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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 79

Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile. (09G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2009
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Testo in vigore dal: 16-7-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  commi 1  e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti
locali,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


Modifica  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
                               n. 223


  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
In  caso  di  esigenze  straordinarie  e  temporalmente  limitate  e'
consentita  la  delega  a  impiegati non di ruolo del comune ritenuti
idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.».
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione il Presidente
          della  Repubblica  emana i regolamenti e ai sensi dell'art.
          117,   sesto   comma,   della   Costituzione,  la  potesta'
          regolamentare   spetta   allo   Stato   nelle   materie  di
          legislazione esclusiva.
             - Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
             -  Il  regio  decreto  9  luglio  1939, n. 1238, recante
          ordinamento   dello   stato   civile,   e'  pubblicato  nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  1°
          settembre 1939, n. 204.
             - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989,  n.  223,  recante approvazione del nuovo regolamento
          anagrafico della popolazione residente, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1989, n. 132.
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 2, comma 12,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127:
             «12.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
          Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
          9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
              a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
          civile;
              b)  eliminazione  o riduzione delle fasi procedimentali
          che  si  svolgono  tra  uffici di diverse amministrazioni o
          della medesima amministrazione;
              c)  eliminazione,  riduzione  e  semplificazione  degli
          adempimenti  richiesti  al  cittadino  in  materia di stato
          civile;
              d)  revisione delle competenze e dei procedimenti degli
          organi  della  giurisdizione volontaria in materia di stato
          civile;
              e)   riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti;
              f)  regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
              g)  riduzione del numero di procedimenti amministrativi
          e  accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla
          medesima  attivita',  anche  riunendo  in  una  unica fonte
          regolamentare,  ove  cio'  non  ostacoli  la conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
          restando   l'obbligo   di  porre  in  essere  le  procedure
          stesse.».
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000,  n.  396,  recante  regolamento per la revisione e la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 2000, n. 303.
             - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227.
          Nota all'art. 1:
             -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1989, n. 223
          (Approvazione   del   nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione  residente),  come  modificato  dall'art. 1 del
          presente regolamento:
             «Art.   2   (Delega   delle  funzioni  di  ufficiale  di
          anagrafe).  -  1.  Il  sindaco  puo' delegare e revocare in
          tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un
          assessore,  al  segretario comunale o ad impiegati di ruolo
          del comune ritenuti idonei.
             1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente
          limitate  e'  consentita la delega a impiegati non di ruolo
          del  comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita
          formazione.
             2.  In  caso  di  assenza  del  sindaco,  la funzione di
          ufficiale di anagrafe puo' essere esercitata dall'assessore
          delegato  o  dall'assessore  anziano  ed, in mancanza degli
          assessori, dal consigliere anziano.
             3.  Ogni  delega  o  revoca  deve  essere  approvata dal
          prefetto  come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della
          legge 24 dicembre 1954, n. 1228.».