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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2008, n. 197

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400:
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
13 e 19;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista  la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ed  in particolare
l'articolo 1, commi 376 e 377;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 74;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni;
  Visto  il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo
unico della radiotelevisione;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  novembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio   2006,  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche  complessive  del  personale  appartenente  alle qualifiche
dirigenziali,  alle  aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Ministero delle comunicazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007,
n.  225,  recante  il  regolamento  di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007,
n.  253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del
commercio internazionale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  novembre  2008,  in  attuazione  dell'articolo  1,  comma 18, del
decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;
  Visti  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del
28 agosto 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 2008;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                           Organizzazione

  1.  Il  Ministero  dello sviluppo economico, di seguito denominato:
«Ministero»,  si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2 e in
un  Ufficio  per gli affari generali e le risorse di cui all'articolo
23.
          Nota all'art. 1;
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
          (G.U.U.E.).
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 17, comma 4-bis della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri».
             «4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             - Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge
          15  marzo  1997  n.  59,  recante «Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa»   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O:
             «Art. 13. -  1. ... (Omissis).
             2.  Gli  schemi  di  regolamento  di  cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.
             3.  I  regolamenti  di  cui  al comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          i  decreti  di  cui  all'art.  6,  commi 1 e 2, del decreto
          legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
          546,  fermo  restando  il  comma  4  del predetto art. 6. I
          regolamenti  gia' emanati o adottati restano in vigore fino
          alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato art. 17,
          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del presente articolo».
             «Art.  19.  -   1. Sui provvedimenti di attuazione delle
          norme   previste   dal   presente   capo   aventi  riflessi
          sull'organizzazione  del lavoro o sullo stato giuridico dei
          pubblici   dipendenti   sono   sentite   le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative.».
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
             -  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
             -  Il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
             -  Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con  modificazioni,  nella  legge  14  luglio 2008, n. 121,
          recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri»,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          maggio 2006, n. 114.
             -  Si  riporta  il testo dei commi 376 e 377 dell'art. 1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O:
             «376.  A  partire  dal  Governo  successivo  a quello in
          carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
          cui  al  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, nel
          testo  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
          componenti  del  Governo  a  qualsiasi titolo, ivi compresi
          Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari,
          non  puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
          Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
          secondo   periodo   del  primo  comma  dell'art.  51  della
          Costituzione.».
             «377.  A  far data dall'applicazione, ai sensi del comma
          376,  del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri  di  cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2001, n. 317, e
          successive  modificazioni,  e  al  decreto-legge  18 maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio  2006,  n.  233,  e  successive modificazioni, fatte
          comunque  salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
          2-bis,  2-ter,  2-quater,  2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
          13-bis,  19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
          22-bis,  22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni (66).».
             -  Il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85, recante
          «Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge  24  dicembre  2007, n. 244» convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio
          2008,  n.  121,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
          maggio 2008, n. 114.
             -  Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria»,  convertito,  con modificazioni, nella legge 6
          agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
          giugno 2008, n. 147, S.O.:
             «Art.  74.  -  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento   autonomo,   ivi  inclusa  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  le  agenzie,  incluse le agenzie
          fiscali  di  cui  agli  articoli  62,  63  e 64 del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive
          modificazioni   e   integrazioni,  gli  enti  pubblici  non
          economici,  gli  enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici
          di  cui  all'art.  70,  comma 4, del decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.   165,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo
          i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti,  nei  termini  previsti  dall'art. 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
              b)  a  ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento  di compiti logistico-strumentali e di supporto
          in  misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
          riallocazione  delle  risorse  umane  eccedenti tale limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
              c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale.».
             -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  2003, n. 366,
          recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo
          30  luglio  1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni e la
          struttura  organizzativa del Ministero delle comunicazioni,
          a  norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
          2004,  n. 176, abrogato dal presente decreto ( «Regolamento
          di  organizzazione  del Ministero delle comunicazioni»), e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004,
          n. 167.
             - Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
          «Testo  unico  della radiotelevisione», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.
             -  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          14 novembre 2005, recante «Rideterminazione delle dotazioni
          organiche   complessive  del  personale  appartenente  alle
          qualifiche  dirigenziali,  alle  aree  funzionali  ed  alle
          posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
          2007,  n.  225, abrogato dal presente decreto («Regolamento
          recante   riorganizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  a  norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296»), e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 dicembre 2007, n. 282.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
          2007,  n.  253, abrogato dal presente decreto («Regolamento
          di    riorganizzazione    del   Ministero   del   commercio
          internazionale, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge
          27  dicembre  2006,  n.  296»),  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2008, n. 6.