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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009
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Testo in vigore dal:  20-8-2009

Art. 16

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "di lavori, servizi e forniture" e dopo le parole: "dell'azienda medesima" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo";
b) alla lettera a), dopo le parole: "in relazione ai lavori" sono inserite le seguenti: ", ai servizi e alle forniture".
2. All'articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture";
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.";
3. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.".
4. All'articolo 26, comma 5, le parole: "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.".