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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. (09G0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/9/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2009, n. 167 (in G.U. 24/11/2009, n. 274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per consentire una maggiore  efficienza  in  termini  di
risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze,  al
fine di garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo
per l'anno 2009-2010; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 9 e del 18 settembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo  il  comma
14 e' aggiunto, in fine, il seguente: "14-bis. I  contratti  a  tempo
determinato stipulati per il conferimento  delle  supplenze  previste
dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari  per  garantire  la  costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  solo  nel  caso  di
immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base
delle graduatorie previste dalla presente legge  e  dall'articolo  1,
comma 605, lettera c), della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni.". 
  1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  gli  atti  di
convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze,
avvengono  anche  attraverso  la   casella   di   posta   elettronica
certificata. 
  2. Tenuto conto di quanto  previsto  dal  comma  1  e  al  fine  di
assicurare la qualita' e la continuita' del  servizio  scolastico  ed
educativo,  per  l'anno  scolastico  2009-2010  ed  in  deroga   alle
disposizioni contenute nella legge 3  maggio  1999,  n.  124,  e  nei
regolamenti attuativi relativi al  conferimento  delle  supplenze  al
personale  docente  e  al  personale   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario, l'amministrazione scolastica  assegna  le  supplenze  per
assenza  temporanea  dei  titolari,  con  precedenza  assoluta  ed  a
prescindere  dall'inserimento  nelle  graduatorie  di  istituto,   al
personale  inserito  nelle  graduatorie   ad   esaurimento   previste
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni,  ed  al  personale  ATA  inserito
nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle  graduatorie  provinciali
ad esaurimento, gia' destinatario di contratto a  tempo  determinato,
annuale o fino  al  termine  delle  attivita'  didattiche,  nell'anno
scolastico  2008-2009  o  che  abbia  conseguito  nel  medesimo  anno
scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una  supplenza  di
almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per  l'anno
scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza  di
posti disponibili, non sia  destinatario  di  un  contratto  a  tempo
indeterminato e non risulti collocato a riposo. (4) ((6)) 
  3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in  collaborazione
con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione
dalle  regioni  medesime,  progetti  della  durata   di   tre   mesi,
prorogabili  a   otto,   che   prevedano   attivita'   di   carattere
straordinario,   anche   ai   fini   dell'adempimento    dell'obbligo
dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante  l'utilizzo
dei lavoratori precari della scuola di cui  al  comma  2,  percettori
dell'indennita'  di  disoccupazione,  cui  puo'  essere   corrisposta
un'indennita' di  partecipazione  a  carico  delle  risorse  messe  a
disposizione dalle regioni. (4) ((6)) 
  4. Al  personale  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  riconosciuta  la
valutazione   dell'intero   anno   di   servizio   ai    soli    fini
dell'attribuzione del  punteggio  nelle  graduatorie  ad  esaurimento
previste dall'articolo 1, comma  605,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e  nelle  graduatorie  permanenti  di  cui  al
citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297.
(4) ((6)) 
  4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il  termine  di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001,  n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  agosto  2001,  n.
333, e' prorogato al 31 agosto 2010. 
  4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta  nel
senso che nelle operazioni di integrazione e di  aggiornamento  delle
graduatorie permanenti di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, e' consentito ai docenti che ne fanno  esplicita
richiesta, oltre che  la  permanenza  nella  provincia  prescelta  in
occasione  dell'aggiornamento  delle  suddette  graduatorie  per   il
biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di  essere  inseriti  anche
nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima  posizione  di  III
fascia nelle  graduatorie  medesime.  Il  decreto  con  il  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  dispone
l'integrazione e l'aggiornamento delle predette  graduatorie  per  il
biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in  ottemperanza  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004,  e'
improntato al principio del riconoscimento  del  diritto  di  ciascun
candidato al trasferimento dalla  provincia  prescelta  in  occasione
dell'integrazione e  dell'aggiornamento  per  il  biennio  scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di  sua  scelta,  con  il
riconoscimento del punteggio  e  della  conseguente  posizione  nella
graduatoria. (5) 
  4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle
graduatorie permanenti di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie  ad  esaurimento  dal
citato articolo 1, comma 605, lettera c),  della  legge  n.  296  del
2006, e successive modificazioni, da disporre con  decorrenza  dal  1
settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e  2010-2011,  non
e' consentito modificare la scelta gia' precedentemente effettuata in
merito all'attribuzione del  punteggio  per  i  servizi  prestati  in
relazione ad una o piu' specifiche graduatorie. 
  4-quinquies. A decorrere dall'anno  scolastico  2010-2011,  non  e'
consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti
che  hanno  gia'  stipulato  contratto  a  tempo  indeterminato   per
qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 
  4-sexies.   Restano   validi,   secondo   quanto   gia'   stabilito
dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di  specializzazione
per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva  ai  corsi
speciali  indetti   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno  2004,  n.  143,  purche'  in
possesso dei prescritti requisiti di servizio alla  data  di  cui  al
citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I  docenti
di cui al periodo precedente  sono  inseriti  a  pieno  titolo  nelle
graduatorie ad esaurimento. 
  4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'abilitazione  all'insegnamento
conseguita dai  docenti  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  in
servizio presso la scuola pubblica,  ammessi  con  riserva  ai  corsi
speciali  indetti  con  i  decreti  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005  e  n.  85
del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, e' titolo valido per la partecipazione  a  tutte
le procedure di  mobilita'  professionale  previste  dalla  normativa
vigente. 
  4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i  docenti  e
il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono  o
chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo  1999,  n.  68,  all'atto  della
richiesta di inserimento nella graduatoria di una  provincia  diversa
da quella di residenza, trasmettono alle autorita' scolastiche  della
provincia nella  cui  graduatoria  chiedono  di  essere  inseriti  la
certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o
familiari che danno diritto a fruire dei benefici  medesimi.  Per  il
personale gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da
quella di residenza alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, la certificazione e' trasmessa  nei
termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 
  4-novies. A decorrere dallo  stesso  anno  scolastico  indicato  al
comma 4-octies, i dirigenti scolastici che conseguono  la  nomina  in
regione diversa da quella di residenza trasmettono la  documentazione
di cui al medesimo comma 4-octies  all'ufficio  scolastico  regionale
competente. 
  4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi  4-octies
e 4-novies, le autorita'  scolastiche,  qualora  sussistano  motivate
ragioni ovvero anche con  metodi  a  campione,  richiedono  ulteriori
accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari
che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate  norme;
questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria  locale  diversa
da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo  criteri  di
competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 
  4-undecies.  Con  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  sono
adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle  norme  di
cui ai commi da 4-octies a 4-decies. 
  4-duodecies. All'articolo 427, comma 4, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' aggiunto, in fine,  il
seguente  periodo:  "Fermo   restando   che   il   beneficiario   del
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  deve  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato  il
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  puo'
limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3  del
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   ai   soli   fini
dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua  tedesca
della provincia di Bolzano". 
  4-terdecies. Al fine di favorire  l'occupazione  e  la  formazione,
nonche' la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di  cui
al comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti  di  cui
al comma 2 del presente  articolo,  all'articolo  19,  comma  4,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole:
"banca dati" sono inserite le  seguenti:  "nella  quale  confluiscono
tutti i dati disponibili relativi ai  percettori  di  trattamenti  di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per  la  gestione
dei  relativi  trattamenti  e";  dopo  le   parole:   "e   successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "le regioni, il  Ministero
del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  la  societa'
Italia lavoro Spa e  l'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione
professionale  dei  lavoratori"  e  le  parole:  ",  e  provvede   al
monitoraggio" sono sostituite  dalle  seguenti:  ".  L'INPS  provvede
altresi' al monitoraggio". 
  4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati; 
    b) all'articolo  15,  comma  4,  lettera  a),  il  numero  3)  e'
sostituito dal seguente: 
      "3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e  alla
diffusione  dei  dati  che  permettono  la   massima   efficienza   e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta
e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro". 
  4-quinquiesdecies. COMMA ABROGATO DAL D.L.  27  NOVEMBRE  2009,  N.
170, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L.  21  DICEMBRE  2009,  N.
190. (3) 
  4-sexiesdecies. Dall'attuazione del  presente  decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 27 novembre 2009, n. 170,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 21 dicembre 2009, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti  dall'articolo  1,
comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.  167,
nel periodo di vigenza della norma medesima". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  7,  comma
4-ter) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2,  3  e
4, del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
con riferimento all'anno scolastico 2010-2011". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 febbraio  2011,  n.  41
(in G.U. 1a s.s. 16/2/2011, n. 8) ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma  4-ter,  del  decreto  legge  25
settembre  2009,  n.  134  (Disposizioni  urgenti  per  garantire  la
continuita'  del  servizio  scolastico  ed   educativo   per   l'anno
2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009,  n.
167". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 9,  comma  21-bis)
che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e  4,  del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   134,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al
personale della scuola che, nel suddetto anno, non  possa  stipulare,
per carenza di posti, contratto di supplenza della  stessa  tipologia
di  quello  dell'anno  precedente  o,  comunque,   dell'ultimo   anno
lavorativo nel triennio precedente".