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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 104

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernente l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di licenziamento dei piloti e ripartizione dei compensi. (09G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/8/2009
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-8-2009
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  95 del codice della navigazione, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.  328,  di approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima);
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n.
952,  4  settembre  1980,  n.  896,  13  novembre  1987, n. 505, e 15
settembre 1997, n. 355;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 2009;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, il
Ministro  del  lavoro, della  salute  e  delle  politiche sociali, il
Ministro della giustizia ed il Ministro della difesa;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


Modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 febbraio
                            1952, n. 328


  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 118 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  118  (Licenziamento  del  pilota).  - 1. Il pilota che abbia
compiuto   il  sessantesimo  anno  d'eta'  o  che,  a  seguito  degli
accertamenti  compiuti  ai  sensi  dell'articolo 103, non sia piu' in
possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici  per lo svolgimento del
servizio, e' cancellato dal registro dal capo del compartimento.
  2.  Il  pilota puo' rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno
e,  comunque,  non  oltre  il  compimento del sessantacinquesimo anno
d'eta', previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento
nel  periodo  compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il
compimento  del  sessantesimo anno d'eta'. La dichiarazione, la quale
indica  il  periodo  di permanenza in servizio non inferiore a dodici
mesi,  e'  rinnovabile  e  puo'  essere  revocata con un preavviso di
almeno tre mesi.
  3.  Il  pilota  che  resta  in  servizio  dopo  il  compimento  del
sessantesimo  anno di eta' e' assoggettato, con cadenza annuale, alla
visita di cui all'articolo 103.»;
   b)  il primo e secondo comma dell'articolo 120 sono sostituiti dai
seguenti:
  «L'ammontare  complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di
cui  all'articolo  133, e' mensilmente ripartito tra i piloti secondo
la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo
121,   con   esclusione   dei   piloti   assenti  per  cause  diverse
dall'infermita',  dalla  licenza  per  ferie,  dallo  svolgimento  di
incarichi  presso  l'associazione di categoria e dalla partecipazione
ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma.
  Prima  di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo
comma  sono  detratte le spese previste dal presente capo, nonche' le
altre  necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri
sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del
trattamento   di  fine  servizio  di  cui  all'articolo  121-bis.  La
ripartizione  e'  effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro
la fine del mese di dicembre, in via definitiva.»;
   c) l'articolo 121 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  121  (Quote dei piloti in servizio). - 1. I piloti effettivi
partecipano  alla  ripartizione  dei  proventi in ragione di settanta
quote  i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i
piloti  in  servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento
quote  i  piloti  in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i
sottocapi  piloti  partecipano  alla  ripartizione  dei  proventi  in
ragione  rispettivamente  di  venticinque  quote  e di dodici quote e
mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli
aspiranti  piloti  partecipano  alla  ripartizione  dei  proventi  in
ragione di trentacinque quote.
  2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti
piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.
  3. I piloti infermi partecipano:
   a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui
hanno  diritto  ai  sensi  del  comma  1, ad eccezione del capo e del
sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;
   b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli
aspiranti  piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a
dodici  mesi,  di  sessanta  quote  per i piloti in servizio da oltre
dodici  mesi  e  fino  a  ventiquattro mesi e di settanta quote per i
piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto
del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;
   c)  per  i  mesi  successivi al terzo e fino al sesto compreso, in
ragione  di  venti  quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote
per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i
piloti  in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e
di  sessanta  quote  per  i  piloti in servizio da oltre ventiquattro
mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un
massimo di sessanta quote;
   d)   per   i  mesi  successivi  al  sesto  e  fino  alla  data  di
cancellazione  dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per
gli  aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a
di  dodici  mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre
dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in
servizio  da  oltre  ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del
capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.
  4.  Se,  nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta
dal servizio per infermita' piu' di una volta, il calcolo del periodo
di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle
quote   e'  effettuato  sulla  durata  complessiva  dell'assenza  per
infermita' nei predetti dodici mesi.
  5.  I  marittimi  assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo
116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione,
percepiscono   meta'  della  quota  spettante  a  questi,  altrimenti
l'intera quota.
  6.  Le  quote  del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi
alla  ripartizione  a  norma  dell'articolo  120,  comma  primo, sono
ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.»;
   d) dopo l'articolo 121 e' inserito il seguente:
  «Art.  121-bis  (Trattamento  di  fine  servizio).  -  1. Ai piloti
effettivi  con  un'anzianita'  di  servizio  inferiore  a cinque anni
completi,  comprendendosi  in tale periodo anche il servizio prestato
in  qualita'  di  provvisorio,  ed  ai  piloti  effettivi che abbiano
esercitato  l'opzione  di cui all'articolo 122, comma 7, e' dovuto il
trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa
del servizio di pilotaggio.
  2.  Il  trattamento  di  fine  servizio  e' calcolato applicando un
divisore  pari  a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal
pilota  in  ciascun  anno  solare,  al netto del corrispettivo per il
godimento  dei  mezzi  nautici,  rivalutato  annualmente  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 2120 del codice civile.
  3.  Gli  importi  del  trattamento  di  fine servizio maturati sono
corrisposti   dalla   corporazione   al   pilota   al  momento  della
cancellazione dal registro.
  4.  Agli  accantonamenti  operati  ai  sensi del presente articolo,
nonche' alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi
diritto,   si   applica   la  disciplina  fiscale  prevista  per  gli
accantonamenti  ai  fondi  per le indennita' di fine rapporto nonche'
per  il  trattamento  di  fine  rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile ed indennita' equipollenti.»;
   e) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 122 (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro). - 1.
I  piloti  effettivi con un'anzianita' di servizio superiore a cinque
anni  completi,  dal  momento  della  loro cancellazione dal registro
partecipano  alla  ripartizione  dei  proventi della corporazione dei
piloti in ragione di:
   a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita'
di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione;
   b)  una  quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla
cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
  2.  Le  frazioni  di  anno superiori a sei mesi sono computate come
anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.
  3.  Nel  computo  dei  cinque  anni  si  tiene conto dell'eventuale
iscrizione  dei  piloti  in  piu'  registri. Il pilota cancellato dal
registro  per  ammissione  in  altra  corporazione non partecipa alla
ripartizione  dei  proventi  della corporazione di provenienza, se ha
maturato  cinquanta  quote  nella  corporazione  di  appartenenza  al
momento   della   cancellazione   dal  registro  piloti.  L'eventuale
partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza e'
comunque  integrativa  di  quella della corporazione di appartenenza,
con il massimo complessivo di cinquanta quote.
  4.  In  caso  di  invalidita'  assoluta  e  permanente di un pilota
iscritto  nel  registro da piu' di cinque anni completi, verificatasi
per   causa  di  servizio  ed  accertata  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  103,  questi  partecipa alla ripartizione in ragione di
tante  quote  quante  ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento
dell'eta'  per  il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta
quote.
  5.  In  caso  di  dimissioni,  il diritto alla corresponsione delle
quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'eta'.
  6.  I  piloti  pensionati  continuano  a  beneficiare del regime di
partecipazione  alla  ripartizione dei proventi della corporazione in
ragione  di  due  quote  e  mezza per ogni anno di servizio prestato,
anche  in  qualita'  di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di
cinquanta quote.
  7.  I piloti effettivi con anzianita' di servizio inferiore a dieci
anni   completi   possono   rinunciare   all'applicazione,  nei  loro
confronti,   del   regime   di   partecipazione   ai  proventi  della
corporazione   previsto  dal  presente  articolo  ed  optare  per  il
trattamento  di  fine  servizio  di  cui  all'articolo  121-bis. Tale
opzione  e'  irrevocabile  ed e' esercitata con comunicazione scritta
alla   corporazione   di   appartenenza.  In  questo  caso  i  piloti
partecipano  anche  alla  ripartizione  dei compensi in ragione delle
quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.».
  2.  I  piloti  aventi l' anzianita' di servizio di cui all'articolo
121-bis,  comma  1,  inserito dalla lettera d), al momento della loro
cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei compensi
in  ragione  delle  quote maturate alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
             «Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
             «1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 95 del regio decreto 30
          marzo 1942, n. 327:
             «Art. 95 (Regolamenti di pilotaggio). - 1. La disciplina
          del    servizio    di   pilotaggio,   l'ordinamento   della
          corporazione,  le  norme per la gestione della corporazione
          stessa  e per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime
          disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
             2.  Le  norme  per l'esercizio del pilotaggio in ciascun
          porto  sono  stabilite,  sentite  le associazioni sindacali
          interessate  dai regolamenti locali, approvati dal Ministro
          per le comunicazioni.».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1952,  n. 328, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  21  aprile  1952,  n. 94, supplemento
          ordinario.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
          1976,  n. 952, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana 31 gennaio 1977, n. 28.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
          1980,  n. 896, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana 30 dicembre 1980, n. 355.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
          1987,  n. 505, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana 11 dicembre 1987, n. 289.
             -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica.  15
          settembre  1997,  n.  355,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  20 ottobre 1997, n.
          245.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporto  il  testo  dell'art. 118 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
             «Art. 118 (Licenziamento del pilota). - 1. Il pilota che
          abbia  compiuto il sessantesimo anno di eta' o non sia piu'
          idoneo,   per  minorate  condizioni  fisiche  o  psichiche,
          accertate  dalla  commissione  costituita a norma dell'art.
          103 al disimpegno del servizio di pilotaggio, e' cancellato
          dal registro dei piloti dal capo del compartimento.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 121 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
             «Art. 121 (Quota dei piloti in servizio). - 1. Il capo e
          i  sottocapi  piloti  della  corporazione  partecipano alla
          ripartizione  dei  proventi  in  ragione rispettivamente di
          centoventicinque  quote e di centododici quote e mezza; gli
          altri  piloti  effettivi  in  ragione  di  cento quote, gli
          aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote.
             2.  I  marittimi  assunti in via provvisoria, ai termini
          del  terzo  comma dell'art. 116, se concorrono con i piloti
          effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota
          spettante a questi; altrimenti l'intera quota.
             3.  I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in
          ragione  di  cento  quote e per i mesi successivi fino alla
          data  di  cancellazione dal registro dei piloti, in ragione
          di   sessanta   quote;  gli  aspiranti  piloti  partecipano
          rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.
             4.  Quando  vi  sia  qualche  pilota  che, per qualsiasi
          ragione  non  partecipi alla ripartizione a norma del primo
          comma dell'articolo precedente, le sue quote sono ripartite
          fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 122 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
             «Art.  122  (Quote  spettanti  ai  piloti cancellati dal
          registro).  -  1.  Il pilota cancellato dal registro, salvo
          che  in  caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in
          ragione  di  due  quote  e  mezza per ogni anno di servizio
          prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo,
          in ogni caso, di cinquanta quote.
             2.  Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene
          computato  come  un  altro  anno,  quando  sia  iniziato il
          secondo semestre.
             3.  Il  pilota cancellato dal registro per causa diversa
          da  quella  dell'infermita' partecipa alla ripartizione dei
          proventi,  di  cui  al  comma  precedente,  non  prima  del
          compimento del sessantesimo anno di eta'.
             4.  Il  pilota cancellato dal registro per ammissione in
          altra  corporazione  non  partecipa  alla  ripartizione dei
          proventi  della  corporazione di provenienza se ha maturato
          cinquanta quote nella corporazione di appartenenza all'atto
          della cancellazione da quest'ultima.
             5.  L'eventuale  partecipazione  alla ripartizione della
          corporazione  di  provenienza  e'  comunque  integrativa di
          quella  della  corporazione di appartenenza, con il massimo
          complessivo di cinquanta quote.
             6.   In   caso  di  invalidita'  assoluta  e  permanente
          verificatasi   per  causa  di  servizio  accertata  con  le
          modalita'  di  cui  all'art.  103, il pilota partecipa alla
          ripartizione  in  ragione  di tante quote quante ne avrebbe
          maturate  all'atto  del  raggiungimento  dell'eta'  per  il
          collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.».