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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2009, n. 34

Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/5/2009
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Testo in vigore dal: 6-5-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 
  Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in 
particolare l'articolo 4, comma 6, lettera a); 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo  2008  e
19 gennaio 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 6 febbraio 2009; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
Adozione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle
                              ferrovie 
 
 
  1. E' adottato lo statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie, allegato al presente regolamento, di cui  costituisce
parte integrante. 
  2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare 
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                             Matteoli, Ministro delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
                                   Brunetta, Ministro per la pubblica 
                                  amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
   territorio, registro n. 2, foglio n. 259 
 
    



                                      N O T E

          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio.
             Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti
          legislativi qui riportati.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (GUUE).
          Note al titolo:
             -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, lettera a),
          del   decreto  legislativo  del  10  agosto  2007,  n.  162
          (Attuazione   delle   direttive   2004/49/CE  e  2004/51/CE
          relative  alla  sicurezza  e  allo  sviluppo delle ferrovie
          comunitarie):
             "6.  Con  separati  regolamenti su proposta del Ministro
          dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  le  riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  da emanarsi
          entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
              a)  definizione  dell'assetto organizzativo, centrale e
          periferico,   dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto  di
          contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
          del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001, adozione dello
          statuto,   recante   fra  l'altro  il  ruolo  organico  del
          personale  dell'Agenzia,  nel  limite  massimo  di trecento
          unita'  e  delle  risorse  finanziarie  di cui all'art. 26,
          nonche'  alla  disciplina  delle competenze degli organi di
          direzione dell'Agenzia.".
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica "il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti".
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             "2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
             -  Si  riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo   30   luglio  1999,  n.  300  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             "Art.  8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate  da  ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
          servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
          quelle regionali e locali.
             2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti
          dalla  legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei
          conti,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20.  Esse  sono sottoposte ai poteri di
          indirizzo   e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo  le
          disposizioni   del   successivo   comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni  generali  dettate dagli art. 3, comma 1, e 14
          del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni.
             3.  L'incarico  di direttore generale dell'agenzia viene
          conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
          precedente  art. 5 del presente decreto per il conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento.
             4.  Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del
          presidente  del  consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri
          competenti,  di  concerto  con  il ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
              a)   definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del dipartimento;
              b)  attribuzione  al  direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
              c)  previsione  di  un  comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
              d)  definizione  dei  poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
              d2)  l'emanazione  di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere;
              d3)  l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
          di  ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
          impartite;
              d4)  l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
          intraprendere;
              e)  definizione,  tramite  una  apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
              f)  attribuzione  all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
              g)  regolazione  su  base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del ministro competente;
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto  del  ministro  competente, composto di tre membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei   conti   o   tra  persone  in  possesso  di  specifica
          professionalita'; previsione di un membro supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
              i)  istituzione  di  un  apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
              l)  determinazione  di  una organizzazione dell'agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni e integrazioni;
              m)  facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".
             "Art.  9  (Il personale e la dotazione finanziari). - 1.
          Alla  copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei limiti
          determinati  per  ciascuna di esse dai successivi articoli,
          si provvede, nell'ordine:
              a)  mediante  l'inquadramento  del personale trasferito
          dai  ministeri  e dagli enti pubblici, di cui al precedente
          art. 8, comma 1;
              b)  mediante  le  procedure di mobilita' di cui al capo
          III  del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1893,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
              c)   a   regime,   mediante   le   ordinarie  forme  di
          reclutamento.
             2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
          precedente  comma  1,  sono  corrispondentemente ridotte le
          dotazioni  organiche  delle amministrazioni e degli enti di
          provenienza  e  le  corrispondenti risorse finanziarie sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate.
             3.  Al  personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
          ai   sensi  del  precedente  comma  i  ,  e'  mantenuto  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  spettante presso gli
          enti,  le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
             4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
              a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
          amministrazioni,  secondo  quanto  disposto  dal precedente
          comma 2;
              b)   mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati  con  le  amministrazioni  per  le prestazioni di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione;
              c)  mediante  un  finanziamento annuale, nei limiti del
          fondo   a   tale   scopo   stanziato   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          ministero   competente   e   suddiviso   in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
             -  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. n. 196 - S.O. del 9 maggio 2001.
             -  Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante:
          "Attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva
          2001/13/CE   e   della   direttiva  2001/14/CE  in  materia
          ferroviaria,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
          - S.O. del 24 luglio 2003.
             -  La  direttiva  2004/49/CE  del  29  aprile  2004, del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  recante: "Modifica
          della   direttiva  95/18/CE  del  Consiglio  relativa  alle
          licenze  delle  imprese  ferroviarie  e della direttiva 200
          1/14/CE   relativa  alla  ripartizione  della  capacita  di
          infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
          l'utilizzo    dell'infrastruttura    ferroviaria   e   alla
          certificazione di sicurezza" e' pubblicata nella G.U.U.E.
          n. 164 del 30 aprile 2004.
             -  Per  il  testo  dell'art. 4, comma 6, lettera a), del
          decreto  legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
          delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
          sicurezza  e  allo  sviluppo delle ferrovie comunitarie) si
          veda nei riferimenti normativi al titolo.
             -  Il  decreto-legge  16 maggio 2008, n. 85, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2008, n. 121,
          (testo  coordinato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
          luglio 2008), reca: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento
          delle  strutture  di  Governo  in applicazione dell'art. 1,
          commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".