stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 146

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. (09G0155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/11/2009
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-11-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  18  aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria 2004», ed in particolare
l'articolo 1, comma 5;
  Vista  la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante: «Delega legislativa
per  il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  dell'11  marzo  2002,  2004/25/CE  del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  21  aprile  2004,  e 2004/39/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per
l'adozione  delle  disposizioni  integrative e correttive del decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n. 191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 novembre 2007, n. 229, recante:
«Attuazione   della   direttiva  2004/25/CE  concernente  le  offerte
pubbliche di acquisto»;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1.


Modifiche  alla  Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del decreto
                 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58


  1. L'articolo 101-bis, e' modificato come segue:
   a)  al comma 3, lettera c) la parola «dispone» e' sostituita dalla
parola  «detiene»  e  le  parole  «della maggioranza» sono sostituite
dalle seguenti: «la maggioranza»;
   b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
  «3-bis.   Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  la  Consob  puo'
individuare  con  regolamento  le  offerte pubbliche di acquisto o di
scambio,  aventi  ad  oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli,
alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in
tutto  o  in  parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate
all'articolo 91.»;
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti
che  cooperano  tra  di  loro  sulla  base  di un accordo, espresso o
tacito,  verbale o scritto, ancorche' invalido o inefficace, volto ad
acquisire,   mantenere  o  rafforzare  il  controllo  della  societa'
emittente  o  a  contrastare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.»;
   d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
  «4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:
   a)  gli  aderenti  a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo
122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
   b)  un  soggetto,  il  suo  controllante,  e  le  societa' da esso
controllate;
   c) le societa' sottoposte a comune controllo;
   d)  una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio
di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;
  4-ter.  Fermo  restando  il  comma  4-bis,  la Consob individua con
regolamento:
   a)  i  casi  per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano
persone  che  agiscono  di  concerto  ai sensi del comma 4, salvo che
provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;
   b)  i  casi  nei  quali  la  cooperazione  tra  piu'  soggetti non
configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.».
  2.  All'articolo  102,  dopo  il  comma  4, e' aggiunto il seguente
comma:
  «4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano
ad  oggetto  obbligazioni  e altri titoli di debito, l'offerente puo'
richiedere  alla  Consob  che l'offerta sia soggetta, anche in deroga
alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al
pubblico  di  vendita  e  di  sottoscrizione,  di  cui  al capo I del
presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione
della  richiesta, accoglie la medesima, ove cio' non contrasti con le
finalita' indicate nell'articolo 91.».
  3.  Con  effetto  dal  1° luglio 2010, l'articolo 104 e' modificato
come segue:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Salvo  autorizzazione  dell'assemblea  ordinaria  o  di quella
straordinaria  per  le  delibere  di competenza, le societa' italiane
quotate  i  cui  titoli  sono  oggetto  dell'offerta si astengono dal
compiere  atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli  obiettivi  dell'offerta.  L'obbligo  di  astensione si applica
dalla  comunicazione  di  cui  all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura  dell'offerta  ovvero  fino  a  quando  l'offerta stessa non
decada.  La  mera  ricerca  di  altre offerte non costituisce atto od
operazione  in  contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.»;
   b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis.   L'autorizzazione  assembleare  prevista  dal  comma  1  e
richiesta  anche  per  l'attuazione  di  ogni  decisione  presa prima
dell'inizio  del  periodo  indicato  nel  comma 1, che non sia ancora
stata  attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale
delle  attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare
il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.»;
   c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
  «1-ter.  Gli  statuti  possono  derogare, in tutto o in parte, alle
disposizioni  dei  commi 1 e 1-bis. Le societa' comunicano le deroghe
approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorita' di
vigilanza  in  materia  di  offerte pubbliche di acquisto degli Stati
membri  in  cui  i  loro  titoli sono ammessi alla negoziazione su un
mercato  regolamentato  o  in  cui  e' stata chiesta tale ammissione.
Fermo  quanto  disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresi'
tempestivamente  comunicate al pubblico secondo le modalita' previste
dalla medesima disposizione.».
  4.  Con  effetto dal l° luglio 2010, all'articolo 104-ter, comma 1,
le  parole:  «Qualora  previste dagli statuti, le disposizioni di cui
all'articolo  104,  commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3,» sono
sostituite  dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 104,
commi  1  e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni
di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3,».
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             -  Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  in materia di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6  febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  26  marzo  1998,  n.  71,  supplemento
          ordinario.
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
          18  aprile  2005, n. 62 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
             «Art.   1.   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie). - 1.-4. (Omissis).
             5.  Entro  diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis».
             -  La  legge  20  giugno 2007, n. 77 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
             -  Il  decreto  legislativo  19 novembre 2007, n. 229 e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 2007, n.
          289.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta il testo degli articoli 101-bis e 102 del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          note alle premesse, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  101-bis  (Definizioni e ambito applicativo). - 1.
          Ai  fini  del  presente  capo  si  intendono  per «societa'
          italiane   quotate»   le   societa'  con  sede  legale  nel
          territorio  italiano e con titoli ammessi alla negoziazione
          in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.
             2.  Ai  fini  del presente capo e dell'art. 123-bis, per
          «titoli»   si   intendono   gli  strumenti  finanziari  che
          attribuiscono  il  diritto  di  voto, anche limitatamente a
          specifici    argomenti,    nell'assemblea    ordinaria    o
          straordinaria.
             3.  Gli  articoli  102,  commi  2 e 5, l'art. 103, comma
          3-bis,  ogni  altra  disposizione  del presente decreto che
          pone  a  carico  dell'offerente  o della societa' emittente
          specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti
          o  dei  loro  rappresentanti,  nonche'  gli  articoli  104,
          104-bis e 104-ter, non si applicano alle:
              a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad
          oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;
              b)  offerte  pubbliche  di  acquisto  o scambio che non
          hanno  ad  oggetto  titoli  che attribuiscono il diritto di
          voto sugli argomenti di cui all'art. 105, commi 2 e 3;
              c)  offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse
          da    chi    detiene    individualmente,   direttamente   o
          indirettamente,   la   maggioranza   dei  diritti  di  voto
          esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa';
              d)  offerte  pubbliche  di  acquisto  aventi ad oggetto
          azioni proprie.
             3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo'
          individuare   con   regolamento  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto   o   di   scambio,  aventi  ad  oggetto  prodotti
          finanziari  diversi  dai titoli, alle quali le disposizioni
          della  presente  Sezione  non  si  applicano  in tutto o in
          parte,  ove  cio'  non  contrasti con le finalita' indicate
          all'art. 91.
             4. Per «persone che agiscono di concerto» si intendono i
          soggetti  che  cooperano  tra  di  loro  sulla  base  di un
          accordo,  espresso  o  tacito, verbale o scritto, ancorche'
          invalido  o  inefficace,  volto  ad  acquisire, mantenere o
          rafforzare  il  controllo  della  societa'  emittente  o  a
          contrastare  il conseguimento degli obiettivi di un'offerta
          pubblica di acquisto o di scambio.
             4-bis.  Sono,  in  ogni  caso,  persone  che agiscono di
          concerto:
              a)  gli  aderenti  a  un  patto,  anche nullo, previsto
          dall'art. 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c) e d);
              b)  un  soggetto, il suo controllante, e le societa' da
          esso controllate;
              c) le societa' sottoposte a comune controllo;
              d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del
          consiglio   di  gestione  o  di  sorveglianza  o  direttori
          generali;
             4-ter.   Fermo   restando  il  comma  4-bis,  la  Consob
          individua con regolamento:
              a)  i  casi  per  i  quali  si  presume  che i soggetti
          coinvolti  siano  persone che agiscono di concerto ai sensi
          del  comma  4,  salvo  che  provino  che  non  ricorrono le
          condizioni di cui al medesimo comma;
              b)  i  casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti
          non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.».
             «Art.   102   (Obblighi   degli   offerenti   e   poteri
          interdittivi).   -   1.  La  decisione  ovvero  il  sorgere
          dell'obbligo  di promuovere un'offerta pubblica di acquisto
          o  di  scambio  sono senza indugio comunicati alla Consob e
          contestualmente  resi  pubblici.  La  Consob stabilisce con
          regolamento  i  contenuti  e  le modalita' di pubblicazione
          della comunicazione.
             2.  Non  appena  l'offerta  sia  stata resa pubblica, il
          consiglio  di  amministrazione o di gestione della societa'
          emittente   e  dell'offerente  ne  informano  i  rispettivi
          rappresentanti   dei   lavoratori   o,   in   mancanza   di
          rappresentanti, i lavoratori stessi.
             3.   Salvo  quanto  previsto  dall'art.  106,  comma  2,
          l'offerente  promuove l'offerta tempestivamente, e comunque
          non  oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma
          1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato
          alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine
          il   documento   d'offerta  e'  dichiarato  irricevibile  e
          l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente
          a  oggetto  prodotti  finanziari del medesimo emittente nei
          successivi dodici mesi.
             4.   Entro   quindici  giorni  dalla  presentazione  del
          documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo
          a  consentire  ai  destinatari  di  pervenire ad un fondato
          giudizio  sull'offerta.  Con  l'approvazione la Consob puo'
          indicare all'offerente informazioni integrative da fornire,
          specifiche   modalita'   di   pubblicazione  del  documento
          d'offerta  nonche'  particolari  garanzie  da  prestare. Il
          termine  e'  di  trenta  giorni  per  le  offerte aventi ad
          oggetto  o  corrispettivo prodotti finanziari non quotati o
          diffusi  tra il pubblico ai sensi dell'art. 116. Qualora si
          renda   necessario  richiedere  all'offerente  informazioni
          supplementari,  tali  termini  sono  sospesi,  per una sola
          volta,  fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni
          sono   fornite  entro  il  termine  fissato  dalla  Consob,
          comunque  non  superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in
          cui,  per  lo  svolgimento  dell'offerta,  la  normativa di
          settore  richieda  autorizzazioni  di  altre  autorita', la
          Consob  approva  il documento d'offerta entro cinque giorni
          dalla  comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i
          termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si
          considera approvato.
             4-bis.  Limitatamente  alle offerte pubbliche di scambio
          che  abbiano  ad  oggetto  obbligazioni  e  altri titoli di
          debito,   l'offerente   puo'  richiedere  alla  Consob  che
          l'offerta  sia  soggetta, anche in deroga alle disposizioni
          del   presente  Capo,  alla  disciplina  delle  offerte  al
          pubblico  di  vendita e di sottoscrizione, di cui al Capo I
          del presente Titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla
          presentazione  della  richiesta,  accoglie la medesima, ove
          cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'art. 91.
             5.  Non  appena il documento sia stato reso pubblico, il
          consiglio  di  amministrazione o di gestione della societa'
          emittente  e  dell'offerente  lo  trasmettono ai rispettivi
          rappresentanti   dei   lavoratori   o,   in   mancanza   di
          rappresentanti, ai lavoratori stessi.
             6. In pendenza dell'offerta la Consob puo':
              a)  sospenderla  in  via  cautelare, in caso di fondato
          sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo
          o delle norme regolamentari;
              b)  sospenderla,  per un termine non superiore a trenta
          giorni,  nel  caso intervengano fatti nuovi o non resi noti
          in  precedenza  tali  da  non  consentire ai destinatari di
          pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;
              c)   dichiararla   decaduta,   in   caso  di  accertata
          violazione  delle disposizioni o delle norme indicate nella
          lettera a).
             7.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  proprie funzioni di
          vigilanza  sul  rispetto  delle  disposizioni  del presente
          capo,  la  Consob esercita i poteri previsti dall'art. 115,
          comma  1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia
          informato  dei  fatti.  In  caso  di  fondato  sospetto  di
          violazione  delle  disposizioni  del  presente capo o delle
          norme regolamentari si applica l'art. 187-octies.
             8.  In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il
          pubblico  in  merito  ad  una possibile offerta pubblica di
          acquisto  o  scambio  e di irregolarita' nell'andamento del
          mercato  dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si
          applica l'art. 114, commi 5 e 6.»
             -  Si  riporta  il  testo  degli artt. 104 e 104-ter del
          citato  decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificati
          a decorrere dal 1 luglio 2010 del presente decreto:
             «Art.   104   (Difese).   -   1.   Salvo  autorizzazione
          dell'assemblea  ordinaria  o di quella straordinaria per le
          delibere  di competenza, le societa' italiane quotate i cui
          titoli  sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere
          atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
          degli  obiettivi  dell'offerta.  L'obbligo di astensione si
          applica dalla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, e
          fino  alla  chiusura  dell'offerta  ovvero  fino  a  quando
          l'offerta  stessa  non  decada.  La  mera  ricerca di altre
          offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con
          gli  obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita'
          degli  amministratori,  dei  componenti  del  consiglio  di
          gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli
          atti e le operazioni compiuti.
             1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1
          e' richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa
          prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non
          sia  ancora  stata  attuata  in  tutto  o in parte, che non
          rientri  nel corso normale delle attivita' della societa' e
          la  cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli
          obiettivi dell'offerta.
             1-ter.  Gli  statuti  possono  derogare,  in  tutto o in
          parte,  alle  disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa'
          comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma
          alla  Consob  e  alle  autorita' di vigilanza in materia di
          offerte  pubbliche  di acquisto degli Stati membri in cui i
          loro  titoli  sono  ammessi alla negoziazione su un mercato
          regolamentato  o  in  cui e' stata chiesta tale ammissione.
          Fermo  quanto  disposto  dall'art.  114,  tali deroghe sono
          altresi'  tempestivamente comunicate al pubblico secondo le
          modalita' previste dalla medesima disposizione.
             2.  I  termini  e  le  modalita'  di  convocazione delle
          assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in
          deroga  alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento
          emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».
             «Art.  104-ter  (Clausola  di  reciprocita').  -  1.  Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  104,  commi  1 e 1-bis, e,
          qualora  previste  negli  statuti,  le  disposizioni di cui
          all'art.  104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di
          offerta  pubblica  promossa  da chi non sia soggetto a tali
          disposizioni  ovvero  a disposizioni equivalenti, ovvero da
          una  societa'  o  ente  da  questi  controllata. In caso di
          offerta  promossa  di  concerto,  e' sufficiente che a tali
          disposizioni  non  sia  soggetto  anche  uno  solo  fra gli
          offerenti.
             2.  [Nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui al comma 1
          applichino  disposizioni  analoghe  all'art. 104, commi 1 e
          1-ter,  ma,  anche  con  riguardo  ad uno solo tra essi, la
          relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole
          meno rigorose di quelle stabilite all'art. 104, comma 1, le
          assemblee  ivi previste sono costituite e deliberano con le
          maggioranze  di  cui  agli  articoli 2368 e 2369 del codice
          civile, secondo l'oggetto della delibera].
             3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa'
          emittente  ed  entro  venti  giorni  dalla presentazione di
          questa,   determina   se  le  disposizioni  applicabili  ai
          soggetti  di  cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui
          e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con
          regolamento  i contenuti e le modalita' di presentazione di
          tale istanza.
             4.    Qualsiasi   misura   idonea   a   contrastare   il
          conseguimento  degli  obiettivi dell'offerta adottata dalla
          societa'  emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1
          deve  essere  espressamente  autorizzata  dall'assemblea in
          vista  di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
          anteriori  alla comunicazione della decisione di promuovere
          l'offerta  ai  sensi  dell'art.  102, comma 1. Fermo quanto
          disposto   dall'art.  114,  l'autorizzazione  prevista  dal
          presente  comma  e'  tempestivamente  comunicata al mercato
          secondo  le  modalita'  previste ai sensi del medesimo art.
          114.».