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DECRETO-LEGGE 15 giugno 2009, n. 61

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. (09G0082)

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2009.
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 luglio 2009, n. 100 (in G.U. 01/08/2009, n. 177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2009)
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Testo in vigore dal: 17-6-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 10, 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre
2008,  relativa  all'operazione  militare dell'Unione europea volta a
contribuire  alla  dissuasione,  alla  prevenzione e alla repressione
degli  atti  di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della
Somalia;
  Vista  la  decisione  2009/88/PESC  del  Consiglio, del 22 dicembre
2008,  relativa  alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e
la  Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione
europea   nella  Repubblica  di  Gibuti  nel  quadro  dell'operazione
militare dell'Unione europea «Atalanta»;
  Vista  la  decisione  2009/293/PESC  del Consiglio, del 26 febbraio
2009,  concernente  lo  scambio  di Lettere tra l'Unione europea e il
Governo  del  Kenya  sulle  condizioni  e modalita' del trasferimento
delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate
dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni
sequestrati  in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del
loro trattamento dopo tale trasferimento;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  a continuare ad assicurare la piena operativita'
delle unita' navali italiane impegnate nell'azione di contrasto della
pirateria,  espletata  con  grande efficacia e in piena aderenza agli
obiettivi  internazionali  di  prevenzione  e  repressione  del grave
fenomeno criminale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.



  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  30  dicembre 2008, n. 209,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 4, le parole: «inclusi i reati a danno dello Stato o
dei   cittadini   italiani  che  partecipano  alla  missione  di  cui
all'articolo   3,  comma  14,  commessi  in  alto  mare  o  in  acque
territoriali  altrui  e  accertati durante la medesima missione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «se  commessi  a danno dello Stato o di
cittadini  o  beni  italiani,  in  alto  mare o in acque territoriali
altrui  e  accertati  nelle  aree in cui si svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14»;
   b) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  « 6-bis.  Fuori  dei  casi di cui al comma 4, per l'esercizio della
giurisdizione  si  applicano  le disposizioni contenute negli accordi
internazionali.  In  attuazione  dell'Azione comune 2008/851/PESC del
Consiglio,  del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio,  del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste
dall'articolo  2,  primo  paragrafo,  lettera e), della citata Azione
comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che
hanno  commesso  o  che  sono  sospettate  di  aver  commesso atti di
pirateria,  per  il  tempo  strettamente  necessario al trasferimento
previsto  dall'articolo  12  della  medesima Azione comune. Le stesse
misure,   se  previste  da  accordi  in  materia  di  contrasto  alla
pirateria,  e  la  detenzione  a  bordo  del vettore militare possono
essere  altresi'  adottate  se  i  predetti accordi sono stipulati da
Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
  6-ter.  Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai
procedimenti  in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale
caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalita'
telematica.».
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.