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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2009, n. 118

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, e di attuazione della direttiva 2008/49/CE. (09G0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/8/2009
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-8-2009
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21  aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di
Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione
della  direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
  Vista  la  direttiva  2008/49/CE  della  Commissione, del 16 aprile
2008,  recante  modifica  dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE
del  Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri
per  l'effettuazione  delle  ispezioni  a  terra sugli aeromobili che
utilizzano aeroporti comunitari;
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo  1,  comma  5,  che  prevede  la  possibilita'  di emanare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai  sensi  del  comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti stessi, nonche' l'articolo 3, comma 1, lettera f),
che  prescrive  che, nella predisposizione dei decreti legislativi di
cui  all'articolo  1,  si  tenga  conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
  Vista  la  legge  7  luglio  2009,  n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'Allegato B;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 luglio 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.


                       Disposizioni correttive

  1.  All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti
e   alle   procedure   previste  dal  Manuale  delle  procedure  SAFA
comunitarie  per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, di cui
all'Allegato  1  al  presente  decreto.  Con regolamentazione tecnica
dell'ENAC  sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti
allo  svolgimento  delle  ispezioni  a  terra,  nonche' le successive
modifiche al medesimo Manuale delle procedure SAFA.».
  2.  Al  decreto  legislativo  6  novembre 2007, n. 192, e' aggiunto
l'Allegato 1 allegato al presente decreto.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE)
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             La  direttiva 2004/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          aprile 2004, n. L 143.
             Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n. 192, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 novembre 2007, n.
          261, supplemento ordinario.
             La  direttiva 2008/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 19
          aprile 2008, n. L 109.
             L'art. 1, comma 5, e l'art. 3, comma 1, lettera f) della
          legge  25  gennaio  2006,  n. 29, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  8  febbraio  2006, n. 32, supplemento ordinario,
          cosi' recitano:
             «Art.   1  (  Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie). - (Omissis).
             5.  Entro  diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
             (Omissis).».
             «Art.  3  (Principi  e  criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
          attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui  all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
             (Omissis);
              f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
             omissis).».
             - Il testo dell'allegato B alla legge n. 88 del 7 luglio
          2009,  recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee   -   Legge  comunitaria  2008»,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  14  luglio  2009,  n. 161, supplemento
          ordinario, e' il seguente:

                                  «Allegato B
                           (Articolo 1, commi 1 e 3)

             2005/47/CE   del   Consiglio,   del   18   luglio  2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee  (CER)  e la Federazione europea dei lavoratori dei
          trasporti  (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni di
          lavoro  dei  lavoratori  mobili  che  effettuano servizi di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
             2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa
          a  misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e
          che abroga la direttiva 92/40/CEE;
             2006/17/CE  della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche   per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e  il
          controllo di tessuti e cellule umani;
             2006/38/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture;
             2006/42/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  relativa alle macchine e che modifica la
          direttiva 95/16/CE (rifusione);
             2006/43/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  relativa alle revisioni legali dei conti
          annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio;
             2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          luglio  2006,  riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
             2006/86/CE  della  Commissione, del 24 ottobre 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda le prescrizioni in tema di
          rintracciabilita',   la  notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani;
             2006/112/CE   del   Consiglio,  del  28  novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
             2006/123/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
             2006/126/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20   dicembre   2006,   concernente  la  patente  di  guida
          (rifusione);
             2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
          marzo    2007,   che   istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire);
             2007/23/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  maggio  2007,  relativa  all'immissione  sul mercato di
          articoli pirotecnici;
             2007/30/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  giugno  2007,  che modifica la direttiva 89/391/CEE del
          Consiglio,  le sue direttive particolari e le direttive del
          Consiglio  83/477/CEE,  91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
          fini  della semplificazione e della razionalizzazione delle
          relazioni sull'attuazione pratica;
             2007/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate;
             2007/43/CE  del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce   norme  minime  per  la  protezione  dei  polli
          allevati per la produzione di carne;
             2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          settembre  2007,  che  modifica  la direttiva 92/49/CEE del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e  2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
          criteri  per  la  valutazione prudenziale di acquisizioni e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
             2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          settembre  2007,  che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali  dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
          75/106/CEE   e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica  la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
             2007/58/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre  2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e  la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
             2007/59/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23   ottobre   2007,   relativa   alla  certificazione  dei
          macchinisti  addetti  alla  guida di locomotori e treni sul
          sistema ferroviario della Comunita';
             2007/60/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
          dei rischi di alluvioni;
             2007/64/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13  novembre  2007,  relativa  ai  servizi di pagamento nel
          mercato  interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
          2002/65/CE,   2005/60/CE   e   2006/48/CE,  che  abroga  la
          direttiva 97/5/CE;
             2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del  Consiglio  relativa  al  coordinamento  di determinate
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative
          degli  Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
          televisive;
             2007/66/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e   92/13/CEE   del   Consiglio   per  quanto  riguarda  il
          miglioramento  dell'efficacia delle procedure di ricorso in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
             2008/5/CE   della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa   alla  specificazione  sull'etichetta  di  alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata);
             2008/8/CE  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2008, che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE per quanto riguarda il
          luogo delle prestazioni di servizi;
             2008/9/CE  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2008, che
          stabilisce  norme  dettagliate per il rimborso dell'imposta
          sul  valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
          ai  soggetti  passivi  non  stabiliti nello Stato membro di
          rimborso, ma in un altro Stato membro;
             2008/48/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
             2008/49/CE   della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio per
          quanto   riguarda   i  criteri  per  l'effettuazione  delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari;
             2008/50/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa;
             2008/51/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  maggio  2008,  che modifica la direttiva 91/477/CEE del
          Consiglio,  relativa al controllo dell'acquisizione e della
          detenzione di armi;
             2008/52/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale;
             2008/56/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  giugno  2008,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria  nel campo della politica per l'ambiente marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
             2008/57/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario comunitario (rifusione);
             2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua
          la  direttiva  2006/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  che  fissa i requisiti tecnici per le navi della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania;
             2008/63/CE   della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni;
             2008/68/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          24  settembre  2008, relativa al trasporto interno di merci
          pericolose;
             2008/71/CE  del  Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini;
             2008/73/CE  del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica  le  procedure  di  redazione degli elenchi e di
          diffusione   dell'informazione   in   campo  veterinario  e
          zootecnico   e   che   modifica  le  direttive  64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE,  94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
             2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che
          modifica  la  direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  che  fissa  i requisiti tecnici per le navi
          della navigazione interna;
             2008/90/CE   del   Consiglio,  del  29  settembre  2008,
          relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali  di
          moltiplicazione  delle  piante  da frutto e delle piante da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
             2008/98/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
          direttive;
             2008/100/CE  della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica  la  direttiva  90/496/CEE  del Consiglio relativa
          all'etichettatura  nutrizionale dei prodotti alimentari per
          quanto  riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate, i
          coefficienti  di  conversione  per  il  calcolo  del valore
          energetico e le definizioni;
             2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante
          modifica  della  direttiva  2006/112/CE relativa al sistema
          comune  d'imposta  sul  valore  aggiunto, per combattere la
          frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
             2008/118/CE   del   Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
          relativa  al  regime  generale delle accise e che abroga la
          direttiva 92/12/CEE.».
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 4, del decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 192, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art. 4 (Programmazione ed effettuazione delle ispezioni
          a terra). - 1. L'ENAC sviluppa e mette in atto un programma
          di  ispezioni  a  terra avente ad oggetto gli aeromobili di
          cui  all'art.  1. Il  programma  e' di durata annuale ed e'
          rinnovato  di  anno  in anno sulla base dei risultati delle
          ispezioni  effettuate e delle indicazioni provenienti dalla
          Commissione  europea,  dagli  Stati  dell'Unione  europea e
          dall'Agenzia europea della sicurezza aerea.
             2.  Le  ispezioni  a  terra sono effettuate da personale
          dell'ENAC qualificato allo scopo.
             3.   Le   ispezioni   a  terra  vengono  effettuate  con
          particolare sollecitudine nel caso in cui:
              a)   le  informazioni  disponibili  lasciano  presumere
          carenze di manutenzione o evidenti danni o difetti;
              b) sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso
          nello  spazio  aereo  nazionale,  tali  da  sollevare serie
          preoccupazioni per la sicurezza;
              c) una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze
          tali  da  far  sorgere  seri  dubbi  circa  la  conformita'
          dell'aeromobile  alle  norme  internazionali di sicurezza e
          1'ENAC non ha evidenze che le carenze siano state corrette;
              d)   le  informazioni  disponibili  dimostrano  che  le
          autorita'   competenti   del   paese   di  immatricolazione
          potrebbero  non  esercitare  un  corretto  controllo  della
          sicurezza;
              e)  le  informazioni  raccolte  ai  sensi  dell'art.  5
          lasciano   presumere  che  l'operatore  aereo  possa  avere
          problemi  di  sicurezza  ovvero  una precedente ispezione a
          terra  di  un  aeromobile  usato  dallo stesso operatore ha
          rivelato carenze nelle condizioni di sicurezza.
             4.  Quando  non  sussistano particolari sospetti, 1'ENAC
          effettua  le  ispezioni  a  terra  secondo una procedura di
          campionatura,   conformemente  al  diritto  comunitario  ed
          internazionale.  La  procedura e' messa in atto in modo non
          discriminatorio.
             5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai
          contenuti  e  alle  procedure  previste  dal  Manuale delle
          procedure  SAFA  comunitarie  per  le  ispezioni  a terra -
          Elementi  fondamentali,  allegato  al presente decreto. Con
          regolamentazione   tecnica   dell'ENAC   sono  adottate  le
          procedure  nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento
          delle  ispezioni a terra nonche' le successive modifiche al
          Manuale delle procedure SAFA.
             6.  Nell'effettuare  le  ispezioni a terra, il personale
          dell'ENAC  incaricato  limita entro margini ragionevoli gli
          eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.».
             -  Per i riferimenti al d.lgs. n. 192 del 2007 si vedano
          le note alle premesse.