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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008, n. 214

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/1/2009
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Testo in vigore dal: 30-1-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  gli  articoli  1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere
a),  b),  c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante  delega  al  Governo  per  il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose;
  Vista   la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 2005, n. 286, recante
disposizioni    per    il   riassetto   normativo   in   materia   di
liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di
autotrasporto;
  Visto  l'articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante nuovo codice della strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  europee,  degli  affari  esteri,  della
giustizia,  dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
dell'interno;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
             Modifiche al Capo I del decreto legislativo
                      21 novembre 2005, n. 286

  1.  All'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  dopo  le parole: «in forma scritta» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, con data certa».
  2.  All'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo n. 286 del
2005, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
   «e-bis)  i  tempi  massimi  per il carico e lo scarico della merce
trasportata.».
  3.  Dopo  l'articolo  7  del decreto legislativo n. 286 del 2005 e'
inserito il seguente:
  «Art.  7-bis  (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine
di  conseguire  maggiori  livelli di sicurezza stradale e favorire le
verifiche  sul  corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
merci  per  conto  di  terzi  in  ambito  nazionale,  e' istituito un
documento,   denominato:   “scheda   di   trasporto”,  da
compilare  a  cura  del  committente e conservare a bordo del veicolo
adibito  a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto
puo'  essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui  all'articolo  6,  o  da  altra  documentazione  equivalente, che
contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3. Le disposizioni del
presente   articolo   non  si  applicano  al  trasporto  di  merci  a
collettame,  cosi'  come  definito dal decreto ministeriale di cui al
comma 3.
  2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della   procedura   di  accertamento  della  responsabilita'  di  cui
all'articolo 8.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di  trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al
vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei   casi   indicati   dal   decreto  stesso,  cosi'  come  definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al
peso  della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della
stessa.  Lo  stesso  decreto  individua  le categorie di trasporto di
merci  a  collettame,  ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo, nonche' i documenti di
trasporto  previsti  dalle  norme  comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni  internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto  di merci,  da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
  4.  Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la  scheda di
trasporto,  o  la  altera,  o  la  compila  in  modo incompleto o non
veritiero,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
  5.  Chiunque,  durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a
bordo  del  veicolo  la  scheda  di trasporto ovvero, in alternativa,
copia  del  contratto  in  forma  scritta,  od  altra  documentazione
equivalente,  ai  sensi  del  comma  1,  e'  punito  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120
euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto
il  fermo  amministrativo  del  veicolo,  che  verra'  restituito  al
conducente,  proprietario  o  legittimo  detentore,  ovvero a persona
delegata  dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od
altra  documentazione  equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in
alternativa,  il  contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente  deve  essere esibita entro il termine di quindici giorni
successivi  all'accertamento  della  violazione.  In  caso di mancata
esibizione,   l'ufficio   dal  quale  dipende  l'organo  accertatore,
provvede  all'applicazione  della  sanzione  di  cui  al comma 4, con
decorrenza  dei  termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello  stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le
disposizioni   degli  articoli  214  e  180,  comma  8,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  6.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  4  e  5 si applicano anche ai
trasporti  internazionali  compiuti  da  vettori  stranieri  che  non
compilano,  o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo
del  veicolo  i  documenti  equipollenti di trasporto di cui al comma
3.».
  4.  Il  decreto  di  cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  introdotto  dal  comma  3
dell'articolo  1,  e'  adottato  entra  trenta  giorni  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  5.  All'articolo  12,  comma  5, del decreto legislativo n. 286 del
2005  il  secondo  periodo  e'  sostituto  dal  seguente: «In caso di
mancato  possesso  di  detta documentazione, si applicano le sanzioni
amministrative  di  cui  all'articolo  180,  commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre
alle  sanzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di
rapporto di lavoro dipendente.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  gli  articoli  1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere
a),  b),  c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante  delega  al  Governo  per  il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose;
  Vista   la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 2005, n. 286, recante
disposizioni    per    il   riassetto   normativo   in   materia   di
liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di
autotrasporto;
  Visto  l'articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante nuovo codice della strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  europee,  degli  affari  esteri,  della
giustizia,  dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
dell'interno;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
             Modifiche al Capo I del decreto legislativo
                      21 novembre 2005, n. 286

  1.  All'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  dopo  le parole: «in forma scritta» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, con data certa».
  2.  All'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo n. 286 del
2005, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
   «e-bis)  i  tempi  massimi  per il carico e lo scarico della merce
trasportata.».
  3.  Dopo  l'articolo  7  del decreto legislativo n. 286 del 2005 e'
inserito il seguente:
  «Art.  7-bis  (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine
di  conseguire  maggiori  livelli di sicurezza stradale e favorire le
verifiche  sul  corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
merci  per  conto  di  terzi  in  ambito  nazionale,  e' istituito un
documento,   denominato:   “scheda   di   trasporto”,  da
compilare  a  cura  del  committente e conservare a bordo del veicolo
adibito  a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto
puo'  essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui  all'articolo  6,  o  da  altra  documentazione  equivalente, che
contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3. Le disposizioni del
presente   articolo   non  si  applicano  al  trasporto  di  merci  a
collettame,  cosi'  come  definito dal decreto ministeriale di cui al
comma 3.
  2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della   procedura   di  accertamento  della  responsabilita'  di  cui
all'articolo 8.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di  trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al
vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei   casi   indicati   dal   decreto  stesso,  cosi'  come  definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al
peso  della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della
stessa.  Lo  stesso  decreto  individua  le categorie di trasporto di
merci  a  collettame,  ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo, nonche' i documenti di
trasporto  previsti  dalle  norme  comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni  internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto  di merci,  da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
  4.  Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la  scheda di
trasporto,  o  la  altera,  o  la  compila  in  modo incompleto o non
veritiero,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
  5.  Chiunque,  durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a
bordo  del  veicolo  la  scheda  di trasporto ovvero, in alternativa,
copia  del  contratto  in  forma  scritta,  od  altra  documentazione
equivalente,  ai  sensi  del  comma  1,  e'  punito  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120
euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto
il  fermo  amministrativo  del  veicolo,  che  verra'  restituito  al
conducente,  proprietario  o  legittimo  detentore,  ovvero a persona
delegata  dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od
altra  documentazione  equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in
alternativa,  il  contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente  deve  essere esibita entro il termine di quindici giorni
successivi  all'accertamento  della  violazione.  In  caso di mancata
esibizione,   l'ufficio   dal  quale  dipende  l'organo  accertatore,
provvede  all'applicazione  della  sanzione  di  cui  al comma 4, con
decorrenza  dei  termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello  stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le
disposizioni   degli  articoli  214  e  180,  comma  8,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  6.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  4  e  5 si applicano anche ai
trasporti  internazionali  compiuti  da  vettori  stranieri  che  non
compilano,  o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo
del  veicolo  i  documenti  equipollenti di trasporto di cui al comma
3.».
  4.  Il  decreto  di  cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  introdotto  dal  comma  3
dell'articolo  1,  e'  adottato  entra  trenta  giorni  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  5.  All'articolo  12,  comma  5, del decreto legislativo n. 286 del
2005  il  secondo  periodo  e'  sostituto  dal  seguente: «In caso di
mancato  possesso  di  detta documentazione, si applicano le sanzioni
amministrative  di  cui  all'articolo  180,  commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre
alle  sanzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di
rapporto di lavoro dipendente.».