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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. 123

Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2009
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 21-8-2009
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo  per
il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  284,  recante
riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e  del  Comitato
centrale  per  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori   ed,   in
particolare, gli articoli 7, comma 2, e 12, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,  n.
201; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella seduta del 27 febbraio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nelle  adunanze  del  16  marzo  e
dell'8 giugno 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2009; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente capo ha per oggetto: 
    a) le disposizioni organizzative per gli  organi  centrali  della
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica; 
    b) la determinazione della dotazione di personale necessaria  per
il funzionamento della Consulta medesima. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) (abrogato). 
              - La legge 1°  marzo  2005,  n.  32,  reca:  Delega  al
          Governo per il riassetto  normativo  dell'autotrasporto  di
          persone e cose, ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 57 del 10 marzo 2005. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 e 12,  comma
          2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284: 
              «Art. 7 (Organizzazione e funzionamento ). - Omissis. 
              2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.  17,
          comma 1, lettera a), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  e'   stabilita   la
          dotazione di  personale  necessaria  per  il  funzionamento
          della Consulta e  sono  dettate  le  connesse  disposizioni
          organizzative per gli organi centrali.». 
              «Art. 12 (Organizzazione e funzionamento). - Omissis. 
              2. Con il regolamento di cui all'art. 7,  comma  2,  e'
          stabilita la  dotazione  di  personale  necessaria  per  il
          funzionamento del  Comitato  centrale  e  sono  dettate  le
          connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali
          e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega  di
          cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge  1°  marzo
          2005, n. 32.». 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2006,  n.  233,
          reca: Disposizioni urgenti in  materia  di  riordino  delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18
          maggio 2006, n. 114. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   2-quater,   del
          decreto-legge 23 ottobre  2008,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.   201
          «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
          materiali  da   costruzione,   di   sostegno   ai   settori
          dell'autotrasporto,   dell'agricoltura   e   della    pesca
          professionale, nonche' di finanziamento delle opere per  il
          G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
          Marche ed Umbria, colpite dagli eventi  sismici  del  1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  2008,  n.
          249: 
              «Art. 2-quater (Modifiche  al  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 284). -  1.  Al  decreto  legislativo  21
          novembre  2005,  n.  284,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 6, la lettera h) del comma 1 e  il  comma
          12 sono abrogati; 
                b) all'art. 7, comma 2, nel primo periodo, le parole:
          «e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il
          necessario  coordinamento  con  i  Comitati  regionali  per
          l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo  11»  e
          l'ultimo periodo sono soppressi; 
                c) all'art. 9, comma 2, la lettera b) e' abrogata; 
                d) l'art. 11 e' abrogato; 
                e)  all'art.  12,  comma  2,  l'ultimo   periodo   e'
          soppresso.».