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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2009, n. 132

Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. (09G0142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/9/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2012)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2009
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo  33  del  decreto-legge  1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
che:
   al  comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007
per  le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da
altre  emoglobinopatie  o  affetti da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto
o   da   somministrazione  di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
danneggiati  da  vaccinazioni  obbligatorie,  che  abbiano instaurato
azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;
   al  comma  2  demanda  ad un decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione
dei  criteri  per  definire secondo un piano pluriennale e, comunque,
nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di
cui  al comma 1 in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia'
fissati  per  i  soggetti  emofilici  dal  decreto del Ministro della
salute  3  novembre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del  2  dicembre  2003,  sulla  base delle conclusioni rassegnate dal
gruppo  tecnico  istituito  con  decreto del Ministro della salute in
data   13   marzo   2002,   con  priorita',  a  parita'  di  gravita'
dell'infermita',  per  i  soggetti in condizioni di disagio economico
accertate   mediante   l'utilizzo  dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2008)»,  che  ai  commi  361 e 362
autorizza,  a  decorrere  dall'anno  2008, la spesa di 180 milioni di
euro   annui  per  le  transazioni  relative  a  contenziosi  tuttora
pendenti,  ribadendo,  per  la  fissazione dei criteri, la disciplina
prevista dal citato comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 159
del 2007;
  Tenuto  conto  che  le  disposizioni  legislative  sopra richiamate
stabiliscono  che  con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri
in  base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale,
le transazioni;
  Ritenuto di procedere all'adozione di un unico decreto di carattere
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in
applicazione  dei gia' citati articoli 33, comma 2, del decreto-legge
n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 e
2,  comma  362  della legge n. 244/2007, con il quale provvedere alla
fissazione  dei  criteri  per  disciplinare,  nell'ambito di un piano
pluriennale,  tutta  la  procedura  attuativa  per  la  stipula delle
transazioni in applicazione delle disposizioni citate;
  Considerato che, con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008
e successive modificazioni, e' stata istituita una Commissione con il
compito  di provvedere alla propedeutica attivita' istruttoria per la
determinazione  dei  criteri in base ai quali definire le transazioni
da stipulare;
  Visto   il   «Documento  di  definizione  dei  contenuti  necessari
all'adozione  del  decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma
2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo
2,  comma  362,  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244, nonche' ad
indicare   il  complessivo  percorso  attuativo  della  normativa  in
questione»  approvato dalla Commissione di cui al precedente punto in
data 4 febbraio 2009;
  Vista  la  legge  25  febbraio  1992, n. 210, recante «Indennizzo a
favore  dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a  causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati»;
  Visto  l'articolo  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n.
121,  che  dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  sono
trasferite  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n. 3743/2008, sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  espresso  nella  seduta del 19
febbraio 2009;
  Vista  la  nota  n  100.1/1125  del 19 marzo 2009, con la quale, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
lo  schema  di  regolamento  e'  stato comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.



  1.  Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e
2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo
2,  commi  361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri
per   la   stipula,   nell'ambito  di  un  piano  pluriennale,  delle
transazioni    con    soggetti    talassemici,   affetti   da   altre
emoglobinopatie  o  da  anemie  ereditarie,  emofilici ed emotrasfusi
occasionali  danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto  o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni  obbligatorie  che hanno instaurato, anteriormente al 1°
gennaio  2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, definendo
altresi' la procedura attuativa delle disposizioni sopra citate.
  2.  Ai  fini  del  presente regolamento si intende per Ministero il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  Testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e    sulle   pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica
          italiana,approvato   con   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
          legge  23  agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri)   pubblicata   nel   supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del
          decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1°  ottobre  2007,  n.  159,  recante interventi urgenti in
          materia  economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
          sociale)  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
          novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L:
             «1.   Per  le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici,  affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
          anemie  ereditarie,  emofilici  ed  emotrasfusi occasionali
          danneggiati   da   trasfusione  con  sangue  infetto  o  da
          somministrazione  di  emoderivati  infetti  e  con soggetti
          danneggiati   da   vaccinazioni   obbligatorie,  che  hanno
          instaurato  azioni  di risarcimento danni tuttora pendenti,
          e'  autorizzata  la  spesa  di  150  milioni di euro per il
          2007.».
             «2.  Con  decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
          i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
          piano  pluriennale,  le  transazioni  di  cui al comma 1 e,
          comunque,  nell'ambito  della  predetta  autorizzazione, in
          analogia  e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati
          per  i  soggetti  emofilici  dal decreto del Ministro della
          salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  280  del  2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
          rassegnate  dal  gruppo  tecnico  istituito con decreto del
          Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
          a  parita'  di  gravita' dell'infermita', per i soggetti in
          condizioni   di   disagio   economico   accertate  mediante
          l'utilizzo   dell'indicatore   della  situazione  economica
          equivalente  (ISEE)  di cui al decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 109, e successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, commi 361 e 362,
          della  legge  24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2008)   pubblicata  nel  Supplemento
          Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n.
          300:
             «361.  Per  le  transazioni  da  stipulare  con soggetti
          talassemici,  affetti  da altre emoglobinopatie o da anemie
          ereditarie,    emofilici    ed    emotrasfusi   occasionali
          danneggiati   da   trasfusione  con  sangue  infetto  o  da
          somministrazione  di  emoderivati  infetti  e  con soggetti
          danneggiati   da   vaccinazioni   obbligatorie   che  hanno
          instaurato  azioni  di risarcimento danni tuttora pendenti,
          e'  autorizzata  la  spesa  di  180 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2008.
             362.  Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
          i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
          piano  pluriennale,  le  transazioni di cui al comma 361 e,
          comunque,  nell'ambito  della  predetta  autorizzazione, in
          analogia  e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati
          per  i  soggetti  emofilici  dal decreto del Ministro della
          salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  280  del  2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
          rassegnate  dal  gruppo  tecnico  istituito con decreto del
          Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
          a  parita'  di  gravita' dell'infermita', per i soggetti in
          condizioni   di   disagio   economico   accertate  mediante
          l'utilizzo   dell'indicatore   della  situazione  economica
          equivalente  (ISEE)  di cui al decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 109, e successive modificazioni.».
             La  legge  25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore
          dei   soggetti   danneggiati   da   complicanze   di   tipo
          irreversibile   a   causa   di  vaccinazioni  obbligatorie,
          trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legge  16  marzo  2008, n. 85, convertito con modificazioni
          dalla  legge  14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
          recante   disposizioni   urgenti  per  l'adeguamento  delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008:
             «6.  Le  funzioni  del  Ministero  della  salute, con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          sono  trasferite  al  Ministero  del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali.».
          Nota all'art. 1:
             -   Per  Il  testo  dell'art.  33,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda
          nelle note alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.