e  delle  ricettrici  per  l'impianto  di
          embrioni,  previo esame dell'animale in oggetto da parte di
          un medico veterinario;
               2)   agli   animali   d'acquacoltura,  destinati  alla
          riproduzione   a   scopo   di   inversione   sessuale,   su
          prescrizione   di   un   veterinario   e   sotto   la   sua
          responsabilita';
              g)  trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o
          prodotti  non  autorizzati,  ovvero  di sostanze o prodotti
          autorizzati,  a  fini  o  a  condizioni  diversi  da quelli
          previsti dalle disposizioni vigenti;
              h)  sostanze  o  prodotti  non  autorizzati: sostanze o
          prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad
          un animale e' vietata;
              i)   sostanze   o   prodotti  autorizzati:  sostanze  o
          prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad
          un animale non e' vietata;
              l)    residuo:    residuo   di   sostanze   ad   azione
          farmacologica,  di loro prodotti di trasformazione, nonche'
          di  altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e
          che possono essere nocivi per la salute umana;
              m)  autorita'  competente: gli organi individuati nelle
          singole  disposizioni  secondo  il  riparto  di  funzioni e
          compiti  stabilito  dal  titolo  IV,  capo  I,  del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
              n)     campione     ufficiale:    campione    prelevato
          dall'autorita'  competente  e che, ai fini dell'analisi dei
          residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere
          accompagnato  dall'indicazione della specie, della natura e
          della   quantita'   e   del  metodo  di  prelievo,  nonche'
          dall'indicazione  del  sesso  e dell'origine dell'animale o
          del prodotto animale;
              o)  laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico
          sperimentale  o  altro laboratorio pubblico individuato dal
          Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un
          campione ufficiale per la ricerca di residui;
              p)  laboratorio nazionale di riferimento per i residui:
          l'Istituto   superiore   di  sanita'  o  altro  laboratorio
          pubblico   individuato   dal  Ministero  della  salute  per
          categorie o gruppi di sostanze o residui;
              q)  sostanza  (ß)-agonista: una sostanza agonista della
          stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.».
             - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 16
          marzo  2006,  n. 158, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
             «Art.  4  (Somministrazione  agli  animali  d'azienda di
          medicinali  veterinari).  -  1. In deroga ai divieti di cui
          all'art.   3,   e'   consentito  somministrare  ad  animali
          d'azienda,   a  scopo  terapeutico,  medicinali  veterinari
          contenenti:
              a)   testosterone,   progesterone  o  derivati  che  si
          trasformano  facilmente nel composto iniziale per idrolisi,
          dopo    assorbimento    nel    luogo   d'applicazione;   la
          somministrazione   deve   essere   effettuata  solo  da  un
          veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una
          disfunzione   ovarica,  mediante  spirali  vaginali  e  non
          mediante   impianti,  su  animali  di  azienda  chiaramente
          identificati;
              b)  trembolone allilico da somministrare per via orale,
          ovvero le sostanze (β)-agoniste a equidi, sempreche' siano
          utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
              c)  sostanze  (ß)-agoniste,  alle vacche al momento del
          parto,  sotto  forma  di un'iniezione per l'induzione della
          tocolisi;
              d) (soppressa).
             2.  La somministrazione dei medicinali veterinari di cui
          al  comma1,  lettere  a) e c), deve essere effettuata da un
          veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti
          le  sostanze  di  cui  al comma 1, lettera b), sotto la sua
          diretta responsabilita'.
             3.  I  trattamenti  di  cui  al  comma  1  devono essere
          registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un
          registro  vidimato  dal  servizio veterinario della azienda
          unita'  sanitaria locale competente per territorio; in esso
          sono annotate le seguenti informazioni:
              a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
              b) natura del trattamento;
              c) denominazione del medicinale veterinario;
              d) data di inizio e fine trattamento;
              e) identificazione degli animali trattati;
              f)  data  prima  della  quale  gli animali trattati non
          possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.
             4.  Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato
          nell'azienda  a cura del titolare, unitamente a copia delle
          ricette  rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni
          e messo a disposizione dell'autorita' competente.
             5.  Gli  animali  assoggettati  ai trattamenti di cui al
          comma   1  non  possono  essere  macellati  prima  che  sia
          trascorso   il   tempo   di  sospensione  previsto  per  il
          medicinale veterinario utilizzato.
             6.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 1, lettera c),
          il  trattamento  terapeutico  e'  vietato  negli animali da
          produzione,  nonche'  in  quelli  da  riproduzione  a  fine
          carriera.».
             - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16
          marzo  2006,  n. 158, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
             «Art.  5  (Deroghe al divieto di somministrazione). - 1.
          In  deroga  al  divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera
          a), e fatto salvo il divieto dell'art. 2, sono consentiti:
              a)   la   somministrazione   per  fini  di  trattamento
          zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze
          ad  azione  estrogena diverse dall'estradiolo-17 beta e dai
          suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena;
          la   somministrazione   deve   essere   effettuata   da  un
          veterinario ad animali chiaramente identificati;
              b)  il  trattamento di avannotti d'acquacoltura a scopo
          di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con
          medicinali   veterinari   contenenti   sostanze  ad  azione
          androgena;
              c) (soppressa).
             2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1, il veterinario
          compila  una  ricetta  in triplice copia non ripetibile, in
          cui  sia  precisato il trattamento zootecnico previsto e la
          quantita'   di   prodotto   necessario,   procedendo   alla
          registrazione  dei  medicinali  prescritti in conformita' a
          quanto previsto all'art. 4, comma 3.
             3. Il trattamento zootecnico e' comunque vietato per gli
          animali   da   produzione,   nonche'  per  gli  animali  da
          riproduzione   a   fine  carriera  durante  il  periodo  di
          ingrasso.
             4.  I  trattamenti di cui al comma 1 e all'art. 4, comma
          1,   devono   essere   comunicati  entro  tre  giorni,  dal
          veterinario   che  li  effettua  direttamente  al  servizio
          veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente
          per    territorio,    con   l'indicazione   dell'ubicazione
          dell'azienda,  del  detentore  degli  animali,  del  numero
          identificativo  degli animali sottoposti a trattamento, del
          medicinale  veterinario  impiegato  e del relativo tempo di
          sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.
             5.  Gli  animali  assoggettati  ai trattamenti di cui al
          comma   1  non  possono  essere  macellati  prima  che  sia
          trascorso   il   tempo   di  sospensione  previsto  per  il
          medicinale veterinario utilizzato.
             6.  In  caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia
          trascorso  il  prescritto tempo di sospensione, l'autorita'
          competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti
          di  cui al comma 1 e all'art. 4, comma 1, vengano avviati a
          stabilimenti  di  trasformazione di cui al regolamento (CE)
          n. 1774 del 2002.».
             - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 16
          marzo  2006,  n. 158, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
             «Art.  6  (Divieto  di  autorizzazione all'immissione in
          commercio).  -  1.  Non possono essere autorizzati ai sensi
          dell'art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e
          successive  modificazioni,  medicinali veterinari destinati
          ad animali d'azienda contenenti:
              a)  sostanze  ormonali che agiscono mediante un effetto
          deposito  oppure il cui tempo di sospensione e' superiore a
          quindici  giorni  dopo  la  fine del trattamento, nonche' i
          prodotti  autorizzati  in  base  a  norme  antecedenti alla
          modifica apportata dal regolamento (CE) n. 726 del 2004, le
          cui  condizioni  d'uso  non  sono  note  e  per i quali non
          esistono reagenti, ne' esiste il materiale necessario per i
          metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti
          i limiti consentiti;
              b)  sostanze  (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione
          e'   superiore   a   ventotto   giorni  dopo  la  fine  del
          trattamento.».
             - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 16
          marzo  2006,  n. 158, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
             «Art.  8 (Registro). - 1. Fatte salve le prescrizioni di
          cui  al  decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  193, e
          successive  modificazioni,  la detenzione delle sostanze di
          cui  agli  articoli  2 e 3 e' riservata alle imprese che le
          producono,  acquistano, commercializzano ai fini della loro
          importazione,  fabbricazione,  detenzione  e magazzinaggio,
          distribuzione,   vendita   ed  utilizzazione.  Esse  devono
          conservare   un   registro   su  cui  annotare,  in  ordine
          cronologico,  le  quantita'  prodotte o acquistate e quelle
          cedute  o  utilizzate  per  la  produzione  di medicinali e
          coloro  ai  quali  le  hanno  cedute e dai quali sono state
          acquistate.
             2.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1 devono essere
          fornite,   su  richiesta,  alla  competente  autorita',  su
          stampa,  se  la  registrazione  e'  effettuata  con sistema
          computerizzato.».
             -  Il  testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
          16  marzo  2006,  n.  158,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  10  (Divieti  all'importazione).  - 1. E' vietato
          importare,  anche  da  Paesi  terzi  inseriti negli elenchi
          comunitari da cui e' autorizzata l'importazione:
              a)  animali da azienda o d'acquacoltura cui siano stati
          somministrati:
               1)  per  qualsiasi  via o metodo medicinali veterinari
          contenenti   sostanze   tireostatiche,  stilbeni,  prodotti
          contenenti tali sostanze o loro derivati;
               2)    sostanze    o   prodotti   contenenti   sostanze
          beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta
          ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonche' qualsiasi
          altra  sostanza  ad  effetto  anabolizzante, salvo che tale
          somministrazione  sia  stata  effettuata nel rispetto delle
          disposizioni  previste  dagli  articoli  4,  5  e  7  e nel
          rispetto  dei tempi di sospensione previsti dalla normativa
          vigente;
              b)  carni  o  prodotti ottenuti da animali destinati al
          consumo umano la cui importazione e' vietata ai sensi della
          lettera a).».
             -  Il  testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
          16  marzo  2006,  n.  158,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.   15  (Registrazioni  da  effettuare  a  cura  dei
          veterinari).  -  1.  Il  veterinario  che  cura gli animali
          annota,  su  un  registro  tenuto  nell'azienda  diverso da
          quello  di  cui all'art. 4, comma 3, la data, la natura dei
          trattamenti     terapeutici    prescritti    o    eseguiti,
          l'identificazione  degli  animali  trattati  ed  i tempi di
          sospensione corrispondenti.
             2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la
          data  e  la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore
          dall'inizio e dalla fine del trattamento.
             3. Il registro di cui al comma 1, che puo' essere quello
          previsto  dal  decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
          successive   modificazioni,   e'   detenuto  in  azienda  e
          conservato,  a  cura  del  titolare  dell'azienda,  con  le
          relative ricette almeno per cinque anni.
             4.  Il veterinario della azienda unita' sanitaria locale
          competente,   nel   corso   della   vigilanza   veterinaria
          permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni
          degli  allevamenti  e dei trattamenti previsti dal presente
          decreto,  annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui
          all'art. 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.
             5.  Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli
          animali  sono  tenuti a fornire all'autorita' competente e,
          in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento
          di   macellazione,  su  sua  richiesta,  ogni  informazione
          relativa  al  rispetto  delle  norme  di  cui  al  presente
          decreto.
             6.   Gli   animali   introdotti  negli  stabilimenti  di
          macellazione,  pubblici  e privati, a scopo di macellazione
          debbono  essere  scortati da una dichiarazione del titolare
          dell'allevamento  di  origine,  che  deve essere conservata
          nello  stabilimento  di  macellazione  per  un  periodo non
          inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
              a) numero, specie e categoria degli animali;
              b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
              c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati
          con sostanze di cui e' vietato l'impiego;
              d)  eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei
          novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le
          sostanze  di  cui agli articoli 4 e 5, nonche' con alimenti
          medicamentosi  e  specialita'  medicinali;  nel caso in cui
          siano  stati  effettuati  tali trattamenti la dichiarazione
          deve  essere  controfirmata,  sul  retro  della  stessa, al
          momento  della prescrizione o dell'invio degli animali allo
          stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha
          prescritto i predetti trattamenti;
              e)  che  sono  stati  osservati  i  previsti periodi di
          sospensione  per  i  trattamenti con i prodotti di cui alla
          lettera d).».
             -  Il  testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
          16  marzo  2006,  n.  158,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art. 20 (Prelievi ufficiali). - 1. I prelievi ufficiali
          di  campioni  devono  essere  eseguiti  conformemente  agli
          allegati  III  e  IV  ed  essere  esaminati  in  laboratori
          autorizzati;  le  modalita'  per  la  raccolta  di campioni
          ufficiali, nonche' i metodi di routine e di riferimento per
          l'analisi  degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria;
          al  momento  di rilasciare un'autorizzazione all'immissione
          in  commercio  per  un  medicinale veterinario destinato ad
          essere  somministrato  ad  una  specie le cui carni o i cui
          prodotti  siano  destinati  al  consumo umano, il Ministero
          della   salute   trasmette   ai  laboratori  comunitari  di
          riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la
          ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti
          all'art. 12, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 6
          aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, e all'art.
          8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009.
             2. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i
          risultati positivi constatati mediante un metodo di routine
          devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui
          al   comma   1,   eventualmente  da  un  altro  laboratorio
          autorizzato.
             3.  In caso di contestazione dei risultati delle analisi
          deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal laboratorio
          nazionale  di  riferimento  per la sostanza o il residuo di
          causa, con spese a carico dell'interessato.
             4. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i
          metodi  di  cui  al  comma  1,  si fa riferimento ai metodi
          diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.».