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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. 145

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa. (09G0153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 5-11-2009
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e
in   particolare,   gli  articoli  4,  comma  4,  e  21,  concernenti
rispettivamente  le  modalita'  di  individuazione  degli  uffici  di
livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei
  Ministeri  e  l'articolazione  ordinamentale  del  Ministero  della
  difesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e
in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove e' stabilito che
per  razionalizzare  e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche
amministrazioni,  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
riorganizzazione  degli uffici di livello dirigenziale generale e non
generale,  procedendo alla riduzione in misura non inferiore al dieci
per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del cinque per
cento  di  quelli  di  livello  dirigenziale non generale, nonche' il
comma  897,  ove  si  prevede  l'abrogazione degli articoli 2 e 3 del
decreto   legislativo   6  ottobre  2005,  n.  216,  con  conseguente
ripristino  della  Direzione  generale  di commissariato e di servizi
generali,  di  cui  all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 264;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e
in  particolare  l'articolo 2, commi 603, 604, 606 e 607, concernenti
la riforma dell'ordinamento giudiziario militare;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e in particolare
l'articolo 74, il quale dispone che, ad eccezione delle strutture del
comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate  e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  le  amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei
rispettivi   ordinamenti,  devono  provvedere  a  ridimensionare  gli
assetti  organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale,
in  misura non inferiore, rispettivamente, al venti e al quindici per
cento  di  quelli  esistenti;  a  ridurre il contingente di personale
adibito  allo  svolgimento  di  compiti  strumentali e di supporto in
misura non inferiore al dieci per cento; a rideterminare le dotazioni
organiche  del  personale non dirigenziale, realizzando una riduzione
non  inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al
numero dei posti in organico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1478,  e  successive  modificazioni,  recante la riorganizzazione
degli uffici centrali del Ministero della difesa;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il  decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive
modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del
Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e successive
modificazioni,  recante  disposizioni  in materia di personale civile
del Ministero della difesa;
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive
modificazioni,  concernente  la  riorganizzazione dell'area tecnico -
industriale del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006,
n.  162,  recante  il  regolamento  di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
luglio  2005,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  210  del 9 settembre 2005, e successive modificazioni,
concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  delle
qualifiche  dirigenziali,  dei  professori  e ricercatori, delle aree
funzionali,  delle  posizioni  economiche e dei profili professionali
del personale civile del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno
2008,  registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, registro n.
9.  Ministeri  istituzionali  -  Difesa,  foglio  n. 208, con cui, in
attuazione  dell'articolo  2,  commi da 603 a 611, della legge n. 244
del  2007,  e'  stato  individuato  il  contingente  di personale non
dirigenziale  della  difesa  in servizio presso gli uffici giudiziari
militari,  da transitare nei ruoli del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione dei ruoli del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16 maggio 2006, e
successive modificazioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio
2006,  registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23,
e,  in particolare, l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione
dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  17  luglio  2006,
registrato  alla  Corte  dei  conti il 9 agosto 2006, registro n. 10.
Ministeri  istituzionali  -  Difesa,  foglio  n.  28,  concernente la
rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali:
per  il  personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti
navali;   degli   armamenti   aeronautici;  delle  telecomunicazioni,
dell'informatica  e  delle  tecnologie  avanzate;  dei  lavori  e del
demanio; della sanita' militare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa 30 settembre 1966,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del 9 novembre 1966,
concernente  costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione
generale della sanita' militare del Ministero della difesa;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  difesa  26  gennaio  1998,
pubblicati  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80
del  6  aprile  1998,  adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinative e le
competenze   dell'Ufficio   centrale  del  bilancio  e  degli  affari
finanziari   del  Ministero  della  difesa  nonche'  delle  Direzioni
generali:  per  il personale militare; per il personale civile; degli
armamenti   terrestri;   degli   armamenti  navali;  degli  armamenti
aeronautici;   delle   telecomunicazioni,  dell'informatica  e  delle
tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  20 gennaio 1998 e
successive  modificazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79
del  4  aprile 1998, concernente l'attuazione del decreto legislativo
28   novembre   1997,   n.   459,  sulla  riorganizzazione  dell'area
tecnico-industriale del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  25  gennaio 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  74  del  30  marzo  1999,
concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli
enti  dell'area  tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  difesa  8  giugno  2001,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211
dell'11 settembre 2001, recante modifiche alle strutture ordinative e
alle  competenze delle direzioni generali: per il personale militare;
degli  armamenti  terrestri;  degli armamenti navali; degli armamenti
aeronautici;   delle   telecomunicazioni,  dell'informatica  e  delle
tecnologie   avanzate;  dei  lavori  e  del  demanio;  della  sanita'
militare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa 27 settembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  279 del 28 novembre 2002,
recante  l'articolazione  in  uffici delle strutture del Segretariato
generale  della  difesa,  ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  25  ottobre 2005,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006, recante
il  riordino  della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le
ispezioni amministrative del Ministero della difesa;
  Visti  i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati
ai  sensi  dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del
1997,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006,
concernenti  le  strutture ordinative e le competenze delle direzioni
generali:  per  il  personale  militare; delle pensioni militari, del
collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  difesa  29  marzo  2007,
registrato  alla  Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  157  del 9 luglio 2007, recante la struttura
ordinativa  e le competenze della Direzione generale di commissariato
e  di  servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in
attuazione  dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del
2006;
  Viste  le  linee  guida  emanate  dal  Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del
2006;
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato n. 592 del 2009, espresso
dalla  Sezione  consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2
marzo 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per le riforme per il federalismo e il Ministro dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.

                    Organizzazione del Ministero


  1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero", si
articola in un Segretariato generale e nove direzioni generali.
  2. Sono direzioni generali del Ministero:
   a) la direzione generale per il personale militare;
   b) la direzione generale per il personale civile;
   c) la direzione generale degli armamenti terrestri;
   d) la direzione generale degli armamenti navali;
   e) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
   f) la direzione generale dei lavori e del demanio;
  g) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
   h)  la  direzione generale della previdenza militare, della leva e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
   i) la direzione generale della sanita' militare.
  3. Operano altresi' nell'ambito del Ministero:
   a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
   b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento,  con uno o piu' decreti ministeriali di natura
non  regolamentare  adottati  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, si provvede alla
individuazione  degli  uffici e dei posti di livello dirigenziale non
generale,  in  numero  massimo  di  trecentodiciotto,  e dei relativi
compiti,  nell'ambito  del  Segretariato  generale,  delle  direzioni
generali e degli uffici centrali.
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
             -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis), della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
             «4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             -  Si  riportano  i testi degli articoli 4, comma 4 e 21
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
             «4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
          definizione  dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
          dei   predetti   uffici   tra   le   strutture  di  livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare.»;
             «Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
          direzioni  generali  in  numero  non  superiore  a  undici,
          coordinate da un segretario generale.
             2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nella
          legge  18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16
          luglio  1997,  n.  264, nel decreto legislativo 28 novembre
          1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          464,  nonche'  nell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
             -  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106, supplemento
          ordinario.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
          1965,  n.  1478,  recante  «Riorganizzazione  degli  uffici
          centrali  del  Ministero della difesa», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  15  gennaio  1966,  n. 11, supplemento
          ordinario.
             -  La  legge  18  febbraio  1997,  n. 25, concernente le
          attribuzioni  del  Ministro  della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
          difesa,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
          1997, n. 45.
             -  Il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n.  264,
          concernente  la  riorganizzazione  dell'area  centrale  del
          Ministero  della difesa, e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
             - Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante
          disposizioni  in  materia di personale civile del Ministero
          della  difesa,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 9
          agosto 1997, n. 185.
             -  Il  decreto  legislativo  28  novembre  1997, n. 459,
          concernente   la   riorganizzazione   dell'area  tecnico  -
          industriale del Ministero della difesa, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,   n.   556,  recante  il  regolamento  di  attuazione
          dell'art.  10  della  citata legge 18 febbraio 1997, n. 25,
          concernente   le  attribuzioni  dei  vertici  militari,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114,
          supplemento ordinario.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
          2006,  n.  162,  recante  il  regolamento di organizzazione
          degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro della
          difesa,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100.
             -  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          in  data  13  aprile  2007,  recante  le  linee  guida  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  1,
          commi  da  404  a  416,  della  legge  n.  296 del 2006, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 17, comma 4-bis), della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.