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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/1/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26 (in G.U. 28/03/2009, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-1-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di consentire lo
svolgimento  del  turno delle elezioni amministrative contestualmente
alle   elezioni  europee,  di  garantire  l'esercizio  del  voto  dei
cittadini  temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la
partecipazione  a  missioni  internazionali  e la funzionalita' delle
commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;
  Ritenuta, inoltre, la conseguente necessita' ed urgenza di adottare
misure  per  la  funzionalita' dei procedimenti elettorali, anche per
quanto concerne lo scrutinio del voto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze
e per le riforme per il federalismo;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del   Parlamento   europeo   spettanti  all'Italia  con  le  elezioni
                   amministrative per l'anno 2009.

  1.   Limitatamente   all'anno   2009,   in  caso  di  contemporaneo
svolgimento   delle   elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti  all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni
dei   presidenti   della   provincia,  dei  sindaci  e  dei  consigli
provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali,
lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle seguenti
disposizioni,  ferma  restando  per  il  resto  la  vigente normativa
relativa alle singole consultazioni elettorali:
   a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22
del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
   b)  ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si
considera giorno della votazione quello della domenica;
   c)  le  operazioni  previste dall'articolo 32, primo comma, numeri
2),  3)  e  4),  del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo   1967,   n.   223,   devono   essere  ultimate  non  oltre  il
quarantacinquesimo  giorno  antecedente  a  quello  della  votazione,
giorno  in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio
dell'avvenuta  convocazione dei comizi per la elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento
delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato
testo  unico  n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del
suddetto manifesto;
   d)  per  il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione
si  applicano  le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
   e)  le  cartoline  avviso  agli  elettori residenti all'estero che
esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione
del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale piu' rapido;
   f)  salvo  quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei
componenti,  per  la costituzione e per il funzionamento degli uffici
elettorali  di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione
si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e
21  marzo  1990,  n.  53, nonche' del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
   g)  gli  uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa
annotazione   in   apposito   registro,  le  tessere  elettorali  non
consegnate  o  i  duplicati  delle tessere in caso di deterioramento,
smarrimento  o  furto  dell'originale,  restano aperti dal lunedi' al
venerdi'  antecedenti  alla  votazione  dalle  ore  9 alle ore 19, il
sabato  dalle  ore  8  alle  ore 22 e la domenica per tutta la durata
delle operazioni di voto;
   h)  l'atto  di  designazione  dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali  di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente il
giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovra' curare
la  trasmissione  ai  presidenti  degli uffici elettorali di sezione,
ovvero  e' presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici
elettorali  di  sezione  il  sabato,  purche' prima dell'inizio delle
operazioni di votazione;
   i)  gli  adempimenti  di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
devono  essere  effettuati  entro  le ore 7 e 30 del sabato di inizio
delle  operazioni  di  votazione;  successivamente,  alle  ore  9, il
presidente  costituisce  l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo
ad  espletare  le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese
quelle di autenticazione delle schede;
   l)  l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate
le  operazioni  di  votazione e di riscontro dei votanti per tutte le
consultazioni  che  hanno  avuto  luogo,  procede alla formazione dei
plichi  contenenti  gli  atti  relativi a tali operazioni e le schede
avanzate.  I  plichi  devono essere contemporaneamente rimessi, prima
che  abbiano  inizio  le  operazioni di scrutinio, per il tramite del
comune,  al  tribunale  del  circondario o sezione distaccata, che ne
rilascia  ricevuta.  Effettuate  le  anzidette  operazioni, l'ufficio
elettorale  di sezione da' inizio alle operazioni di scrutinio per la
elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   m)  lo  scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio
alle  ore  14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la
precedenza  allo  spoglio  delle schede per le elezioni provinciali e
poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
   n)  ai  componenti  di  tutti  gli  uffici  elettorali  di sezione
spettano  i  compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 13 marzo 1980, n. 70;
   o)  in  caso  di  successivo  secondo  turno  di  votazione per le
elezioni  dei  presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano
le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le
operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni
nella  giornata di domenica, appena completate le operazioni previste
dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni  comunali,  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
  2.  In  caso  di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al
comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune
per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri
del  Parlamento  europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il
trattamento  economico  dei  componenti  di  seggio, e' stabilito nei
limiti  delle  assegnazioni  di  bilancio  disposte  per lo scopo dal
Ministero  dell'interno,  con proprio decreto, con distinti parametri
per  elettore  e  per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente,
nella  misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per
i  comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate
del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano
nuovi   o   maggiori   oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.
All'incremento  della  dotazione  finanziaria  relativa  ai  rimborsi
elettorali  per  i  comuni  aventi  fino  a  5  sezioni elettorali si
provvede  mediante  compensazione  tra gli enti beneficiari. Le spese
derivanti  dall'attuazione  di  adempimenti  comuni alle elezioni dei
membri  del  Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni
dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali
e  comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri
enti  interessati  alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il
vincolo  di  cui  al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate
dai  comuni  interessati  e'  effettuato  dai prefetti sulla base dei
rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi
dalla  data  delle  consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al
rimborso.  Con  le  stesse  modalita' si procede per il riparto delle
altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e
relative ad adempimenti comuni.
  3.  In  caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia  con  le elezioni dei
presidenti  della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e
comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma
2   e'   effettuato   d'intesa   tra   il  Ministero  dell'interno  e
l'amministrazione  regionale,  fermo restando per lo Stato il vincolo
di cui al medesimo comma 2, primo periodo.