stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
nascondi
vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 21-5-2009
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1.
                       (Ambito di intervento)

1.  La  presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni,
province,  citta'  metropolitane e regioni e garantendo i principi di
solidarieta'   e  di  coesione  sociale,  in  maniera  da  sostituire
gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa
storica  e  da  garantire  la  loro  massima  responsabilizzazione  e
l'effettivita'   e  la  trasparenza  del  controllo  democratico  nei
confronti   degli  eletti.  A  tali  fini,  la  presente  legge  reca
disposizioni   volte   a   stabilire  in  via  esclusiva  i  principi
fondamentali  del  coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario,  a  disciplinare  l'istituzione  ed  il funzionamento del
fondo  perequativo  per  i territori con minore capacita' fiscale per
abitante   nonche'   l'utilizzazione   delle   risorse  aggiuntive  e
l'effettuazione  degli  interventi  speciali di cui all'articolo 119,
quinto  comma,  della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree
sottoutilizzate   nella  prospettiva  del  superamento  del  dualismo
economico  del  Paese.  Disciplina  altresi'  i principi generali per
l'attribuzione  di  un  proprio patrimonio a comuni, province, citta'
metropolitane  e  regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento,
anche finanziario, di Roma capitale.
2.  Alle  regioni  a  statuto  speciale  ed alle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  si applicano, in conformita' con gli statuti,
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1.
                       (Ambito di intervento)

1.  La  presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni,
province,  citta'  metropolitane e regioni e garantendo i principi di
solidarieta'   e  di  coesione  sociale,  in  maniera  da  sostituire
gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa
storica  e  da  garantire  la  loro  massima  responsabilizzazione  e
l'effettivita'   e  la  trasparenza  del  controllo  democratico  nei
confronti   degli  eletti.  A  tali  fini,  la  presente  legge  reca
disposizioni   volte   a   stabilire  in  via  esclusiva  i  principi
fondamentali  del  coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario,  a  disciplinare  l'istituzione  ed  il funzionamento del
fondo  perequativo  per  i territori con minore capacita' fiscale per
abitante   nonche'   l'utilizzazione   delle   risorse  aggiuntive  e
l'effettuazione  degli  interventi  speciali di cui all'articolo 119,
quinto  comma,  della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree
sottoutilizzate   nella  prospettiva  del  superamento  del  dualismo
economico  del  Paese.  Disciplina  altresi'  i principi generali per
l'attribuzione  di  un  proprio patrimonio a comuni, province, citta'
metropolitane  e  regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento,
anche finanziario, di Roma capitale.
2.  Alle  regioni  a  statuto  speciale  ed alle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  si applicano, in conformita' con gli statuti,
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.