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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008, n. 212

Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/1/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2021)
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vigente al 10/10/2013
Testo in vigore dal: 20-1-2009
al: 20-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.
243; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
225; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in  particolare,
l'articolo 1, comma 20; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e,  in  particolare,
l'articolo 74; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  268  del  15  novembre
2008; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 novembre  2008,  in  attuazione  dell'articolo  1,  comma  18  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concertocon  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
   a)  Uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con i vice Ministri  e  con  i  Sottosegretari  di  Stato  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  cui  all'articolo
14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
   b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
   c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
   d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato  ai  quali  sia  stato
attribuito il titolo di vice Ministro; 
   e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di  Stato  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri».
             «4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a  norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,»  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          agosto 1999, n. 193.
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. S.O.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2, dell'art. 14 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche,»   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
             «2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400.  A  tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
          maggio  1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
          al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
          di  Stato.  Con  decreto adottato dall'autorita' di governo
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, e' determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15  marzo  1997,  n.  59,  senza aggravi di spesa e, per il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il   trattamento  economico  accessorio,  da  corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di  reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli,
          ai  dipendenti  assegnati  agli  uffici  dei Ministri e dei
          Sottosegretari  di  Stato. Tale trattamento, consiste in un
          unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
          straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva e per la
          qualita'   della   prestazione   individuale.  Con  effetto
          dall'entrata  in  vigore del regolamento di cui al presente
          comma  sono  abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10
          luglio   1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   ed   ogni   altra   norma   riguardante  la
          costituzione  e  la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.».
             -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo
          2001,  n.  243, abrogato dal presente decreto («Regolamento
          di  organizzazione  degli  uffici di diretta collaborazione
          del  Ministro  dei  lavori pubblici.»), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2001 n. 147.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          2001,  n.  225, abrogato dal presente decreto («Regolamento
          di  organizzazione  degli  Uffici di diretta collaborazione
          del  Ministro dei trasporti e della navigazione.») e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          2001,  n.  320, abrogato dal presente decreto («Regolamento
          di  organizzazione  degli  Uffici di diretta collaborazione
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti.») e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n.
          183.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 20 dell'art. 1 del
          decreto-legge   16  maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante:
          «Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244»:
             «20.  Con  riferimento  ai  Ministeri  per  i quali sono
          previsti  accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
          un  periodo  massimo  di sei mesi a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  nelle  more  dell'approvazione del regolamento di
          organizzazione  dei relativi uffici funzionali, strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura  di  tali  uffici e' definita, nel rispetto delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta del Ministro competente, sentito il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze. Fino alla data di
          entrata   in   vigore   di   tale   decreto   si  applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche'  resti  ferma  l'unicita'  degli  uffici di diretta
          collaborazione   di   vertice.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta dei Ministri
          competenti,   sono  apportate  le  variazioni  di  bilancio
          occorrenti  per  l'adeguamento  del  bilancio di previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n.  112 convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria»:
             «Art.  74  (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
          Le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          ministri,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti  pubblici  non economici, gli enti di ricerca, nonche'
          gli  enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti,  nei  termini  previsti  dall'art. 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
              b)  a  ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento  di compiti logistico-strumentali e di supporto
          in  misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
          riallocazione  delle  risorse  umane  eccedenti tale limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
              c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale.
             2.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,   le   amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante
          appositi   accordi,   forme  di  esercizio  unitario  delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
             3.  Con  i  medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica  su  base regionale o interregionale, oppure, in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti    strutture    periferiche   nell'ambito   delle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  nel rispetto
          delle  procedure  previste  dall'art. 1, comma 404, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle misure previste dal
          comma  1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
          computate  altresi'  le riduzioni derivanti dai regolamenti
          emanati,  nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
          1,  comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,   avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri  esistenti
          anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
          caso  per  le  amministrazioni  che  hanno  gia' adottato i
          predetti   regolamenti   resta  salva  la  possibilita'  di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni,  nonche' nelle disposizioni di rango primario
          successive  alla  data  di  entrata  in vigore della citata
          legge  n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
          compatibilita'     generali     nonche'    degli    assetti
          istituzionali,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione  di  provvedimenti  specifici del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  che tengono comunque conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          i  le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
          in  misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
          2008.  Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e di
          mobilita'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto.
             5-bis.   Al   fine   di  assicurare  il  rispetto  della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale  di  posti  nel  pubblico impiego, gli uffici
          periferici  delle  amministrazioni dello Stato, inclusi gli
          enti  previdenziali  situati sul territorio della provincia
          autonoma  di  Bolzano,  sono autorizzati per l'anno 2008 ad
          assumere  personale  risultato vincitore o idoneo a seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a  2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             6.  Alle  amministrazioni  che  non  abbiano adempiuto a
          quanto  previsto  dai  commi  1  e  4  e'  fatto divieto di
          procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
          con qualsiasi contratto.
             6-bis.  Restano  escluse  dall'applicazione del presente
          articolo  le  strutture del comparto sicurezza, delle Forze
          armate  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo    da    conseguire    da    parte   di   ciascuna
          amministrazione.».
             - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
          agosto  2008,  recante  «Ricognizione in via amministrativa
          delle    strutture    trasferite    al    Ministero   delle
          infrastrutture   e   dei  trasporti»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2008, n. 268.
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si  veda note alle
          premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   300  e  successive
          modificazioni  ,  recante  «Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59»:
             «Art.   7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29    e    successive    modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
             2.  I  regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
          2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
              a)  attribuzione  dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
              b)   assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo  3  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata  dagli  appositi  uffici, nonche' del compito di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
              c)  organizzazione  degli  uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche. in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
              d)  organizzazione del settore giuridico-legislativo in
          modo  da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita'
          normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi
          del  Governo  garantendo  la  valutazione  dei  costi della
          regolazione,   la   qualita'   del   linguaggio  normativo,
          l'applicabilita'  delle  norme introdotte, lo snellimento e
          la  semplificazione  della  normativa, la cura dei rapporti
          con  gli  altri  organi  costituzionali,  con  le autorita'
          indipendenti e con il Consiglio di Stato;
              e)  attribuzione  dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    i    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'».