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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 79

Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile. (09G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2009
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Testo in vigore dal: 16-7-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  commi 1  e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti
locali,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


Modifica  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
                               n. 223


  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
In  caso  di  esigenze  straordinarie  e  temporalmente  limitate  e'
consentita  la  delega  a  impiegati non di ruolo del comune ritenuti
idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  commi 1  e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti
locali,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


Modifica  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
                               n. 223


  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
In  caso  di  esigenze  straordinarie  e  temporalmente  limitate  e'
consentita  la  delega  a  impiegati non di ruolo del comune ritenuti
idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.».