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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2009
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 15-10-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3  della  legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (Legge
comunitaria 2007) con cui e' stata conferita delega al Governo per la
disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie;
  Vista  la  legge  del  15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina
della preparazione e del commercio dei mangimi;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio,  ai  sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
  Visto  il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi, ed in particolare l'articolo 30;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 9 marzo 2001, n. 49;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  190, recante
disciplina  sanzionatoria  per  le violazioni del regolamento (CE) n.
178/2002  che  stabilisce  i  principi  e  i requisiti generali della
legislazione   alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per  la
sicurezza  alimentare  e  fissa procedure nel settore della sicurezza
alimentare;
  Viste  le  linee  guida emanate dal Ministero della salute con nota
del  27 aprile 2007, prot. DGSA.VII/3298/P in materia di importazioni
ed  esportazioni  di additivi, premiscele e mangimi che li contengono
non conformi alle norme UE;
  Visto  il  decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 25 marzo 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2009;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee e della
giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri del lavoro, della salute e
delle   politiche  sociali,  dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la
violazione  delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 183/2005
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 12 gennaio 2005, che
stabilisce  requisiti per l'igiene dei mangimi di seguito denominato:
«regolamento».
  2.  Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             -  Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE)
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  L'art.  3  della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
             «Art.   3   (Delega   al   Governo   per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
             2.  La  delega  di  cui  al  comma  1, e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          europee  e  del Ministro della giustizia, di concerto con i
          Ministri  competenti  per materia. I decreti legislativi si
          informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all'art.
          2, comma 1, lettera c).
             3.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
             -  La  legge del 15 febbraio 1963, n. 281, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
             - La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  novembre 1981, n. 329, supplemento
          ordinario.
             -  Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1999, n.
          306, supplemento ordinario.
             -  Il  regolamento  (CE) n. 183/2005 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 8 febbraio 2005, n. L 35.
             -  La  legge  9  marzo  2001, n. 49, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59.
             -  Il  decreto  legislativo  5  aprile  2006, n. 190, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
             -  Il  decreto  legislativo  6 novembre 2007, n. 193, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 novembre 2007, n.
          261, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  regolamento (CE) n. 183/2005, vedi note alle
          premesse.