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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2009, n. 127

Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonchè dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia. (09G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/9/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2010)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 12-8-2010
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                                 e

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23,
che  ha  disposto  che  le  somme di denaro sequestrate ed i proventi
derivanti  dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonche'
stabilito  che per la gestione di tali risorse puo' essere utilizzata
la  societa'  prevista  dall'articolo  1,  comma  367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro  dell'interno,  sono  adottate le disposizioni di attuazione
del medesimo comma;
  Visto   il   decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  recante
interventi   urgenti   in   materia   di  funzionalita'  del  sistema
giudiziario,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1
e  2  del suo articolo 2 che hanno denominato "Fondo unico giustizia"
il  fondo  di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge
n.  112  del  2008,  nonche'  integrato e specificato il novero delle
somme  di  denaro  ovvero dei proventi che, con i relativi interessi,
rientrano  nel  Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo e'
gestito  da  Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' previste con
il   decreto   di   cui  all'articolo  61,  comma  23,  del  predetto
decreto-legge n. 112 del 2008;
  Visto  altresi',  in  particolare,  il  comma 6 dell'articolo 2 del
citato  decreto-legge  n.  143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro,
che  con  il  decreto  di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto
decreto-legge   n.   112   del   2008   e'  determinata  altresi'  la
remunerazione  massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il
Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto
quella  dovuta  a  Equitalia  Giustizia  S.p.a. per la gestione delle
risorse  intestate  Fondo  unico giustizia, nonche' sono stabilite le
modalita'  di  utilizzazione  delle  somme  afferenti  al Fondo unico
giustizia  da  parte  dell'amministratore  delle somme o dei beni che
formano  oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento
delle  spese  di  conservazione  o  amministrazione,  le modalita' di
controllo  e  di  rendicontazione  delle  somme  gestite da Equitalia
Giustizia  S.p.a.,  la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del
comma  7  del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del
2008,  i  criteri e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo
unico  giustizia in modo che venga garantita la pronta disponibilita'
delle  somme  necessarie  per  eseguire le restituzioni eventualmente
disposte;
  Visto  altresi', in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  ed  in particolare il suo comma 21-ter con il
quale  sono  stati  inseriti  i  commi  3-bis  e  7-quater nel citato
articolo  2  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del  2008,  nonche' modificata
l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;
  Visto  altresi', in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato
modificazioni  ai  commi  3-bis,  7,  alinea,  e 7-quater, del citato
articolo  2  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
  Visto  altresi',  in  particolare,  l'articolo  6, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione
autentica  della  disposizione  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del
citato  articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252
del  27  ottobre  2008,  ((nonche'  quello in data 25 settembre 2009,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 231 del 5 ottobre 2009, di
individuazione  e definizione delle informazioni dovute dalle banche,
da Poste Italiane S.p.A. nonche' dagli altri operatori finanziari per
la   ricognizione  delle  risorse  che  rientrano  nel  "Fondo  unico
giustizia",  adottati)) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato
decreto-legge n. 143 del 2008;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009 e
dell' 8 giugno 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17  della legge n. 400 del 1988, effettuata con
nota prot. n. 3-10690/UCL del 23 luglio 2009;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                       Definizioni ed oggetto


  1. Nel presente decreto si intendono per:
   a)  "decreto-legge  n.  112",  il decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo economico, la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria;
   b) "legge n. 133", la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge n.112;
   c)  "decreto-legge n. 143", il decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143,  recante  interventi  urgenti  in  materia  di funzionalita' del
sistema giudiziario;
   d)  "legge  n.  181",  la  legge  13  novembre  2008,  n.  181, di
conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge n. 143, nonche'
ogni   ulteriore   successiva   modificazione  del  suo  articolo  2,
richiamata nel preambolo del presente regolamento;
   e)  "decreto informazioni", il decreto del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministero della giustizia, in
data  23  ottobre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  n.  252  del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi
dell'articolo  2,  comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008,
nonche'   ogni   ulteriore   decreto   di   modificazione  ovvero  di
integrazione  della  sua  disciplina  adottato  ai sensi del medesimo
articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008;
   f)  "Fondo  unico  giustizia", il fondo previsto dall'articolo 61,
comma  23,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008 e cosi' denominato
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008;
   g)  "Equitalia  Giustizia",  Equitalia  Giustizia S.p.a., societa'
prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  nonche' individuata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
n. 143 del 2008 come la societa' che gestisce Fondo unico giustizia;
   h) "Poste Italiane", "Banche", "Operatori Finanziari", "Operatori"
ovvero "Operatore", rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche,
gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente
intesi, depositari delle risorse ((, nonche' "Operatore assicurativo"
ovvero  "Operatori  assicurativi",  le  imprese di assicurazione che,
relativamente  alle risorse assicurative di cui alla lettera i-bis) e
ai contratti assicurativi di cui alla lettera l), al pari degli altri
Operatori    rientrano    nell'ambito    applicativo   del   presente
regolamento;));
   i) "risorse", i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi
in  ogni  caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti
di sequestro o confisca:
    1)  somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i
dividendi,   le   cedole,   gli  interessi,  i  frutti  civili  e  il
controvalore  dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi
ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche
se  non  al  portatore,  ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai
conti  correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio
e  a  ogni  altra  attivita'  finanziaria  a  contenuto  monetario  o
patrimoniale:
     1.a)  oggetto  di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o
per  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione di cui alla legge 31
maggio  1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di
sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
     1.b)   oggetto   di   confisca   ovvero   che  costituiscono  il
controvalore   o  i  proventi  dei  beni  confiscati  nell'ambito  di
procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione  di  cui  alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni,  nonche'  alla  legge  27  dicembre  1956,  n. 1423, e
successive    modificazioni,    o    di   irrogazione   di   sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e successive modificazioni;
    2)  somme  di  denaro  di  cui all'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale;
    3)  somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in
relazione  ai  procedimenti civili e fallimentari di cui all'articolo
2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181;
    4)  somme  di  denaro  e proventi che Equitalia Giustizia intesta
Fondo  unico  giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge n. 143;
 ((i-bis)  "risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi
interessi,  dovute  dagli  Operatori  assicurativi successivamente al
verificarsi dell'evento di cui alla lettera m-quater);
 l)  "contratti  assicurativi",  i  contratti  di assicurazione sulla
vita,  che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare
un  capitale  o  una rendita al verificarsi di un evento attinente la
vita  umana, nonche' i contratti di capitalizzazione e i contratti di
adesione  a  fondi  pensione  aperti istituiti e gestiti da Operatori
assicurativi,  che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di
pagare  somme  determinate  al termine del periodo contrattuale senza
assunzione di rischio demografico;
 m) "intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarita'
in   favore   di  Fondo  unico  giustizia  ovvero  l'attribuzione  di
titolarita'  a  Fondo  unico  giustizia, effettuati dagli Operatori e
dagli  Operatori  assicurativi,  dei  rapporti  aventi  ad oggetto le
risorse, nonche' le risorse assicurative,
 m-bis) "vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di Fondo
unico  giustizia  da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo
sui  contratti  assicurativi  oggetto  di  provvedimenti di sequestro
ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della
stampigliatura  "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico
giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice
fiscale  n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della legge 6 agosto
2008,  n.  133" che costituisce per tali contratti, in funzione della
peculiarita'  dei  relativi rapporti, modalita' applicativa specifica
della loro intestazione e che della stessa tiene luogo;
   m-ter)  "svincolo"  ovvero  "svincoli",  la  revoca da parte degli
Operatori  assicurativi  dei  vincoli  a  seguito di provvedimenti di
dissequestro ovvero di revoca di confisca dei contratti assicurativi,
effettuata  dagli Operatori assicurativi mediante cancellazione della
stampigliatura di cui alla lettera m-bis;
   m-quater) "evento", il verificarsi del rischio dedotto in garanzia
e  contemplato  nei  contratti  assicurativi  ovvero  la scadenza dei
contratti assicurativi;
 n) "dati delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che gli
Operatori  finanziari  e  gli  Operatori  assicurativi  comunicano  a
Equitalia   Giustizia   in   applicazione  del  decreto  informazioni
relativamente  a tutte le intestazioni, nonche' a tutti i vincoli e a
tutti  gli svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter), che
i  predetti  Operatori  hanno  effettuato  a  decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;))
   o)  "dati delle risorse", tutti i dati e le informazioni necessari
per  la  individuazione  dei  procedimenti  ovvero  dei provvedimenti
civili,   fallimentari,  penali,  per  l'applicazione  di  misure  di
prevenzione,  nonche' amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per
effetto dei quali si determinano le risorse;
   p)  "Ministero  della giustizia", gli uffici della amministrazione
della  giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di
loro competenza;
   q)  "Ministero  dell'interno",  gli  uffici  della amministrazione
dell'interno  che  formano  ovvero  detengono i dati delle risorse di
loro competenza;
   r)  "Demanio",  gli  uffici  della Agenzia del demanio che formano
ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
   s)  "MEF",  il  Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle
finanze;
   t) "devoluzione allo Stato", alternativamente:
    1)  il  versamento  in  conto  entrate  al  bilancio  dello Stato
effettuato  da  Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per
le   sole   finalita'   previsti   dall'articolo   2,  comma  5,  del
decreto-legge n. 143 del 2008;
    2)  il  versamento  in  conto  entrate  al  bilancio  dello Stato
effettuato  da  Equitalia  Giustizia  delle  somme  da  destinare con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo
2 della legge n. 181 del 2008.
  2.  Il  presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di
cui  all'articolo  61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito
dalla  legge n. 133 del 2008, nonche' delle norme di cui all'articolo
2,  commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge
n. 181.