stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2009, n. 101

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari. (09G0108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/8/2009
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 18-8-2009
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
  Visto  l'articolo  12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
attuazione  della  direttiva  2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare
per  l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  marzo  2007,  n.  51,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/71/CE  relativa  al  prospetto  da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE;
  Vista  la  legge  20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa
per il recepimento delle direttive 2002/15/CEE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  dell'11  marzo  2002,  2004/25/CEE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  21  aprile  2004,  e 2004/39/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per
l'adozione  delle  disposizioni  integrative e correttive del decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n. 191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 settembre 2007, n. 164, recante
attuazione  della  direttiva  2004/39/CE  relativa  ai  mercati degli
strumenti  finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE
e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

  1.  L'articolo  18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attivita'
di  cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone
fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita',
indipendenza  e  patrimoniali  stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la  Consob,  ed  iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la
consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro
o  strumenti  finanziari  di  pertinenza  dei clienti. I requisiti di
professionalita' per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base
di  rigorosi  criteri  valutativi  che  tengano conto della pregressa
esperienza  professionale, validamente documentata, ovvero sulla base
di prove valutative.
  2. E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari,
alla  cui  tenuta,  in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi
del  comma  7,  provvede  un  organismo  composto  da un presidente e
quattro  membri,  di  cui due in rappresentanza degli iscritti che li
designano  secondo le modalita' fissate nello statuto dell'organismo,
nominati  tutti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.  I  membri  dell'organismo  sono  individuati tra persone di
comprovate  professionalita'  e  competenza  in  materie finanziarie,
giuridiche ed economiche.
  3.  L'organismo  di  cui al comma 2 ha personalita' giuridica ed e'
dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.
  4.  L'organismo  cura la redazione del proprio statuto che contiene
le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel
rispetto  dei  principi  e  criteri  determinati  dalla Consob con il
regolamento   adottato   ai   sensi   del  comma  7  e  dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze con il regolamento adottato ai sensi
del   comma   1.   Lo  statuto  deve  essere  trasmesso  al  Ministro
dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.
  5.  Nell'ambito  della  propria  autonomia finanziaria, l'organismo
determina  e  riscuote  i  contributi  e  le altre somme dovute dagli
iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonche' da coloro i
quali  presentano  domanda  di  partecipazione  alle prove valutative
volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalita'
per  l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento   delle  proprie  attivita'.  Il  provvedimento  con  cui
l'organismo  ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia
di  titolo  esecutivo.  Decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento,  l'organismo  procede  alla esazione delle somme dovute in
base  alle  norme  previste per la riscossione, mediante ruolo, delle
entrate  dello  Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali.  Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti,
l'organismo   dispone   la   cancellazione   dall'albo  del  soggetto
inadempiente.
  6. L'organismo di cui al comma 2:
   a)   provvede   all'iscrizione   nell'albo,  previa  verifica  dei
necessari  requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta
al  fine  di  prestare l'attivita' di cui al comma 1, e ne dispone la
cancellazione qualora vengano meno i requisiti;
   b)  vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c),
d), e) e g) del comma 7;
   c)  per  i  casi di violazione delle regole di condotta, di cui al
comma  7,  lettera  d),  delibera,  dopo  aver  sentito  il  soggetto
interessato,   in   relazione  alla  gravita'  dell'infrazione  e  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  comma 7, lettera b), il
richiamo  scritto,  il  pagamento di un importo da euro cinquecento a
euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi,
ovvero la radiazione dal medesimo;
   d) svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo;
   e)  puo'  richiedere  agli  iscritti nell'albo la comunicazione di
dati  e  notizie  e  la  trasmissione di atti e documenti, secondo le
modalita' e nei termini dallo stesso determinati;
   f)  puo'  effettuare  nei  confronti  degli  iscritti  ispezioni e
richiedere  l'esibizione  dei  documenti  e  il compimento degli atti
ritenuti necessari, nonche' procedere ad audizione personale.
  7.  La  Consob  determina,  con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
   a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicita';
   b)   alla   iscrizione   nell'albo,  alle  cause  di  sospensione,
radiazione  e  riammissione  e  alle misure applicabili nei confronti
degli iscritti nell'albo;
   c) alle cause di incompatibilita';
   d)  alle  regole  di  condotta  che  gli iscritti nell'albo devono
rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina
cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
   e)  alle  modalita'  di  tenuta  della  documentazione concernente
l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo;
   f)  all'attivita'  dell'organismo,  con  specifico  riferimento ai
compiti di cui al comma 6;
   g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.
  8.  Avverso  le decisioni di cui al comma 6, lettera c), e' ammesso
ricorso,  da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni
dalla  data  di comunicazione del provvedimento. La presentazione del
ricorso  e  la  decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure
determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.
  9.  Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8
e'  ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte
d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
  10.  La  Consob  puo'  richiedere all'organismo la comunicazione di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita'
e  nei  termini  dalla  stessa  stabiliti.  La Consob puo' effettuare
ispezioni  e  richiedere  l'esibizione  dei documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
  11.  In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob
propone  motivatamente  al  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
l'adozione  dei  provvedimenti  piu'  opportuni,  e,  per i casi piu'
gravi,   lo   scioglimento   dell'organismo   e   la   nomina  di  un
commissario.».
  2. All'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato
in  sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo
costituito   dalle  associazioni  professionali  rappresentative  dei
promotori  e  dei  soggetti  abilitati.  L'organismo  ha personalita'
giuridica  ed  e'  ordinato  in  forma di associazione, con autonomia
organizzativa   e   statutaria,   nel   rispetto   del  principio  di
articolazione  territoriale  delle  proprie  strutture  e  attivita'.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina
e  riscuote  i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai
richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova
valutativa  di  cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire
lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'.  Il provvedimento con cui
l'organismo  ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia
di  titolo  esecutivo.  Decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento,  l'organismo  procede  alla esazione delle somme dovute in
base  alle  norme  previste per la riscossione, mediante ruolo, delle
entrate  dello  Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica
dei  necessari  requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi
stabilite  dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera
a), e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo  opera  nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti
con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.».
  3.  Al  comma  1  dell'articolo  94-bis  del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  la  parola:  «nonche'»  e' sostituita dalle
seguenti: «ivi incluse».
  4.  Al  comma  4,  ultimo  periodo,  dell'articolo  97  del decreto
legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «svolgano» sono
inserite le seguenti: «, o abbiano svolto,».
  5.  All'articolo  100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis.  La  Consob  puo'  dettare  disposizioni  di attuazione del
presente articolo.».
  6.  Al  comma  2,  lettera  a),  dell'articolo  113-bis del decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e le relative
modalita'   di  pubblicazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «ferma
restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione
su giornali quotidiani nazionali,».
  7.  Al  comma  3  dell'articolo  113-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «stabilisce modalita' e termini
di  diffusione  al  pubblico  delle informazioni regolamentate,» sono
inserite  le seguenti: «ferma restando la necessita' di pubblicazione
tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
  8. Al comma 1 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  dopo  le  parole: «e i termini di comunicazione delle
informazioni,»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ferma  restando la
necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali,».
  9. Al comma 6 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, dopo le parole: «i soggetti indicati nel comma 1», sono
inserite  le  seguenti: «e gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine».
  10.  All'articolo  116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.  Gli  articoli  114,  ad  eccezione  del comma 7, e 115, si
applicano  anche  agli  emittenti  strumenti  finanziari ammessi alle
negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano
le  caratteristiche  stabilite  dalla  Consob  con  regolamento  e  a
condizione   che  l'ammissione  sia  stata  richiesta  o  autorizzata
dall'emittente.».
  11.  Al  comma  2  dell'articolo  118  del  decreto  legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «L'articolo 116 non si applica» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si
applicano».
  12.  Al  comma  1  dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dagli emittenti quotati», sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti: «e dagli emittenti quotati aventi
l'Italia come Stato membro d'origine».
  13.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  180 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente:
   «a) "strumenti finanziari":
    1)  gli  strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 1, comma 2,
ammessi  alla  negoziazione  o  per  i  quali e' stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
italiano  o  di  altro  Paese  dell'Unione europea, nonche' qualsiasi
altro  strumento  ammesso  o  per  il  quale  e' stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
di un Paese dell'Unione europea;
    2)  gli  strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 1, comma 2,
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione
italiano,  per  i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata
dall'emittente; ».
  14.  Al  comma  1  dell'articolo  182  del  decreto  legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, dopo le parole: «in un mercato regolamentato
italiano»  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti: «o in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano».
  15.  All'articolo  182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, le disposizioni degli
articoli   184,   185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano  ai  fatti
concernenti  gli  strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma
1, lettera a), numero 2).».
  16.  Al  comma  1  dell'articolo  183  del  decreto  legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   «b)  alle  negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180,
comma   1,   lettera  a),  effettuate  nell'ambito  di  programmi  di
riacquisto  da  parte  dell'emittente  o  di  societa'  controllate o
collegate,   ed  alle  operazioni  di  stabilizzazione  di  strumenti
finanziari  di  cui  all'articolo  180,  comma  1,  lettera  a),  che
rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento; ».
  17.  All'articolo  184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Nel  caso di operazioni relative agli strumenti finanziari
di  cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione
penale   e'   quella   dell'ammenda   fino   a  euro  centotremila  e
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
  18.  All'articolo  185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.  Nel  caso di operazioni relative agli strumenti finanziari
di  cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione
penale   e'   quella   dell'ammenda   fino   a  euro  centotremila  e
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
  19. Al comma 1 dell'articolo 187-septies del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  dopo le parole: «previa contestazione degli
addebiti   agli  interessati»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  da
effettuarsi  entro  centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro
trecentosessanta  giorni  se  l'interessato  risiede  o  ha  la  sede
all'estero,».
  20.  Al comma 4 dell'articolo 187-octies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
   «e-bis)  avvalersi,  ove  necessario,  anche  mediante connessione
telematica,  dei  dati  contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria  di  cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
  21.  Al  comma  1  dell'articolo  190  del  decreto  legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, dopo il numero: «65; » e' inserito il seguente:
«79-bis; ».
  22.  Al  comma  1  dell'articolo  190  del  decreto  legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«La  stessa  sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo
18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente
finanziario  o  di  promotore  finanziario in assenza dell'iscrizione
negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.».
  23.   Al  comma  2,  lettera  c),  dell'articolo  190  del  decreto
legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «capi II e III» sono
sostituite dalle seguenti: «capi II e II-bis».
  24.  Al  comma  2  dell'articolo  190  del  decreto  legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  dopo  la  lettera  d-ter)  sono aggiunte le
seguenti:
   «d-quater)  ai  membri dell'organismo dei consulenti finanziari in
caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis
e di quelle emanate in base ad esso;
   d-quinquies)  ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in
caso  di  inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e
di quelle emanate in base ad esso.».
  25.  Al  comma  4  dell'articolo  195  del  decreto  legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  le  parole: «la sede o, nel caso di persone
fisiche,  il  domicilio»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «sede la
societa' o l'ente cui appartiene».
  26.  Al  comma  2  dell'articolo  196  del  decreto  legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  dopo le parole: «previa contestazione degli
addebiti   agli  interessati»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  da
effettuarsi  entro  centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro
trecentosessanta  giorni  se  l'interessato  risiede  o  ha  la  sede
all'estero,».
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
          supplemento ordinario.
             -  Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10  febbraio  1996,  n.  34,  supplemento  ordinario, cosi'
          recitano:
             «Art.   8   (Riordinamento   normativo   nelle   materie
          interessate  dalle  direttive comunitarie). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni  dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
          disposizioni  dettate  in  attuazione della delega prevista
          dall'art.  1,  coordinandovi  le norme vigenti nelle stesse
          materie  ed  apportando  alle  medesime  le  integrazioni e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento.».
             «Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori
          mobiliari  e  adeguatezza  patrimoniale  delle  imprese  di
          investimento  mobiliare  e degli enti creditizi: criteri di
          delega).  -  1.  L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
              a)  prevedere  che  la  prestazione  a  terzi, a titolo
          professionale,  dei  servizi  d'investimento indicati nella
          sezione   A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE  sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli  agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente;
              b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate
          in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
          Italia  i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa
          in  libera prestazione ovvero per il tramite di succursali;
          stabilire,   altresi',   che  la  vigilanza  sulle  imprese
          autorizzate   sia  esercitata  dalle  autorita'  che  hanno
          rilasciato   l'autorizzazione,   mentre  restano  ferme  le
          attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
          di    elaborazione    e   applicazione   delle   norme   di
          comportamento,    di   politica   monetaria,   nonche'   di
          costituzione,   funzionamento   e   controllo   di  mercati
          regolamentati;
              c)  definire  la  ripartizione  delle competenze tra la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo  I  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
          uniformita'  di  disciplina in relazione a servizi prestati
          ed  evitando  duplicazioni  di compiti nell'esercizio delle
          funzioni di controllo;
              d)  prevedere che le autorita' italiane collaborino tra
          loro   e   con   le  autorita'  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea, degli Stati dell'Associazione europea
          di  libero  scambio  (EFTA),  ai quali si applica l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione  di  reciprocita',  con le autorita' degli Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
              e)  stabilire  le condizioni di accesso all'attivita' e
          la   disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale  delle
          imprese  di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
          garantendo  in  ogni caso la sana e prudente gestione delle
          imprese d'investimento;
              f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
          autorita'  competenti  si  esplichi  avendo  riguardo  alla
          trasparenza  e  alla  correttezza  dei  comportamenti degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita',  alla  competitivita'  ed al buon funzionamento
          del  sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli  intermediari  ammessi  allo  svolgimento di uno o piu'
          servizi di investimento;
              g)   prevedere   forme   di   vigilanza  regolamentare,
          informativa    e   ispettiva,   riguardanti   l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,      le      partecipazioni     detenibili,
          l'organizzazione  amministrativa  e  contabile, i controlli
          interni,  le  norme  di  comportamento,  l'informazione, la
          correttezza  e  la  regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
          inoltre,  essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e la
          trasparenza dei conflitti di interesse;
              h)  stabilire  la  disciplina  di  comportamento  degli
          intermediari,    ispirandola    ai    principi    di   cura
          dell'interesse  del  cliente e dell'integrita' del mercato,
          di  diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
          Nella  applicazione  dei principi si dovra' altresi' tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori;
              i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto
          della  professionalita'  dei promotori finanziari, anche al
          fine  della  consulenza relativa ai servizi finanziari e ai
          valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
              l)  prevedere che i diritti degli investitori sui fondi
          e  sui  valori  mobiliari  affidati  a  coloro che prestano
          servizi  di  investimento  siano  distinti  da quelli delle
          imprese  affidatarie  ed  adeguatamente salvaguardati anche
          attraverso  l'eventuale  affidamento dei fondi e dei valori
          mobiliari  a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
          crisi   dovra'   essere   uniforme  per  tutti  i  soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari,  in particolare mediante l'assoggettamento delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione   straordinaria,   nonche'  a  liquidazione
          coatta amministrativa;
              m)  prevedere  il  potere delle autorita' competenti di
          disciplinare,  in  conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
          ipotesi  in  cui  le  transazioni  relative  agli strumenti
          finanziari  negoziati  nei  mercati  regolamentati italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi;
              n)  prevedere  la possibilita' di accesso delle imprese
          di  investimento  e  delle  banche ai mercati regolamentati
          secondo  scadenze  temporali  che non penalizzino le banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno  acquistare  la  qualita' di membri dei sistemi di
          compensazione  e  liquidazione,  nel rispetto dei criteri e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
              o)   disciplinare   gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione   in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
          trasparenza  ed  efficienza  dei mercati regolamentati e il
          diritto  dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi;
              p)   le   disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento   dei  servizi  di  investimento,  per  la  cui
          adozione  non  si debba provvedere con atti aventi forza di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste;
              q)  disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica
          di  semplificazione,  l'istituzione,  l'organizzazione e il
          funzionamento   dei   mercati   regolamentati,   prevedendo
          organismi  di  natura  privatistica,  che siano espressione
          degli  intermediari  ammessi  ai  singoli  mercati  e siano
          dotati   di  poteri  di  gestione,  autoregolamentazione  e
          intervento,   nonche'   disciplinare   l'articolazione,  le
          competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
          tenendo  conto  dei  principi  in  materia di vigilanza sui
          mercati  contenuti  nella  legge  2  gennaio  1991, n. 1, e
          successive  modificazioni e integrazioni, e nel decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 1987, n. 556, e
          relative disposizioni attuative;
              r)  prevedere  che,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare  l'osservanza delle norme di recepimento e delle
          disposizioni  generali  o particolari emanate sulla base di
          esse  si  tenga  conto dei principi della legge 24 novembre
          1981,  n.  689, e successive modificazioni, con particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita'  delle  imprese di investimento, alle quali
          appartengono   i  responsabili  delle  violazioni,  per  il
          pagamento  delle  sanzioni e per l'esercizio del diritto di
          regresso  verso  i  predetti responsabili, nonche' adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema   dei  provvedimenti  cautelari  e  delle  sanzioni
          amministrative  applicabili alle violazioni di disposizioni
          in materia di servizi di investimento.
             2.  In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente  articolo dovranno essere emanati entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  al fine di dare pronta attuazione ai principi della
          parita'  concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse.
             3.  In  sede  di  riordinamento  normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti comunque connessi, cui si
          provvedera'    ai    sensi   dell'art.   8,   le   sanzioni
          amministrative  e  penali  potranno  essere  coordinate con
          quelle  gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
          e  creditizia  per  violazioni che siano omogenee e di pari
          offensivita'.   A   tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non
          costituiscono   reato   e   sono  assoggettate  a  sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  sulla  base dei principi della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e  fino  ad  un ammontare massimo di lire trecento milioni,
          violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
          congiunta,  la  pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
          anno,  con  esclusione  delle  condotte volte ad ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
             4.  In  sede  di  riordinamento  normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti  comunque connessi potra'
          essere  altresi'  modificata  la  disciplina  relativa alle
          societa'  emittenti  titoli  sui mercati regolamentati, con
          particolare  riferimento  al  collegio sindacale, ai poteri
          delle  minoranze,  ai  sindacati  di  voto e ai rapporti di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.».
             -  La  legge  18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  aprile  2005,  n.  96, supplemento
          ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della legge 28
          dicembre  2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario:
             «Art.  12  (Attuazione  della direttiva 2003/71/CE del 4
          novembre  2003  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          relativa  al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
          o  l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
          che  modifica  la direttiva 2001/34/CE). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e
          delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
          le  norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del
          4  novembre  2003  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          relativa  al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
          o  l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
          che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata
          «direttiva».
             2.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1, il Governo, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi previsti dal
          comma  3,  e  con  la  procedura  stabilita  per il decreto
          legislativo  di  cui  al comma 1, puo' emanare disposizioni
          correttive  e integrative del medesimo decreto legislativo,
          anche  per tenere conto delle misure di esecuzione adottate
          dalla  Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui
          all'art. 24, paragrafo 2, della direttiva.
             3.  Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
          apportate  al  testo unico di cui al decreto legislativo 24
          febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,  le
          modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al  corretto  e
          integrale  recepimento  della  direttiva  e  delle relative
          misure    di    esecuzione    nell'ordinamento   nazionale,
          mantenendo,  ove  possibile,  le ipotesi di conferimento di
          poteri  regolamentari  ivi  contemplate;  i decreti tengono
          inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  adeguare  alla  normativa comunitaria la disciplina
          dell'offerta  al  pubblico  dei prodotti finanziari diversi
          dagli  strumenti finanziari come definiti, rispettivamente,
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  u), e comma 2, del testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58;
              b)   individuare  nella  CONSOB  l'Autorita'  nazionale
          competente in materia;
              c)  prevedere  che  la  CONSOB,  al  fine di assicurare
          l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto
          informativo  da  pubblicare  in caso di offerta pubblica di
          titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in
          un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione
          con la Banca d'Italia;
              d) assicurare la conformita' della disciplina esistente
          in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
              e)  disciplinare  i  rapporti  con  le Autorita' estere
          anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
              f)  individuare,  anche  mediante  l'attribuzione  alla
          CONSOB   di   compiti   regolamentari,   da  esercitare  in
          conformita'  alla  direttiva  e  alle  relative  misure  di
          esecuzione dettate dalla Commissione europea:
               1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di
          pubblicare   un  prospetto  nonche'  i  tipi  di  strumenti
          finanziari  alla  cui  offerta  al pubblico ovvero alla cui
          ammissione  alla  negoziazione  non si applica l'obbligo di
          pubblicare un prospetto;
               2)  le  condizioni  alle quali il collocamento tramite
          intermediari  ovvero  la  successiva rivendita di strumenti
          finanziari   oggetto  di  offerte  a  cui  non  si  applica
          l'obbligo  di pubblicare un prospetto siano da assoggettare
          a detto obbligo;
              g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati
          nello  Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al
          pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;
              h)  prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il
          diritto    dell'investitore    di   revocare   la   propria
          accettazione,  comunque essa sia denominata, stabilendo per
          detta   revoca  un  termine  non  inferiore  a  due  giorni
          lavorativi,    prevedendo    inoltre   la   responsabilita'
          dell'intermediario   responsabile   del   collocamento   in
          presenza  di  informazioni  false  o  di omissioni idonee a
          influenzare  le  decisioni d'investimento di un investitore
          ragionevole;
              i)  prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo'
          autorizzare  determinate  persone fisiche e piccole e medie
          imprese  ad  essere  considerate investitori qualificati ai
          fini  dell'esenzione  delle  offerte  rivolte  unicamente a
          investitori   qualificati  dall'obbligo  di  pubblicare  un
          prospetto;
              l)    prevedere    una    disciplina   concernente   la
          responsabilita'  civile  per  le informazioni contenute nel
          prospetto;
              m)   prevedere   che   la   CONSOB,   con   riferimento
          all'approvazione  del  prospetto,  verifichi la completezza
          delle  informazioni  nello  stesso  contenute,  nonche'  la
          coerenza e la comprensibilita' delle informazioni fornite;
              n)  conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con
          regolamenti,  in conformita' alla direttiva e alle relative
          misure  di  esecuzione  dettate  dalla Commissione europea,
          anche le seguenti materie:
               1)    impiego   delle   lingue   nel   prospetto   con
          individuazione  dei  casi  in  cui  la nota di sintesi deve
          essere redatta in lingua italiana;
               2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento
          concernente   le   informazioni  che  gli  emittenti  hanno
          pubblicato  o  reso disponibili al pubblico nel corso di un
          anno;
               3)  condizioni  per il trasferimento dell'approvazione
          di  un prospetto all'Autorita' competente di un altro Stato
          membro;
               4)  casi nei quali sono richieste la pubblicazione del
          prospetto  anche in forma elettronica e la pubblicazione di
          un  avviso  il  quale  precisi  in che modo il prospetto e'
          stato  reso  disponibile  e  dove  puo' essere ottenuto dal
          pubblico;
              o)  avvalersi della facolta' di autorizzare la CONSOB a
          delegare  compiti  a  societa' di gestione del mercato, nel
          rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
              p)  fatte salve le sanzioni penali gia' previste per il
          falso   in   prospetto,   prevedere,   per   la  violazione
          dell'obbligo   di   pubblicare   il   prospetto,   sanzioni
          amministrative  pecuniarie  di  importo  non inferiore a un
          quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due
          volte  il  controvalore  stesso e, ove quest'ultimo non sia
          determinabile,  di  importo  minimo  di  centomila  euro  e
          massimo  di  due  milioni  di euro; prevedere, per le altre
          violazioni  della normativa interna e comunitaria, sanzioni
          amministrative    pecuniarie    da    cinquemila   euro   a
          cinquecentomila     euro;     escludere    l'applicabilita'
          dell'articolo  16  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e
          successive  modificazioni;  prevedere  la pubblicita' delle
          sanzioni   salvo   che,   a   giudizio   della  CONSOB,  la
          pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare
          un  danno  sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di
          natura interdittiva;
              q)   attribuire   alla   CONSOB   il   relativo  potere
          sanzionatorio,   da   esercitare   secondo   procedure  che
          salvaguardino  il  diritto  di  difesa, e prevedere, ove le
          violazioni   siano   commesse  da  persone  giuridiche,  la
          responsabilita'  di  queste ultime, con obbligo di regresso
          verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.».
             -  La  direttiva 2003/71/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          31 dicembre 2003, n. L 345.
             - La direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 6
          luglio 2001, n. L 184.
             -  Il  decreto  legislativo  28  marzo  2007,  n. 51, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2007, n. 94.
             -  La  legge  20 giugno 2007, n. 77, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
             -  La  direttiva 2002/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          23 marzo 2002, n. L 80.
             -  La  direttiva 2004/25 e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          aprile 2004, n. L 142.
             -  La  direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 145.
             -  Il  decreto  legislativo 19 agosto 19 agosto 2005, n.
          191,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre
          2005, n. 221.
             -  La  direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          13 gennaio 2000, n. L 9.
             -  Il  decreto  legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234,
          supplemento ordinario.
             -  La  direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 145.
             - La direttiva 85/611/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
          dicembre 1985, n. L 375.
             -  La direttiva 93/6/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11
          giugno 1993, n. L 141.
             -  La  direttiva 2000/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          26 maggio 2000, n. L 126.
             - La direttiva 93/22/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11
          giugno 1993, n. L 141.
          Nota all'art. 1:
             - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
          veda nelle note alle premesse.
             - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  31  (Promotori  finanziari).  -  1. Per l'offerta
          fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa'
          di   gestione   armonizzate,  le  Sicav,  gli  intermediari
          finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
          del  testo  unico  bancario  e  le  banche  si avvalgono di
          promotori  finanziari.  I  promotori  finanziari  di cui si
          avvalgono   le   imprese  di  investimento  comunitarie  ed
          extracomunitarie,  le  societa' di gestione armonizzate, le
          banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai
          fini  dell'applicazione  delle  regole  di  condotta, a una
          succursale costituita nel territorio della Repubblica.
             2.  E'  promotore  finanziario la persona fisica che, in
          qualita'  di  agente  collegato  ai  sensi  della direttiva
          2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede
          come   dipendente,  agente  o  mandatario.  L'attivita'  di
          promotore     finanziario    e'    svolta    esclusivamente
          nell'interesse di un solo soggetto.
             3.  Il  soggetto  abilitato che conferisce l'incarico e'
          responsabile  in  solido  dei  danni  arrecati  a terzi dal
          promotore   finanziario,   anche   se   tali   danni  siano
          conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
             4.  E'  istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
          articolato  in  sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
          provvede   un   organismo   costituito  dalle  associazioni
          professionali  rappresentative dei promotori e dei soggetti
          abilitati.  L'organismo  ha  personalita'  giuridica  ed e'
          ordinato   in   forma   di   associazione,   con  autonomia
          organizzativa  e  statutaria, nel rispetto del principio di
          articolazione   territoriale   delle  proprie  strutture  e
          attivita'.  Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
          l'organismo  determina  e  riscuote i contributi e le altre
          somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e
          da  coloro  che  intendono sostenere la prova valutativa di
          cui  al  comma  5, nella misura necessaria per garantire lo
          svolgimento  delle  proprie  attivita'. Il provvedimento di
          cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti
          ha  efficacia  di  titolo esecutivo. Decorso inutilmente il
          termine  fissato per il pagamento, l'organismo procede alla
          esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
          la  riscossione,  mediate ruolo, delle entrate dello Stato,
          degli    enti   territoriali,   degli   enti   pubblici   e
          previdenziali.   Esso   provvede  all'iscrizione  all'albo,
          previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
          dall'albo  nelle  ipotesi  stabilite  dalla  Consob  con il
          regolamento  di  cui al comma 6n, lettera a), e svolge ogni
          altra   attivita'   necessaria  per  la  tenuta  dell'albo.
          L'organismo  opera  nel rispetto dei principi e dei criteri
          stabiliti   con   regolamento  della  Consob,  e  sotto  la
          vigilanza della medesima.
             5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento   adottato   sentita  la  CONSOB,  determina  i
          requisiti   di   onorabilita'  e  di  professionalita'  per
          l'iscrizione  all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
          professionalita'  per  l'iscrizione all'albo sono accertati
          sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
          della   pregressa   esperienza  professionale,  validamente
          documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
             6.  La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi:
              a)  alla  formazione  dell'albo  previsto dal comma 4 e
          alle relative forme di pubblicita';
              b)    ai    requisiti   di   rappresentativita'   delle
          associazioni  professionali  dei promotori finanziari e dei
          soggetti abilitati;
              c)  all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle
          cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
              d) alle cause di incompatibilita';
              e)   ai   provvedimenti   cautelari   e  alle  sanzioni
          disciplinati,  rispettivamente,  dagli  articoli 55 e 196 e
          alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
          stesso articolo 196, comma 1;
              f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
          contro  le  delibere  dell'organismo  di  cui  al  comma 4,
          relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
              g)  alle regole di presentazione e di comportamento che
          i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la
          clientela;
              h)   alle  modalita'  di  tenuta  della  documentazione
          concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
              i)  all'attivita'  dell'organismo  di  cui al comma 4 e
          alle  modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
          stessa CONSOB;
              l)  alle  modalita'  di aggiornamento professionale dei
          promotori finanziari.
             7.  La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
          soggetti  che  si  avvalgono  di  promotori  finanziari  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti  fissando  i  relativi termini. Essa puo' inoltre
          effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
          e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art.  94-bis, comma 1, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  94-bis (Approvazione del prospetto). - 1. Ai fini
          dell'approvazione,  la  Consob  verifica la completezza del
          prospetto  ivi  incluse  la  coerenza e la comprensibilita'
          delle informazioni fornite.
             2.  La  Consob  approva il prospetto nei termini da essa
          stabiliti  con  regolamento conformemente alle disposizioni
          comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei
          termini   previsti   non   costituisce   approvazione   del
          prospetto.
             3.  Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli
          mercati,  la Consob puo' affidare alla societa' di gestione
          del   mercato,   mediante   apposite  convenzioni,  compiti
          inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti
          strumenti  finanziari  comunitari ammessi alle negoziazioni
          ovvero  oggetto  di domanda di ammissione alle negoziazioni
          in  un  mercato  regolamentato  nel  rispetto  dei principi
          stabiliti  dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei
          suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di
          compiti  hanno  termine  il  31  dicembre  2011.  La Consob
          informa  la  Commissione  europea e le autorita' competenti
          degli  altri  Stati  membri in merito agli accordi relativi
          alla  delega  di  compiti,  precisando  le  condizioni  che
          disciplinano la delega.
             4.  Al  fine di assicurare l'efficienza del procedimento
          di  approvazione  del prospetto avente ad oggetto titoli di
          debito  bancari  non  destinati  alla  negoziazione  in  un
          mercato   regolamentato,   la  Consob  stipula  accordi  di
          collaborazione con la Banca d'Italia.
             5.  La  Consob  puo'  trasferire  l'approvazione  di  un
          prospetto  in  caso  di offerta avente ad oggetto strumenti
          finanziari  comunitari all'autorita' competente di un altro
          Stato   membro,   previa   accettazione   di   quest'ultima
          autorita'. Tale trasferimento e' comunicato all'emittente e
          all'offerente  entro tre giorni lavorativi dalla data della
          decisione    assunta    dalla   Consob.   I   termini   per
          l'approvazione decorrono da tale data.».
             - Si riporta il testo dell'art. 97, comma 4, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             «4.  Qualora  sussista  fondato  sospetto  di violazione
          delle  disposizioni  contenute  nel  presente  Capo o delle
          relative  norme  di  attuazione,  la  CONSOB, allo scopo di
          acquisire  elementi  conoscitivi, puo' richiedere, entro un
          anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
          di  dati  e  notizie  e la trasmissione di atti e documenti
          agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di
          cui  alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il
          potere  di  richiesta  puo'  essere  esercitato  anche  nei
          confronti  di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che
          svolgano,  o  abbiano  svolto,  un'offerta  al  pubblico in
          violazione delle disposizioni previste dall'art. 94.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art.  100-bis del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). -
          1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno
          costituito   oggetto   di  un'offerta  al  pubblico  esente
          dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni
          effetto  una  distinta  e  autonoma offerta al pubblico nel
          caso   in   cui  ricorrano  le  condizioni  indicate  nella
          definizione prevista all'art. 1, comma 1, lettera t), e non
          ricorra   alcuno  dei  casi  di  inapplicabilita'  previsti
          dall'articolo 100.
             2.  Si  realizza una offerta al pubblico anche qualora i
          prodotti  finanziari  che  abbiano  costituito  oggetto  in
          Italia   o   all'estero  di  un  collocamento  riservato  a
          investitori  qualificati siano, nei dodici mesi successivi,
          sistematicamente    rivenduti   a   soggetti   diversi   da
          investitori  qualificati  e  tale  rivendita  non ricada in
          alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'art. 100.
             3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato
          pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi
          estranei  all'attivita'  imprenditoriale  o  professionale,
          puo'  far  valere  la  nullita'  del contratto e i soggetti
          abilitati  presso  i  quali  e'  avvenuta  la rivendita dei
          prodotti  finanziari  rispondono  del danno arrecato. Resta
          ferma  l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto
          stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo
          comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
             4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di
          debito  emessi  da  Stati membri dell'Organizzazione per la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento
          creditizio  di  qualita' bancaria (rating investment grade)
          assegnato  da almeno due primarie agenzie internazionali di
          classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio
          delle altre azioni civili, penali e amministrative previste
          a tutela del risparmiatore.
             4-bis. La Consob puo' dettare disposizioni di attuazione
          del presente articolo.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art.  113-bis,  comma  2,
          lett.a),  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          citato  nelle  premesse, cosi' come modificato dal presente
          decreto:
             «2. La Consob:
             a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e
          le  relative  modalita' di pubblicazione, ferma restando la
          necessita'  di  pubblicazione tramite mezzi di informazione
          su  giornali  quotidiani  nazionali, e di aggiornamento del
          prospetto  dettando  specifiche  disposizioni per i casi in
          cui    l'ammissione   alla   quotazione   in   un   mercato
          regolamentato  avvenga  simultaneamente  ad  un'offerta  al
          pubblico; ».
             -  Si  riporta  i  testo dell'art. 113-ter, comma 3, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «3.   La  Consob,  nell'esercizio  dei  poteri  ad  essa
          attribuiti  dal  presente  Titolo,  stabilisce  modalita' e
          termini   di  diffusione  al  pubblico  delle  informazioni
          regolamentate,    ferma    restando    la   necessita'   di
          pubblicazione  tramite  mezzi  di  informazione su giornali
          quotidiani  nazionali,tenuto  conto  della  natura  di tali
          informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
          discriminatorio   e  ragionevolmente  idoneo  a  garantirne
          l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.».
             -  Si  riporta  i  testo dell'art. 114, comma 1 e 6, del
          decreto  legislativo  24  febbraio1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto.
             «1.  Fermi  gli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  da
          specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i
          soggetti  che  li controllano comunicano al pubblico, senza
          indugio,  le  informazioni privilegiate di cui all'articolo
          181  che  riguardano  direttamente  detti  emittenti  e  le
          societa'  controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento
          le   modalita'   e   i   termini   di  comunicazione  delle
          informazioni, ferma restando la necessita' di pubblicazione
          tramite  mezzi  di  informazione  su  quotidiani nazionali,
          detta  disposizioni  per  coordinare le funzioni attribuite
          alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo'
          individuare   compiti   da   affidarle   per   il  corretto
          svolgimento  delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1,
          lettera b). ».
             «6.  Qualora  i  soggetti  indicati  nel  comma 1, e gli
          emittenti   quotati   aventi  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine   oppongano,  con  reclamo  motivato,  che  dalla
          comunicazione  al pubblico delle informazioni, richiesta ai
          sensi  del  comma  5,  possa derivare loro grave danno, gli
          obblighi  di  comunicazione  sono sospesi. La CONSOB, entro
          sette   giorni,   puo'   escludere   anche  parzialmente  o
          temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
          che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
          circostanze  essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo
          si intende accolto.».
             -   Si  riporta  il  testo dell'art.  116,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.   116   (Strumenti   finanziari   diffusi  tra  il
          pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
          e   115   si   applicano  anche  agli  emittenti  strumenti
          finanziari   che,   ancorche'   non   quotati   in  mercati
          regolamentati  italiani,  siano  diffusi tra il pubblico in
          misura  rilevante.  La  CONSOB stabilisce con regolamento i
          criteri  per  l'individuazione  di  tali  emittenti  e puo'
          dispensare,  in  tutto  o  in  parte, dall'osservanza degli
          obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
          finanziari  quotati in mercati regolamentati di altri paesi
          dell'Unione  europea o in mercati di paesi extracomunitari,
          in  considerazione  degli  obblighi  informativi a cui sono
          tenuti in forza della quotazione.
             2.  Gli  emittenti  indicati nel comma 1 sottopongono il
          bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
          giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
          dei  revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
          articoli  155,  comma  2,  156, 160, 162, commi 1 e 2, 163,
          commi 1 e 4.
             2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115
          si  applicano  anche  agli  emittenti  strumenti finanziari
          ammessi  alle  negoziazioni  nei  sistemi  multilaterali di
          negoziazione  che  presentano  le caratteristiche stabilite
          dalla   Consob   con   regolamento   e   a  condizione  che
          l'ammissione    sia    stata    richiesta   o   autorizzata
          dall'emittente.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art.  118,  comma  2, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «2.  I  commi  1 e 2 dell'art. 116 non si applicano agli
          strumenti  finanziari  emessi  dalle  banche, diversi dalle
          azioni  o  dagli  strumenti  finanziari  che  permettono di
          acquisire o sottoscrivere azioni.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 118-bis, comma 1, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «1.  La  CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto
          dei   principi   internazionali  in  materia  di  vigilanza
          sull'informazione  societaria, le modalita' e i termini per
          il  controllo  dalla  stessa  effettuato sulle informazioni
          comunicate  al  pubblico  ai  sensi  di  legge, comprese le
          informazioni   contenute  nei  documenti  contabili,  dagli
          emittenti quotati,e dagli emittenti quotati aventi l'Italia
          come Stato membro d'origine.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 180, comma 1, lettera
          a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato
          nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  180  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini del presente
          titolo si intendono per:
             a) «strumenti finanziari»:
             1)  gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2,
          ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata
          una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
          regolamentato   italiano   o  di  altro  Paese  dell'Unione
          europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il
          quale  e' stata presentata una richiesta di ammissione alle
          negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato  di  un  Paese
          dell'Unione europea;
             2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
          2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
          negoziazione  italiano,  per  i quali l'ammissione e' stata
          richiesta o autorizzata dall'emittente; ».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 182, commi 1 e 2, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  182  (Ambito di applicazione). - 1. I reati e gli
          illeciti  previsti  dal presente titolo sono puniti secondo
          la  legge  italiana  anche  se commessi all'estero, qualora
          attengano  a  strumenti finanziari ammessi o per i quali e'
          stata   presentata   una   richiesta   di  ammissione  alla
          negoziazione  in  un mercato regolamentato italiano o in un
          sistema multilaterale di negoziazione italiano.
             2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, le disposizioni
          degli  articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai
          fatti   concernenti   strumenti   finanziari  ammessi  alla
          negoziazione   o  per  i  quali  e'  stata  presentata  una
          richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione in un mercato
          regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea
          .
             2-bis.   Salvo   quanto   previsto   dal   comma  1,  le
          disposizioni  degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si
          applicano  ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di
          cu all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2).».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art.  183,  comma  1, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  183  (Esenzioni).  - 1. Le disposizioni di cui al
          presente titolo non si applicano:
             a)  alle  operazioni  attinenti alla politica monetaria,
          alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico
          compiute   dallo   Stato  italiano,  da  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  dal  Sistema  europeo  delle  Banche
          centrali,  da  una  Banca  centrale  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione    europea,   o   da   qualsiasi   altro   ente
          ufficialmente  designato  ovvero  da un soggetto che agisca
          per conto degli stessi;
             b)  alle  negoziazioni di azioni proprie di cui all'art.
          180,   comma  1,  lettera  a),  effettuate  nell'ambito  di
          programmi  di  riacquisto  da  parte  dell'emittente  o  di
          societa'  controllate  o  collegate,  ed alle operazioni di
          stabilizzazione  di  strumenti  finanziari  di cui all'art.
          180,  comma  1,  lettera  a),  che rispettino le condizioni
          stabilite dalla Consob con regolamento.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art.  184,  comma  3, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «3.  Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o
          fino  al  maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il
          profitto  conseguito  dal  reato  quando,  per la rilevante
          offensivita'  del  fatto,  per  le  qualita'  personali del
          colpevole  o  per  l'entita'  del  prodotto  o del profitto
          conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
          applicata nel massimo.
             3-bis.  Nel  caso  di operazioni relative agli strumenti
          finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero
          2),  la  sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro
          centotremila  e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre
          anni.».
             -   Si  riporta  il  testo dell'art.  185,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse.
          Cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  185  (Manipolazione  del  mercato). - 1. Chiunque
          diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
          o  altri  artifizi  concretamente  idonei  a  provocare una
          sensibile  alterazione  del prezzo di strumenti finanziari,
          e'  punito  con  la  reclusione  da uno a sei anni e con la
          multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
             2.  Il  giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o
          fino  al  maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il
          profitto  conseguito  dal  reato  quando,  per la rilevante
          offensivita'  del  fatto,  per  le  qualita'  personali del
          colpevole  o  per  l'entita'  del  prodotto  o del profitto
          conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
          applicata nel massimo.
             2-bis.  Nel  caso  di operazioni relative agli strumenti
          finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero
          2,  la  sanzione  penale e' quella dell'ammenda fino a euro
          centotremila  e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre
          anni.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 187-septies , comma 1,
          del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, citato
          nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  187-septies  (Procedura  sanzionatoria).  - 1. Le
          sanzioni  amministrative  previste  dal  presente capo sono
          applicate  dalla  CONSOB con provvedimento motivato, previa
          contestazione   degli   addebiti   agli   interessati,   da
          effettuarsi   entro  centottanta  giorni  dall'accertamento
          ovvero   entro  trecentosessanta  giorni  se  l'interessato
          risiede  o  ha  sede all'estero, e valutate le deduzioni da
          essi  presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso
          termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere
          sentiti personalmente.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 187-octies, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  187-octies  (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB
          vigila  sulla  osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in
          attuazione della direttiva 2003/6/CE.
             2.   La   CONSOB   compie   tutti   gli  atti  necessari
          all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
          al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti
          dal presente decreto.
             3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa essere
          informato sui fatti:
             a)  richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi
          forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
             b)  richiedere  le  registrazioni  telefoniche esistenti
          stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
             c) procedere ad audizione personale;
             d)  procedere  al sequestro dei beni che possono formare
          oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies;
             e) procedere ad ispezioni;
             f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'art.
          33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  e  dall'art. 52 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             4. La CONSOB puo' altresi':
              a)   avvalersi  della  collaborazione  delle  pubbliche
          amministrazioni,  richiedendo  la  comunicazione di dati ed
          informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25,
          comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed
          accedere  al  sistema  informativo dell'anagrafe tributaria
          secondo  le  modalita' previste dagli articoli 2 e 3, comma
          1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
              b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati
          relativi  al  traffico  di  cui  al  decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196;
              c)  richiedere la comunicazione di dati personali anche
          in  deroga  ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
              d)   avvalersi,  ove  necessario,  dei  dati  contenuti
          nell'anagrafe  dei conti e dei depositi di cui all'art. 20,
          comma  4,  della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le
          modalita'  indicate  dall'art.  3, comma 4, lettera b), del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche'
          acquisire  anche  mediante accesso diretto i dati contenuti
          nell'archivio  indicato  all'art.  13  del decreto-legge 15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15;
              e) accedere direttamente, mediante apposita connessione
          telematica,  ai  dati  contenuti  nella Centrale dei rischi
          della   Banca  d'Italia,  di  cui  alla  deliberazione  del
          Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio
          del  29  marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          91 del 20 aprile 1994.
              e-bis)   avvalersi,   ove  necessario,  anche  mediante
          connessione  telematica,  dei  dati contenuti nell'apposita
          sezione  dell'anagrafe  tributaria di cui all'art. 7, sesto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605.
             5.  I  poteri  di  cui al comma 3, lettere d) e f), e al
          comma  4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
          del  procuratore  della Repubblica. Detta autorizzazione e'
          necessaria  anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
          comma  3,  lettere  b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
          confronti  di  soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai
          soggetti  indicati  nell'art.  114, commi 1, 2 e 8, e dagli
          altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
             6.  Qualora  sussistano  elementi che facciano presumere
          l'esistenza  di violazioni delle norme del presente titolo,
          la  CONSOB  puo' in via cautelare ordinare di porre termine
          alle relative condotte.
             7.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle disposizioni
          degli  articoli  199,  200,  201,  202  e 203 del codice di
          procedura penale, in quanto compatibili.
             8.  Nei  casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e
          f),  e  12  viene redatto processo verbale dei dati e delle
          informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
          eseguiti  e  delle  dichiarazioni rese dagli interessati, i
          quali  sono  invitati a firmare il processo verbale e hanno
          diritto di averne copia.
             9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma
          3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione
          alla CONSOB.
             10.   Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con
          provvedimento  motivato  emesso  entro il trentesimo giorno
          successivo alla sua proposizione.
             11.  I  valori sequestrati devono essere restituiti agli
          aventi diritto quando:
              a) e' deceduto l'autore della violazione;
              b)  viene  provato  che  gli  aventi diritto sono terzi
          estranei all'illecito;
              c)  l'atto  di  contestazione  degli  addebiti  non  e'
          notificato  nei termini prescritti dall'art. 14 della legge
          24 novembre 1981, n. 689;
              d)  la  sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata
          applicata  entro  il  termine di due anni dall'accertamento
          della violazione.
             12.  Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e
          4  la  CONSOB  puo'  avvalersi della Guardia di finanza che
          esegue  gli  accertamenti  richiesti agendo con i poteri di
          indagine  ad  essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi.
             13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti
          dalla  Guardia  di  finanza  nell'assolvimento  dei compiti
          previsti  dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e
          vengono,  senza  indugio,  comunicati  esclusivamente  alla
          CONSOB.
             14.  Il  provvedimento  della  CONSOB  che  infligge  la
          sanzione  pecuniaria  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.
          Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
          CONSOB  procede  alla  esazione  delle somme dovute in base
          alle  norme  previste  per  la riscossione, mediante ruolo,
          delle  entrate  dello Stato, degli enti territoriali, degli
          enti pubblici e previdenziali.
             15.    Quando   l'autore   della   violazione   esercita
          un'attivita'  professionale,  il provvedimento che infligge
          la    sanzione    e'   trasmesso   al   competente   ordine
          professionale.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 190, commi 1 e 2, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  190  (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
          tema  di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
          I  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione o di
          direzione  e  i  dipendenti di societa' o enti abilitati, i
          quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
          6;  7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21;
          22;  24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4;
          28,  comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7;
          32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4;
          39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2,
          3,  4,  6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis;
          187-nonies,  ovvero  le disposizioni generali o particolari
          emanate  dalla  Banca  d'Italia  o  dalla CONSOB in base ai
          medesimi    articoli,   sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
          duecentocinquantamila.  La  stessa  sanzione si applica nel
          caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di
          esercizio  dell'attivita'  di  consulente  finanziario o di
          promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi
          di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
             2. La stessa sanzione si applica:
              a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o  di  direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
          del  mercato,  nel  caso di inosservanza delle disposizioni
          previste  dal  capo  I  del  titolo  I della parte III e di
          quelle emanate in base ad esse;
              b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o  di  direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
          accentrata,  nel  caso  di  inosservanza delle disposizioni
          previste  dal titolo II della parte III e di quelle emanate
          in base ad esse;
              c)  agli  organizzatori e agli operatori dei sistemi di
          scambi  di  fondi  interbancari, ai soggetti che gestiscono
          sistemi    multilaterali    di    negoziazione    ed   agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
              d)  ai  soggetti  che gestiscono sistemi indicati negli
          articoli  68,  69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
          amministrazione  o  di  direzione  della  societa' indicata
          nell'art.  69,  comma  1,  nel  caso  di inosservanza delle
          disposizioni  previste  dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e
          77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
              d-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese  di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
          disposizioni  previste  dall'art.  25-bis,  commi  1 e 2, e
          quelle emanate in base ad esse;
              d-ter)  agli  operatori  ammessi  alle negoziazioni nei
          mercati   regolamentati   in  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;
              d-quater)   i   membri  dell'organismo  dei  consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste  dall'art.  18-bis  e di quelle emanate in base ad
          esso;
              d-quinquies)  ai  membri  dell'organismo  dei promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste  dall'art.  31  e  di  quelle  emanate  in base ad
          esso.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art.  195,  comma  4, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - Omissis.
             4.   Avverso  il  provvedimento  di  applicazione  delle
          sanzioni   previste   dal   presente   titolo   e'  ammessa
          opposizione  alla  corte d'appello del luogo in cui ha sede
          la   societa'   o  l'ente  cui  appartiene  l'autore  della
          violazione  ovvero,  nei  casi in cui tale criterio non sia
          applicabile,  del  luogo  in  cui  la  violazione  e' stata
          commessa.     L'opposizione    deve    essere    notificata
          all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
          giorni  dalla  sua  comunicazione  e deve essere depositata
          presso  la  cancelleria  della corte d'appello entro trenta
          giorni dalla notifica.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art.  196,  comma  2, del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «2.   Le   sanzioni  sono  applicate  dalla  CONSOB  con
          provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
          agli  interessati,  da effettuarsi entro centottanta giorni
          dall'accertamento  ovvero  entro trecentosessanta giorni se
          l'interessato  risiede  o ha sede all'estero, e valutate le
          deduzioni  da essi presentate nei successivi trenta giorni.
          Nello  stesso  termine  gli  interessati  possono  altresi'
          chiedere di essere sentiti personalmente.».