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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2012)
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vigente al 27/05/2013
Testo in vigore dal: 1-1-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006 del Consiglio, dell' 11
luglio  2006,  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
e  che  abroga  il  regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare,
l'articolo 56, paragrafo 4;
  Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed
in  particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese
nell'ambito    dell'obiettivo    «Convergenza»    e    dell'obiettivo
«Competitivita' regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia
di    ammissibilita'    delle    spese   nell'ambito   dell'obiettivo
«Cooperazione te»;
  Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5  luglio  2006, relativo al Fondo sociale europeo e
recante   abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.  1784/1999,  ed  in
particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8
dicembre   2006,   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 31 luglio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del
28 agosto 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2008;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  i  Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
per le politiche europee;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56,
paragrafo   4,   del   regolamento   (CE)   n.  1083/2006,  le  norme
sull'ammissibilita'  delle  spese  per  i  programmi cofinanziati dai
fondi  strutturali  per  la  fase  di programmazione 2007-2013, fatto
salvo  quanto  previsto  dallo  stesso  regolamento (CE) n.1083/2006,
nonche'  dal  regolamento  (CE)  n.  1080/2006  sul  Fondo europeo di
sviluppo  regionale  (FESR),  dal  regolamento  (CE) n. 1081/2006 sul
Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.
  2.  Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle
norme in materia di aiuti di Stato.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (G.U.U.E.).
          Note alle premesse:
             L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a)
          della   legge   23   agosto   1988,   n.  400:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; ».
             -  Il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio,
          dell'11 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio
          2006, n. L210.
             -  Il  regolamento  (CE)  n.  1080/2006  del  Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210.
             -  Il  regolamento  (CE)  n.  1081/2006  del  Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371.
             -  Il  regolamento  (CE)  n. 1828/2006 della Commissione
          dell'8  dicembre  2006,  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E. 27
          dicembre 2006, n. L371.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  i  regolamenti  (CE)  numeri  1080,  1081, 1083,
          1828/2006, si veda nelle note alle premesse.