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DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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Testo in vigore dal: 11-2-2009
al: 11-4-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di fronteggiare
l'eccezionale   situazione   di   crisi  internazionale  del  settore
industriale  e  in particolare del comparto automobilistico, anche in
relazione  all'importanza  di  questi  settori nel sistema produttivo
nazionale  ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e
sulle imprese;
  Ritenuta  la  necessita'  di  collocare  in  un  quadro unitario le
disposizioni  finalizzate  alla promozione dello sviluppo economico e
alla  competitivita'  del  Paese,  anche  mediante  l'introduzione di
misure  di  carattere  fiscale e finanziario in grado di sostenere il
rilancio  produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico e di salvaguardia ambientale;
  Considerate,  altresi', le particolari ragioni di urgenza, connesse
con  la  contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e
del  loro indotto e con la necessita' di sostenere la domanda di beni
durevoli,  di  favorirne  il  ricambio  con  finalita'  di  carattere
ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;
  Rilevata,  infine,  l'esigenza  di  potenziare  le misure fiscali e
finanziarie  occorrenti  per  garantire  il  rispetto degli obiettivi
fissati  dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche
nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico  e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Incentivi al rinnovo del parco circolante
            e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici

  1.  Fermo  restando  le  misure incentivanti di cui all'articolo 1,
commi  da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,  n.  31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale
ed  al  fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di  categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31
dicembre  1999, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro5"
che  emettono  non  oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non
oltre  130  grammi  di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e'
concesso un contributo di euro 1500.
  2.  Per  la  sostituzione,  realizzata attraverso la demolizione di
veicoli  di  cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
m),  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino  a  3.500  chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro
2",  immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui
all'articolo  54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, di massa massima fino a 3.500
chilogrammi,  di  categoria  "euro  4"  o  "euro  5",  e' concesso un
contributo di euro 2500.
  3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore  per  la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia,  del  motore  con  gas metano, nonche' mediante alimentazione
elettrica   ovvero   ad  idrogeno,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  1,  commi  228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  il  contributo  e'  aumentato  di  1500 euro nel caso in cui il
veicolo   acquistato,   nell'alimentazione   ivi  considerata,  abbia
emissioni  di  CO2  non  superiori  a  120  grammi per chilometro. Le
agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono  cumulabili,  ove ne
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
  4.  Per  l'acquisto  di  veicoli  di  cui all'articolo 54, comma 1,
lettera  d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa
massima  fino  a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5",
nuovi  di  fabbrica  ed omologati dal costruttore per la circolazione
mediante  alimentazione,  esclusiva  o  doppia,  del  motore  con gas
metano,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e
229,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il  contributo  e'
incrementato  fino  ad  euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente
comma  sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 2.
  5.  In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata
nuovo  di  categoria  "euro  3"  con  contestuale  rottamazione di un
motociclo  o  di  un  ciclomotore  di  categoria "euro 0" o "euro 1",
realizzata  attraverso  la  demolizione  con le modalita' indicate al
comma  233  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
concesso un contributo di euro 500.
  6.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita'
per  i  veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con
contratto  stipulato  tra  venditore  ed acquirente a decorrere dal 7
febbraio  2009  e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non
oltre il 31 marzo 2010.
  7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui
all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e'  rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli
impianti  a  GPL  e di euro 650 per le installazioni degli impianti a
metano,  nei  limiti  della  disponibilita'  prevista  dal  comma  59
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286, come
ulteriormente   incrementata   dal   comma  8  dell'articolo  29  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
  8.  Le  agevolazioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere
fruite  nel  rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al
Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre
2006.
  9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui
ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  10.  Il  comma  53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica
ai  crediti  d'imposta  spettanti  a titolo di rimborso di contributi
anticipati  sotto  forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o
servizio.
  11.  Al  fine  di diminuire le emissioni di particolato nel settore
del  trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno
2009  di  11  milioni  di  euro,  un  finanziamento straordinario per
l'installazione  di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato  dei  gas  di  scarico,  omologati secondo il decreto del
Ministro  dei  trasporti  25  gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano
un'efficacia  di  abbattimento  delle  emissioni  di  particolato non
inferiori  al  90  per  cento,  su  veicoli  a  motore  ad accensione
spontanea  (diesel)  di  categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1,
euro  2  proprieta'  di  aziende  che  svolgono  servizi  di pubblica
utilita'  attraverso  l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette
categorie.
  12.   Il   finanziamento  straordinario  di  cui  al  comma  11  e'
finalizzato  alla  concessione  di contributi per l'installazione dei
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico di cui al comma 11.
  13.  Le  modalita'  di erogazione dei contributi di cui al comma 12
sono  regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano  con  appositi  provvedimenti  emanati  entro  e non oltre 60
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano destinano
prioritariamente  le  risorse  alle  aziende  di  cui al comma 12 che
effettuano  servizio  nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al
25  per  cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione
del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei
gas  di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore
a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
  15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  tra  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
  16.  I  contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri
contributi  di  natura  nazionale,  regionale  e  locale concessi per
l'installazione  di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico.
  17.  L'erogazione  del  finanziamento alle regioni ed alle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma
15,  e'  subordinata  alla  notifica  da  parte della regione o della
provincia  autonoma  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare  di  misure  di riduzione delle emissioni di
inquinanti   nel   settore   della   mobilita',  vigenti  al  momento
dell'erogazione del finanziamento stesso.