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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 107

Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822; 
  Vista la legge 6 marzo 1987, n. 110, recante ratifica  dell'Accordo
tra Italia ed Austria del 4  ottobre  1985  per  l'utilizzazione  del
porto di Trieste; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153; 
  Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 18  marzo
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 82 dell'8 aprile 1988; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n.
1340, ed, in particolare, l'articolo 36; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto l'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), e successive modificazioni,  che  autorizza
il Governo ad adottare un regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  volto  a  rivedere  la
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi; 
  Attesa la necessita' di dare esecuzione al  comma  989  sopracitato
mediante  la  riformulazione,  nei  limiti   dei   relativi   criteri
direttivi, della vigente normativa in  materia  di  tasse  e  diritti
marittimi, nell'ottica di un  riordino  e  di  una  razionalizzazione
della disciplina tramite l'accorpamento di taluni di detti tributi  e
delle relative procedure di riscossione  e  con  l'obiettivo  di  una
semplificazione della normativa e di una riduzione del  numero  delle
tasse e dei diritti marittimi; 
  Considerato che la revisione della vigente disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi contribuisce ad una migliore  e  piu'  efficace
gestione dei porti e ne accresce le potenzialita' competitive; 
  Ritenuto opportuno accorpare in due soli  tributi  la  tassa  e  la
soprattassa d'ancoraggio, da una parte, e la tassa erariale e  quella
cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate, dall'altra; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 2009; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
 
                         Tassa di ancoraggio 
 
  1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle  nazionali  in
virtu'  di  trattati,  nonche'  le  navi  operate  da  compagnie   di
navigazione di Stati con i quali  l'Unione  europea  abbia  stipulato
accordi di  navigazione  e  di  trasporto  marittimo,  ancorche'  non
battano  la  bandiera  di  detti  Stati,  che   compiono   operazioni
commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o  negli  ambiti
richiamati al successivo  articolo  3,  comma  1,  sono  soggette  al
pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni  tonnellata  di  stazza
netta, nella seguente misura: 
   a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50,  se  hanno
una stazza netta non superiore a 200 tonnellate; 
   b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200  e  fino  a
350  tonnellate,  ovvero  se,  avendo  una  stazza  superiore  a  350
tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato; 
   c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350  tonnellate
e provengono o sono dirette all'estero. 
  2. Per le navi di  stazza  netta  superiore  a  350  tonnellate  in
provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione
europea, aventi merci in  coperta  ovvero  nelle  sovrastrutture,  la
stazza delle quali non sia gia' compresa nella stazza lorda, la tassa
di ancoraggio di cui al comma 1 si  applica  altresi',  in  occasione
dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli  ambiti  di
cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del  primo
giorno  di  imbarco  di  tali  merci,  alle  tonnellate   di   stazza
corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette  secondo  le
norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella  misura  di  cui  al
comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle  esenzioni  previste
per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9  febbraio  1963,  n.
82. 
  3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera  a),
e' valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),
per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle  lettere  b)  e  c),
possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un  anno
pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di
stazza netta. Le  predette  navi  possono  abbonarsi  alla  tassa  di
ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente  alle  merci
ed  ai  contenitori  pieni  trasportati  in  coperta   ovvero   nelle
sovrastrutture della nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza
lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50  ed  euro  1,58
per ogni tonnellata di stazza, calcolata  secondo  le  norme  vigenti
sulla stazzatura delle navi, corrispondente  allo  spazio  occupabile
dalla quantita' massima di merce e dal numero massimo di  contenitori
pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non  considerati
nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni  di  caricamento
prescritte nelle «Istruzioni al  Comandante  sulla  stabilita'  della
nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo. 
  4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea  in
attivita'  di  transhipment  di   traffico   internazionale   possono
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 10, commi 5 e  6,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  5.  Alla  tassa  di  ancoraggio  sono  applicabili  le  ipotesi  di
esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n.  82,
e, ai fini del calcolo, trovano altresi' applicazione i  coefficienti
di correzione di cui al decreto del Ministro della marina  mercantile
in data 18 marzo 1988, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82
dell'8 aprile 1988. 
  6. La quota di gettito della  tassa  di  ancoraggio  relativa  alle
merci ed ai contenitori collocati in coperta o  nelle  sovrastrutture
di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonche' il diritto
sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio  per  i
rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre  gli
stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della  legge
9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale
per la circoscrizione territoriale di competenza. 
  7. Le navi estere non ammesse ad un  trattamento  uguale  a  quello
delle navi nazionali sono soggette  al  pagamento  del  doppio  della
tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento. 
  8.  Al  fine  di  consentire  una  puntuale   identificazione   dei
pertinenti introiti delle autorita' portuali, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente  regolamento,  alle  riscossioni  a
titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio  sono  attribuiti,  ai
sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati
per modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse. 
  9.  Alla  tassa  di  ancoraggio  si  applicano  le   procedure   di
riscossione previste dall'articolo  1,  comma  119,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del  Capo
del Dipartimento delle finanze, la tassa di  ancoraggio  e'  riscossa
secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340. 
  10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei
porti della Sicilia che non siano sede di autorita'  portuale,  ferma
restando l'attribuzione alla  Regione  siciliana  del  gettito  della
tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo  quanto
disposto dal comma 6 per le autorita' portuali della regione  stessa,
nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n.  4)  ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "Le aliquote relative alla  tassa
di ancoraggio e alla tassa portuale  di  cui  al  regolamento  citato
nelle premesse  sono  aumentate  nella  misura  risultante  in  cifra
calcolata  applicando  su  ciascuna  di  esse  il   75%   del   tasso
d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal  1°  gennaio
1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3%,  con  la  seguente
gradualita': 
  a) con decorrenza dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  aumentate  in  misura  pari   al   33%   dell'aumento
complessivo in cifra come sopra calcolato; 
  b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate
in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in  cifra  come  sopra
calcolato; 
  c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate
in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in  cifra  come  sopra
calcolato. 
  Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono
indicati, rispettivamente, nella tabella A: 
             Parte di provvedimento in formato grafico"