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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. (09G0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/9/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2009, n. 167 (in G.U. 24/11/2009, n. 274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 25-9-2009
al: 29-9-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  consentire  una  maggiore efficienza in termini di
risparmio  di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al
fine di garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo
per l'anno 2009-2010;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.



  1.  All'articolo  4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma
14  e'  aggiunto,  in fine, il seguente: "14-bis. I contratti a tempo
determinato  stipulati  per  il conferimento delle supplenze previste
dai  commi  1,  2  e 3, in quanto necessari per garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun
caso  trasformarsi  in  rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato e
consentire  la  maturazione  di  anzianita' utile ai fini retributivi
prima della immissione in ruolo.".
  2.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dal  comma  1 e al fine di
assicurare  la  qualita'  e la continuita' del servizio scolastico ed
educativo,   per  l'anno  scolastico  2009-2010  ed  in  deroga  alle
disposizioni  contenute  nella  legge  3  maggio  1999, n. 124, e nei
regolamenti  attuativi  relativi  al  conferimento delle supplenze al
personale   docente   e   al  personale  amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario,  l'amministrazione  scolastica  assegna  le supplenze per
assenza  temporanea  dei  titolari,  con  precedenza  assoluta  ed  a
prescindere   dall'inserimento  nelle  graduatorie  di  istituto,  al
personale   inserito   nelle   graduatorie  ad  esaurimento  previste
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  e  successive  modificazioni,  ed al personale ATA inserito
nelle  graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico
delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia di istruzione,
relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado, di cui al decreto
legislativo  16  aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali
ad  esaurimento,  gia' destinatario di contratto a tempo determinato,
annuale  o  fino  al  termine  delle  attivita' didattiche, nell'anno
scolastico  2008-2009,  che  non  abbia  potuto  stipulare per l'anno
scolastico  2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di
posti  disponibili,  non  sia  destinatario  di  un contratto a tempo
indeterminato e non risulti collocato a riposo.
  3.  L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in collaborazione
con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione
dalle   regioni   medesime,   progetti  della  durata  di  tre  mesi,
prorogabili   a   otto,   che   prevedano   attivita'   di  carattere
straordinario,    anche   ai   fini   dell'adempimento   dell'obbligo
dell'istruzione,  da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo
dei  lavoratori  precari  della  scuola di cui al comma 2, percettori
dell'indennita'  di  disoccupazione,  di  cui puo' essere corrisposta
un'indennita'  di  partecipazione  a  carico  delle  risorse  messe a
disposizione dalle regioni.
  4.  Al  personale  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  riconosciuta la
valutazione    dell'intero    anno   di   servizio   ai   soli   fini
dell'attribuzione  del  punteggio  nelle  graduatorie  ad esaurimento
previste  dall'articolo  1,  comma  605,  lettera  c), della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  e  nelle  graduatorie permanenti di cui al
citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.