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LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2013)
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Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  entro  la  scadenza  del
termine di recepimento fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.  Per  le
direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il  Governo  e'  delegato  ad
adottare i decreti legislativi di attuazione  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge.  Per  le  direttive
elencate negli allegati A  e  B  che  non  prevedono  un  termine  di
recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. ((1)) 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e  del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione  delle   direttive   comprese   nell'elenco   di   cui
all'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei  deputati  e  al  Senato
della Repubblica perche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in  mancanza  del  parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare  di  cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4  e  8
scadano nei trenta giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
previsti ai commi  1  o  5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono
prorogati di novanta giorni. 
  4. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge  5
agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.  Su  di  essi  e'
richiesto anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari. Il Governo,  ove  non  intenda  conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza  di  garantire
il rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari  elementi
integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che  devono  essere
espressi entro venti giorni. 
  5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' adottare, con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
  6. I decreti legislativi,  relativi  alle  direttive  di  cui  agli
allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117,  quinto  comma,
della Costituzione, nelle materie  di  competenza  legislativa  delle
regioni e delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della  legge  4
febbraio 2005, n. 11. 
  7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza  del
termine previsto, trasmette alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato
della Repubblica una relazione che da' conto  dei  motivi  addotti  a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee  ogni
sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e  il  Senato  della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da  parte  delle
regioni e delle province autonome nelle materie di  loro  competenza,
secondo modalita' di individuazione  delle  stesse  da  definire  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  8.  Il  Governo,  quando  non   intende   conformarsi   ai   pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  contenute
negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti   attuazione   delle
direttive comprese  negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e  B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali  modificazioni  i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.  Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione,  i  decreti  sono  emanati
anche in mancanza di nuovo parere. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il. D.L. 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
23-undecies) che "L'articolo 1, comma 1, della legge 7  luglio  2009,
n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa  al  regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il  termine  di  scadenza  della  delega  e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa".