stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2013)
nascondi
Testo in vigore dal: 6-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  16  dicembre   2002,   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia; 
  Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
e in particolare: 
   l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire  i
criteri generali, le metodologie di  calcolo  e  i  requisiti  minimi
finalizzati  al  contenimento   dei   consumi   di   energia   e   al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,  tenendo  conto
di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso  degli
edifici,  in  materia  di  progettazione,  installazione,  esercizio,
manutenzione   ed   ispezione   degli   impianti   termici   per   la
climatizzazione  invernale  ed   estiva   degli   edifici,   per   la
preparazione  dell'acqua  calda  per   usi   igienici   sanitari   e,
limitatamente  al  settore  terziario,  per   l'illuminazione   degli
edifici; 
   l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire  i
criteri   generali   di   prestazione   energetica   per   l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata,  nonche'  per  l'edilizia  pubblica  e
privata, anche riguardo la ristrutturazione di  edifici  esistenti  e
sono  indicate  le  metodologie  di  calcolo  e  i  requisiti  minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo  1,
tenendo conto di quanto riportato all'allegato B e alla  destinazione
d'uso degli edifici; 
  l'articolo  9,  comma  1,   che,   fermo   restando   il   rispetto
dell'articolo 17, assegna alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per  l'efficienza
energetica contenute nel medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in  vigore
dei decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  il  calcolo  della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione  invernale
e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n.  10,  come  modificata
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dalle  disposizioni
dell'allegato I del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 12, del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
192, che stabilisce che fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento  dei  consumi
di energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici
esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche,  e
i requisiti degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse
sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  del  26  agosto  1993,  n.   412,   e   successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Vista  la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi
finali dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed  in  particolare  il  comma  6
dell'articolo 18; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA); 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori  ed  utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007; 
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE,  e  in  particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia'  il
18 ottobre 2006  ha  avviato  la  procedura  di  messa  in  mora  nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo  226  del
Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378; 
  Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  e
successive modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti  dal
9  ottobre  2005,  il   termine   per   l'emanazione   del   presente
provvedimento; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 20 marzo 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 maggio 2008; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 marzo 2009; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                  Ambito di intervento e finalita' 
 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata  ed
immediatamente operativa  delle  norme  per  l'efficienza  energetica
degli edifici su tutto il territorio nazionale, il  presente  decreto
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli edifici e  degli  impianti
termici per  la  climatizzazione  invernale  e  per  la  preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192. 
  2. I criteri generali, le metodologie  di  calcolo  e  i  requisiti
minimi per la prestazione energetica degli impianti  termici  per  la
climatizzazione   estiva   e,   limitatamente   al   terziario,   per
l'illuminazione artificiale degli edifici,  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192, sono integrati con successivi provvedimenti. 
  3. I criteri generali di cui ai commi  1  e  2  si  applicano  alla
prestazione  energetica  per  l'edilizia  pubblica  e  privata  anche
riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti. 
                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.L. 4 giugno
2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013,  n.
90 ha disposto (con l'art.  16,  comma  4-bis)  che  "Dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti di cui  all'articolo  4,  comma  1,  e'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.
59".