MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 dicembre 2008

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  l'art.  135  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante  il  codice  in materia di protezione dei dati personali, che
demanda al Garante per la protezione dei dati personali il compito di
promuovere  la  sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta  per  il  trattamento  dei  dati personali effettuato per lo
svolgimento  delle  investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge 7
dicembre  2000,  n.  397,  o per far valere o difendere un diritto in
sede  giudiziaria,  in  particolare  da  liberi  professionisti  o da
soggetti  che  esercitano  un'  attivita'  di  investigazione privata
autorizzata in conformita' alla legge;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  dello  stesso decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che attribuisce al Garante per la protezione dei
dati  personali il compito di promuovere, nell'ambito delle categorie
interessate,  nell'osservanza  del  principio di rappresentativita' e
tenendo  conto  delle  raccomandazioni  del  Consiglio  d'Europa  sul
trattamento  dei  dati  personali,  la  sottoscrizione  di  codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori;
  Visto  l'art.  12,  comma  2,  dello  stesso decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  che prevede che i codici di deontologia sono
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del  Garante  e,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia, sono
riportati  nell'allegato  A)  del medesimo decreto legislativo n. 196
del 2003;
  Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei
dati  personali e, in particolare, la deliberazione di tale Autorita'
n. 60 del 6 novembre 2008 che ha verificato la conformita' alle leggi
e  ai regolamenti del codice di deontologia e di buona condotta per i
dati  trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere
o  difendere un diritto in sede giudiziaria, sottoscritto dall'AIGA -
Associazione italiana giovani avvocati, dal CNF - Consiglio nazionale
forense,  dall'OUA -  Organismo  unitario  dell'avvocatura  italiana,
dall'UAE -  Unione avvocati europei, dall'UCPI - Unione camere penali
italiane,  dall'UNCC -  Unione nazionale camere civili, dall'AIPROS -
Associazione  italiana professionisti della sicurezza, dalla FEDERPOL
-              Federazione              italiani             istituti
investigazioni-informazioni-sicurezza,   e   ha   disposto   la   sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
(Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2008);
                              Decreta:


                               Art. 1.




  1. Il codice di deontologia e di buona condotta per i dati trattati
per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un
diritto  in sede giudiziaria, oggetto della deliberazione del Garante
per  la  protezione  dei dati personali n. 60 del 6 novembre 2008, e'
riportato nell'allegato A) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
   Roma, 2 dicembre 2008
                                                 Il Ministro : Alfano