stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2009, n. 28

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale. (09G0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/4/2009
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 17-4-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, recante il Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l'altro
istituito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, e l'articolo 1,
commi  376  e  377,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il
decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   14  luglio  2008,  n.  121,  che  sono  ulteriormente
intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254,  recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti
dalla  circolazione  stradale,  a  norma dell'articolo 150 del Codice
delle   assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'Adunanza del 15 dicembre
  2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2009;
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


  1.  Il  comma  2  dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e' sostituito dai seguenti:
  "2.  Per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti  economici,  la
convenzione   deve   prevedere   una   stanza  di  compensazione  dei
risarcimenti  effettuati.  Le  compensazioni  avvengono sulla base di
costi  medi  che possono essere differenziati per grandi tipologie di
veicoli  assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche',
limitatamente   ai  danni  a  cose,  per  macroaree  territorialmente
omogenee  in  numero  non  superiore  a  tre.  I  predetti criteri di
differenziazione,  applicati  alternativamente  o congiuntamente, non
devono  determinare  una  eccessiva  frammentazione dei costi medi da
prendere  a  base  per  le  compensazioni.  Le  compensazioni possono
avvenire  anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione
di  franchigie  a  carico  dell'impresa  che  ha  risarcito il danno,
secondo le regole definite dalla convenzione.
  2-bis.  Le  differenziazioni  delle  compensazioni  da applicare ai
sensi  del  comma  2  sono  stabilite e possono essere modificate con
decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il
Comitato  tecnico  di  cui  al  comma  4,  sulla  base dell'andamento
effettivo  dei  costi  e  dell'esperienza maturata sul sistema, senza
tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi
di applicazione inferiori ad una annualita'.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2009

                             NAPOLITANO

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico

                           Visto, il Guardasigilli: Alfano
                           Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 16
marzo 2009
                           Ufficio  di controllo atti Ministeri delle
   attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 176
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          23   agosto   1988,   n.   400,  che  reca  la  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del
          12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86)".
             "2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  150  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209 recante il Codice
          delle assicurazioni private:
             "Art.   150  (Disciplina  del  sistema  di  risarcimento
          diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          su  proposta  del  Ministro  delle attivita' produttive, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente codice sono stabiliti:
              a)   i   criteri   di   determinazione   del  grado  di
          responsabilita'  delle  parti  anche per la definizione dei
          rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
              b)  il  contenuto e le modalita' di presentazione della
          denuncia  di  sinistro  e  gli adempimenti necessari per il
          risarcimento del danno;
              c)  le  modalita',  le  condizioni  e  gli  adempimenti
          dell'impresa  di  assicurazione  per  il  risarcimento  del
          danno;
              d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni
          accessori;
              e)  i  principi  per  la cooperazione tra le imprese di
          assicurazione,  ivi  compresi  i  benefici  derivanti  agli
          assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
             2.  Le  disposizioni  relative  alla  procedura prevista
          dall'art.   149   non   si   applicano   alle   imprese  di
          assicurazione  con  sede  legale  in altri Stati membri che
          operano  nel  territorio  della  Repubblica  ai sensi degli
          articoli  23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al
          sistema di risarcimento diretto.
             3.  L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e
          sui  principi  adottati  dalle  imprese  per  assicurare la
          tutela  dei  danneggiati,  il  corretto  svolgimento  delle
          operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.".
             -  Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca
          "Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri."  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 114 del 18 maggio 2006.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 376 e 377,
          della  legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2008). (Gazzetta Ufficiale n. 300
          del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285":
             "376.  A  partire  dal  Governo  successivo  a quello in
          carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
          cui  al  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, nel
          testo  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
          componenti  del  Governo  a  qualsiasi titolo, ivi compresi
          Ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari,
          non  puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
          Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
          secondo   periodo   del  primo  comma  dell'art.  51  della
          Costituzione.".
             "377.  A  far data dall'applicazione, ai sensi del comma
          376,  del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri  di  cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2001, n. 317, e
          successive  modificazioni,  e  al  decreto-legge  18 maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio  2006,  n.  233,  e  successive modificazioni, fatte
          comunque  salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
          2-bis,  2-ter,  2-quater,  2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
          13-bis,  19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
          22-bis,  22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.".
             -  Il  decreto-legge  16 maggio 2008, n. 85, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 reca
          "Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244" ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
          2006,  n.  254  reca  "Regolamento  recante  disciplina del
          risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione
          stradale,  a  norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7
          settembre   2005,  n.  209  -  Codice  delle  assicurazioni
          private"  e  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
          del 28 agosto 2006.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 13 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
          254   che  reca  il  "Regolamento  recante  disciplina  del
          risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione
          stradale,  a  norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7
          settembre   2005,  n.  209  -  Codice  delle  assicurazioni
          private":
             "2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici,
          la  convenzione  deve prevedere una stanza di compensazione
          dei   risarcimenti  effettuati.  Per  i  danni  a  cose  le
          compensazioni  avvengono  sulla  base  di  costi  medi  che
          possono essere differenziati per macroaree territorialmente
          omogenee  in  numero  non superiore a tre. Per i danni alla
          persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base
          di  meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a
          carico  dell'impresa  che ha risarcito il danno, secondo le
          regole definite dalla convenzione.".