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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2012)
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Testo in vigore dal: 1-1-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006 del Consiglio, dell' 11
luglio  2006,  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
e  che  abroga  il  regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare,
l'articolo 56, paragrafo 4;
  Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed
in  particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese
nell'ambito    dell'obiettivo    «Convergenza»    e    dell'obiettivo
«Competitivita' regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia
di    ammissibilita'    delle    spese   nell'ambito   dell'obiettivo
«Cooperazione te»;
  Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5  luglio  2006, relativo al Fondo sociale europeo e
recante   abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.  1784/1999,  ed  in
particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8
dicembre   2006,   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 31 luglio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del
28 agosto 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2008;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  i  Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
per le politiche europee;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56,
paragrafo   4,   del   regolamento   (CE)   n.  1083/2006,  le  norme
sull'ammissibilita'  delle  spese  per  i  programmi cofinanziati dai
fondi  strutturali  per  la  fase  di programmazione 2007-2013, fatto
salvo  quanto  previsto  dallo  stesso  regolamento (CE) n.1083/2006,
nonche'  dal  regolamento  (CE)  n.  1080/2006  sul  Fondo europeo di
sviluppo  regionale  (FESR),  dal  regolamento  (CE) n. 1081/2006 sul
Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.
  2.  Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle
norme in materia di aiuti di Stato.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006 del Consiglio, dell' 11
luglio  2006,  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
e  che  abroga  il  regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare,
l'articolo 56, paragrafo 4;
  Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed
in  particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese
nell'ambito    dell'obiettivo    «Convergenza»    e    dell'obiettivo
«Competitivita' regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia
di    ammissibilita'    delle    spese   nell'ambito   dell'obiettivo
«Cooperazione te»;
  Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5  luglio  2006, relativo al Fondo sociale europeo e
recante   abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.  1784/1999,  ed  in
particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8
dicembre   2006,   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 31 luglio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del
28 agosto 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2008;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  i  Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
per le politiche europee;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56,
paragrafo   4,   del   regolamento   (CE)   n.  1083/2006,  le  norme
sull'ammissibilita'  delle  spese  per  i  programmi cofinanziati dai
fondi  strutturali  per  la  fase  di programmazione 2007-2013, fatto
salvo  quanto  previsto  dallo  stesso  regolamento (CE) n.1083/2006,
nonche'  dal  regolamento  (CE)  n.  1080/2006  sul  Fondo europeo di
sviluppo  regionale  (FESR),  dal  regolamento  (CE) n. 1081/2006 sul
Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.
  2.  Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle
norme in materia di aiuti di Stato.