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LEGGE 3 agosto 2009, n. 115

Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. (09G0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal: 28-8-2009
al: 24-7-2021
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma 
 
 
  1. La  Scuola  per  l'Europa  di  Parma,  istituita  in  attuazione
dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo  di  Sede  tra  la  Repubblica
italiana e l'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  (EFSA),
ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n.  17,  di  seguito
denominata  «Scuola»,  a  decorrere  dal  1°   settembre   2010,   e'
istituzione ad ordinamento speciale  con  personalita'  giuridica  di
diritto  pubblico   e   autonomia   amministrativa,   finanziaria   e
patrimoniale. La Scuola e' associata al sistema delle Scuole  europee
e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico  e  il
modello amministrativo. 
  2.  La  Scuola  e'  posta  sotto   la   vigilanza   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3  della  Convenzione
recante lo Statuto delle Scuole europee,  come  ratificata  ai  sensi
della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione  scolastica  materna,
elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo
un apprendimento plurilingue coerente con  il  Sistema  delle  Scuole
europee. Nei limiti stabiliti con il  decreto  di  cui  al  comma  7,
consente l'accesso anche  ai  figli  dei  dipendenti  delle  societa'
convenzionate  con  l'Autorita'  medesima,  nonche'  ai   figli   dei
cittadini italiani. 
  4. La Scuola adotta gli ordinamenti  per  le  sezioni  linguistiche
anglofona, francofona e italiana della scuola materna,  elementare  e
secondaria con programmi e con struttura conformi  al  sistema  delle
Scuole europee, in modo da consentire il rilascio,  alla  conclusione
della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo». 
  5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene  in  deroga
al limite del numero di alunni frequentanti e ai  parametri  numerici
previsti dalla normativa nazionale. 
  6. Gli organi della Scuola sono: 
   a) il consiglio di amministrazione; 
   b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo
con i consigli di ispezione delle Scuole europee; 
   c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I; 
   d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9; 
   e) il collegio dei revisori dei conti. 
  7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e  l'innovazione  e  con  il  Ministro  degli  affari
esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e  il
trattamento giuridico-economico del personale della Scuola  stessa  e
sono indicati le funzioni e la composizione degli organi  di  cui  al
comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e  i
criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di  cui
al comma 3, secondo periodo, del presente articolo. 
  8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola  si  avvale,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al  comma
1 del presente articolo, di personale assunto con contratto  a  tempo
determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili  a  seguito
di  valutazione  positiva,  sono  stipulati  previo  espletamento  di
un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle  disposizioni
vigenti in materia di svolgimento delle prove  concorsuali,  definita
con regolamento della Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione
di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. 
  9. Alla direzione della Scuola e' preposto un  dirigente,  nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  in
possesso  di  specifiche  competenze,  di  comprovate  capacita'   di
direzione, di adeguata  conoscenza  degli  ordinamenti  delle  Scuole
europee e di proprieta' di espressione, scritta e  orale,  in  almeno
due lingue comunitarie.  La  durata  dell'incarico  non  puo'  essere
inferiore a tre anni ne'  eccedere  il  limite  di  cinque  anni.  Il
dirigente della Scuola e' il rappresentante  legale  dell'istituzione
scolastica. 
  10. Il personale  dirigente,  docente,  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di  cui
al comma 8 e' collocato in posizione  di  fuori  ruolo  per  l'intera
durata dell'incarico  conferito,  con  retribuzione  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 3, comma 1.  Il  posto  lasciato  vacante
nella sede di titolarita'  puo'  essere  coperto  esclusivamente  con
altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto
con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo
deve avere superato il periodo di prova. I  docenti  e  il  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in  ruolo,
hanno priorita'  di  scelta  tra  le  sedi  disponibili.  Qualora  il
collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due  anni
scolastici,  il  predetto  personale,   all'atto   della   cessazione
dall'incarico, e'  assegnato  alla  sede  nella  quale  era  titolare
all'atto del collocamento  fuori  ruolo.  Il  servizio  svolto  nella
Scuola e' equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole
italiane. 
  11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di
conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola  durata
dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a  quella
vigente nelle Scuole europee  di  tipo  I;  la  corresponsione  della
suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione  all'atto
del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai  docenti  di  madre  lingua
straniera   e'   altresi'   riconosciuta   un'indennita'   di   prima
sistemazione. 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo
          di  Sede  tra  la Repubblica italiana e l'Autorita' europea
          per  la  sicurezza  alimentare  (EFSA), ratificato ai sensi
          della  legge  10  gennaio  2006,  n.  17,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21:
             «Art. 3
             (Sostegno generale)
          . - … (Omissis)...
              a)  L'Italia  si  adoperera'  per  fornire una adeguata
          istruzione  scolastica  materna,  primaria  e secondaria ai
          figli    del   personale   dell'Autorita'   garantendo   un
          apprendimento  plurilingue  coerente  con  il sistema delle
          Scuole europee.
             L'Italia   realizzera'   tale   impegno  attraverso  una
          istituzione  scolastica,  statale o paritaria, associata al
          sistema delle Scuole europee.
             Il   reclutamento   del   relativo   personale  avverra'
          attraverso   nomine  in  deroga  anche  facendo  ricorso  a
          contratti   di   prestazione   d'opera  di  durata  annuale
          rinnovabili.
             Analogamente  in  deroga  al  limite di numero di alunni
          frequentanti  si  provvedera'  per  la  costituzione  delle
          sezioni e delle classi;
              b)   L'Italia  e  l'Autorita'  stabiliranno  di  comune
          accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione
          alle disposizioni di cui al precedente comma (a).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 della Convenzione
          recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai
          sensi  della  legge  6  marzo  1996, n. 151, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  23 marzo
          1996, n. 70:
             «Art.  3.  -  1.  L'insegnamento  impartito nelle Scuole
          comprende  l'istruzione  fino  al  termine degli studi medi
          superiori.
             Esso puo' articolarsi come segue:
              ciclo materno;
              ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento;
              ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.
             Per  quanto  possibile,  le  Scuole terranno conto delle
          esigenze  in materia di formazione tecnica, in cooperazione
          con il sistema scolastico del paese ospitante.
             2.  L'insegnamento  e'  impartito dagli insegnanti a cui
          viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri,
          conformemente  alle decisioni prese dal Consiglio superiore
          secondo la procedura di cui all'art. 12, punto 4.
             3.  a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di
          base di una Scuola richiede la votazione all'unanimita' dei
          rappresentanti  degli  Stati  membri  in  sede di Consiglio
          superiore.
              b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario
          degli  insegnanti  richiede la votazione all'unanimita' del
          Consiglio superiore.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
             «Art. 17 (Regolamenti). - ...(Omissis)…
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».