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LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal: 15-8-2009
   La  Camera  dei  deputati  ad  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  (Disposizioni per l'operativita'
                       delle reti di imprese)

  1.  All'articolo  3  del  decreto-  legge  10  febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-ter:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla rete";
    2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite
le  seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete"  sono  aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
    3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al  fondo  patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto  compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615
del codice civile";
    4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite
le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
    5)  alla  lettera  e), la parola: "programma" e' sostituita dalla
seguente:  "contratto"  ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
".  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel  contratto  di rete,
l'organo  agisce  in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti  al  contratto  medesimo,  nelle procedure di programmazione
negoziata  con  le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure
inerenti   ad  interventi  di  garanzia  per  l'accesso  al  credito,
all'utilizzazione  di  strumenti  di promozione e tutela dei prodotti
italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
   b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
  "4-ter.1.  Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma
4-ter  per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4-ter.2.  Nelle  forme  previste  dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione   di   interventi  agevolativi  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate  dalle  procedure  di  cui  al  comma  4-ter, lettera e),
secondo  periodo.  Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
procedure di rispettivo interesse";
   c)  al  comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite
dalle  seguenti:  "lettere  b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello  sviluppo  economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta".
  2.  L'articolo  6-bis  del  decreto-  legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
   La  Camera  dei  deputati  ad  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  (Disposizioni per l'operativita'
                       delle reti di imprese)

  1.  All'articolo  3  del  decreto-  legge  10  febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-ter:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla rete";
    2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite
le  seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete"  sono  aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
    3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al  fondo  patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto  compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615
del codice civile";
    4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite
le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
    5)  alla  lettera  e), la parola: "programma" e' sostituita dalla
seguente:  "contratto"  ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
".  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel  contratto  di rete,
l'organo  agisce  in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti  al  contratto  medesimo,  nelle procedure di programmazione
negoziata  con  le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure
inerenti   ad  interventi  di  garanzia  per  l'accesso  al  credito,
all'utilizzazione  di  strumenti  di promozione e tutela dei prodotti
italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
   b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
  "4-ter.1.  Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma
4-ter  per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4-ter.2.  Nelle  forme  previste  dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione   di   interventi  agevolativi  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate  dalle  procedure  di  cui  al  comma  4-ter, lettera e),
secondo  periodo.  Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
procedure di rispettivo interesse";
   c)  al  comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite
dalle  seguenti:  "lettere  b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello  sviluppo  economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta".
  2.  L'articolo  6-bis  del  decreto-  legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.