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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2009, n. 21

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2009)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 4-4-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista   la   legge   26   aprile   1983,  n.  136,  concernente  la
biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
  Visto  il  decreto-legge  25 novembre 1985, n. 667, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24   gennaio  1986,  n.  7,  recante
provvedimenti   urgenti   per   il   contenimento   dei  fenomeni  di
eutrofizzazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni,  recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della
direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio,
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n.
413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per
lavare;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162,
recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n.
250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983,
n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
  Visto  il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione alle disposizioni
introdotte  dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 luglio 2005 e
nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2008;
  Tenuto  conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19
novembre  2008  dall'Ufficio  di controllo di legittimita' sugli atti
dei  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali della
Corte dei conti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 2009;
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri  dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                 Finalita' ed ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento reca previsioni dirette ad attuare le
disposizioni  di  cui  al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento
europeo   e   del   Consiglio,  del  31  marzo  2004,  integrando  le
disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il presente decreto
armonizza  le  seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei
detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
   a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze
allergizzanti  e  la loro applicazione prima della data di entrata in
vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;
   b)  informazioni  che  i  produttori devono mettere a disposizione
dell'Istituto superiore di sanita' e del personale medico;
   c) autorizzazioni;
   d) vigilanza;
   e)  livelli  di  fosforo  consentiti  nei  vari  tipi di preparati
destinati al lavaggio.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
          (GUUE).
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a)
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
             «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.  214,
          supplemento ordinario».
             «1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; ».
             -  La  legge 26 aprile 1983, n. 136, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119.
             -   Il  decreto-legge  25  novembre  1985,  n.  667,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 25 novembre 1985, n.
          277,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio
          1986,  n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio
          1986, n. 19.
             -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n. 65, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
          supplemento ordinario.
             -  La  direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 luglio 1999, n. L 200.
             -  La  direttiva 2001/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          22 agosto 2001, n. L 226.
             -  Il  decreto  del  Ministro della sanita' 13 settembre
          1988,  n.  413,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          settembre 1988, n. 226.
             -  Il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988,
          n.  162,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          2001, n. 226.
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile
          1989,  n.  250,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
          luglio 1989, n. 162.
             -  Il  regolamento  (CE) n. 648/2004 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 8 aprile 2004, n. L 104.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  regolamento  (CE) n. 648/2004, si veda nelle
          note alle premesse.