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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 20/02/2009, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal: 1-1-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni dirette a consentire il  completamento  delle  procedure
per la creazione di  una  banca  dati  normativa  unica,  pubblica  e
gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante  un  piu'
efficace utilizzo delle risorse esistenti; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie  del  precedente
ordinamento   costituzionale   ritenute    estranee    ai    principi
dell'ordinamento giuridico attuale; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
sottrarre  all'effetto  abrogativo  previsto  dall'articolo  24   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta
indispensabile il mantenimento in vigore; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2008; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per  la  semplificazione  normativa  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
       Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, e' abrogato.