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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2009, n. 82

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (09G0093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2015)
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-7-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'articolo 9 che conferisce al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di fissare, in attuazione di direttive comunitarie, le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, di recepimento della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, e della direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Vista la direttiva 2006/141/CE riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE;
Vista la direttiva 92/52/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57, che ha dato attuazione alla direttiva 1999/21/Ce sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
Vista la circolare del Ministero della sanità 24 ottobre 2000, n. 16, sulla «Promozione e tutela dell'allattamento al seno»;
Visto il regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) 1924/2006 del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, relativo all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 sulla «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare»;
Visto il decreto del Ministero della salute 16 gennaio 2002 sulle «Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini», ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500;
Visto il decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2005, n. 46 «Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno» - Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla produzione, alla composizione, all'etichettatura, alla pubblicità e alla commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
Nota all'art. :
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 1989/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111:
«Art. 9. (Disposizioni specifiche). - 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato I.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione.».
- Il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, reca: «Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57, reca: «Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali».
- La Circolare del Ministero della sanità 24 ottobre 2000, n. 16, reca: «Promozione e tutela dell'allattamento al seno».
- Il regolamento (CE) 178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Il regolamento (CE) 1924/2006 del 20 dicembre 2006 reca indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche concerne: «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».
- Il decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 concerne: «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare».
- Il decreto del Ministero della salute 16 gennaio 2002 reca: «Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini», ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500 che qui di seguito si riporta:
«3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore».
- Il decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2005, n. 46 reca: «Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno - Modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500».
- Si riporta il testo dell'art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa), comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):
«5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive».
- Si riporta il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto ministeriale 23 maggio 2008 (Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.
Francesca Martini):
«2. Il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:
a) (omissis);
b) alle materie della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione; ».