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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle norme in materia valutaria,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed  in  particolare
l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti
al seguito, da  e  verso  l'estero,  da  parte  di  residenti  e  non
residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari; 
  Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del  10  giugno  1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante  norme
in  materia  di  circolazione  transfrontaliera   di   capitali,   in
attuazione della direttiva 91/308/CEE; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  153,  recante
integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; 
  Vista  la  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 dicembre  2001,  recante  modifica  della  direttiva
91/308/CEE del  Consiglio  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
illecite; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005,  relativo  ai  controlli  sul  denaro
contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa; 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per  prevenire,  contrastare  e  reprimere   il   finanziamento   del
terrorismo e l'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007),  ed  in  particolare
l'articolo 15; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della giustizia; 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Nel presente decreto si intendono per: 
   a) autorita' competenti:  l'Agenzia  delle  dogane,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, la Unita' di informazione  finanziaria
e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze  individuate  nel
presente decreto; 
   b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e  la  data
di nascita, la cittadinanza, lo  Stato  e  il  comune  di  residenza,
nonche' il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da  persona
fisica, la denominazione, la sede legale,  il  codice  fiscale  o  la
partita IVA; 
   c) denaro contante: 
    1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; 
    2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti
monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli  strumenti
negoziabili,  compresi  assegni,  effetti  all'ordine  e  mandati  di
pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di
un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in  forma  tale  che  il
relativo  titolo  passi  alla  consegna;  gli  strumenti  incompleti,
compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento,  firmati
ma privi del nome del beneficiario; 
   d)  finanziamento  del   terrorismo:   le   attivita'   ((definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera d) )), del decreto  legislativo  22
giugno 2007, n. 109; ((4)) 
   e) riciclaggio: le attivita' ((definite dall'articolo 2, commi 4 e
5 del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni)). ((4)) 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio  decreto,
puo' modificare o integrare la lettera c) del comma 1. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".