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DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/8/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141 (in G.U. 03/10/2009, n. 230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2009)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-10-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
correttive del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  nel  testo
convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti
anticrisi e proroga di termini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° agosto 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1. 
        Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 
 
 
  1. Al decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  ((  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 )),  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  e  con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa, individua gli interventi  relativi  alla  trasmissione  ed
alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le  regioni  e
le  province  autonome  interessate,  gli  interventi  relativi  alla
produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo  socio-economico  e  che  devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari."; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti  locali  interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
Commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2."; 
      3)  al  terzo  periodo  del  comma  4-quater,  le  parole   da:
"L'amministratore delegato" fino a:  "e'  nominato"  sono  sostituite
dalle seguenti: "E' nominato un"; 
  ((b) all'articolo 13-bis: 
      1) al comma 3, dopo la parola: "giudiziaria", sono inserite  le
seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", con esclusione  dei  procedimenti  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, ne'  comporta  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo"; 
      2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Fermo quanto sopra previsto, e  per  l'efficacia  di  quanto  sopra,
l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione
della  punibilita'  penale,  limitatamente  al  rimpatrio   ed   alla
regolarizzazione di cui al presente  articolo,  l'applicazione  della
disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera  c),
della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni;
resta  ferma  l'abrogazione  dell'articolo  2623  del  codice  civile
disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262"; 
      3) al comma 6, le parole:  "15  aprile  2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 dicembre 2009"; 
      4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      "7-bis.   Possono   effettuare   il   rimpatrio    ovvero    la
regolarizzazione  altresi'  le  imprese  estere  controllate   ovvero
collegate di cui agli articoli  167  e  168  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  In
tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della  regolarizzazione  si
producono in capo ai partecipanti  nei  limiti  degli  importi  delle
attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi  limiti  non
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167  e  168
del predetto testo unico con riferimento ai  redditi  conseguiti  dal
soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi  alla  data
del 31 dicembre 2008" )) 
    c) all'articolo 17: 
      1) i primi tre periodi del comma  30-ter  sono  sostituiti  dai
seguenti:  "Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono   iniziare
l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione  di  danno
erariale a fronte di specifica e concreta  notizia  di  danno,  fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le  procure
della Corte dei conti esercitano l'azione  per  il  risarcimento  del
danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo  7
((della legge)) 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il  decorso
del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo  1  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino  alla  conclusione  del
procedimento penale."; 
      2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le  parole:  "controllo
preventivo  di  legittimita'"   sono   aggiunte   le   seguenti:   ",
limitatamente ai profili presi in considerazione  nell'esercizio  del
controllo".