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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal: 29-11-2008
al: 28-1-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di fronteggiare
l'eccezionale    situazione   di   crisi   internazionale   favorendo
l'incremento  del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure
straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e
non  autosufficienti,  nonche' per garantire l'accollo da parte dello
Stato  degli  eventuali  importi  di  mutui bancari stipulati a tasso
variabile ed eccedenti il saggio BCE;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo
economico   e   alla   competitivita'   del   Paese,  anche  mediante
l'introduzione  di misure di carattere fiscale e finanziario in grado
di  sostenere  il  rilancio produttivo e il finanziamento del sistema
economico,  parallelamente  alla  riduzione  di  costi amministrativi
eccessivi a carico delle imprese;
  Ravvisata,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
misure  in  grado  di  riassegnare  le  risorse del quadro strategico
nazionale  per  apprendimento  ed  occupazione nonche' per interventi
infrastrutturali,   anche   di   messa  in  sicurezza  delle  scuole,
provvedendo  alla introduzione altresi' di disposizioni straordinarie
e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
  Considerate,  infine,  le  particolari ragioni di urgenza, connesse
con  la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con
la necessita' di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi
compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in
Italia di ricercatori residenti all'estero;
  Rilevata,  altresi',  l'esigenza  di potenziare le misure fiscali e
finanziarie  occorrenti  per  garantire  il  rispetto degli obiettivi
fissati  dal  programma  di  stabilita'  e crescita approvato in sede
europea,   anche   in   considerazione   dei  termini  vigenti  degli
adempimenti tributari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                  Bonus straordinario per famiglie,
             lavoratori pensionati e non autosufficienza

  1.  E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel  quale  concorrono,  nell'anno  2008,  esclusivamente  i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
    	 a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
    	 b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
    c)  assimilati  a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50,  comma  1,  lettere  a),  c-bis),  d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
    d)  diversi  di  cui  all'articolo  67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente  ai  redditi  derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non  esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
    e)  fondiari  di  cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo
con  i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
  2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
    a)  nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono  il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato  anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di  cui  all'articolo  12  del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
    b)  nel  computo  del  reddito complessivo familiare si assume il
reddito  complessivo  di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
  3.  Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito  indicati,  in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare,  degli  eventuali  componenti  portatori di handicap e del
reddito  complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il  quale  sussistano  i  requisiti  di  cui  al  comma  1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
    a)  euro  duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito
di  pensione  ed  unici  componenti  del nucleo familiare, qualora il
reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
    b)  euro  trecento  per  il  nucleo  familiare di due componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
    c)  euro  quattrocentocinquanta  per  il  nucleo familiare di tre
componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia
superiore ad euro diciassettemila;
    d)   euro   cinquecento   per  il  nucleo  familiare  di  quattro
componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia
superiore ad euro ventimila;
    e)  euro  seicento  per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
    f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
    g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap  per  i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12,  comma  1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
  4.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1  e'  attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma  32,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5.  Il  beneficio  spettante  ai  sensi  del comma 3 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da  apposita  richiesta  prodotta  dai  soggetti  interessati.  Nella
domanda  il  richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
    	 a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
    	 b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
    	  c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3
in  relazione  al  reddito  complessivo  familiare di cui al comma 2,
lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
  6.  La richiesta e' presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando
l'apposito   modello   approvato   con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate entro dieci giorni dalla data di entrata
in  vigore  del presente decreto. La richiesta puo' essere effettuata
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
  7.  Il  sostituto  d'imposta  e  gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  8.  Il  sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  9.  L'importo  erogato  ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti  d'imposta  attraverso la compensazione di cui all'articolo
17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo
giorno  successivo  a  quello di erogazione, deve essere indicato nel
modello  770  e  non  concorre  alla  formazione  del  limite  di cui
all'articolo  25  dello  stesso  decreto  legislativo. L'utilizzo del
sistema  del  versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui
alle  tabelle  A  e  B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e'
limitato  ai  soli  importi  da  compensare; le altre amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di
cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato
dal  monte  delle  ritenute  disponibile e comunicano al Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato l'ammontare complessivo dei
benefici corrisposti.
  10.  I  soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi  del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
  11.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  beneficio  non e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al  comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate,  entro  il  31  marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta   alcun   compenso,   indicando  le  modalita'  prescelte  per
l'erogazione dell'importo.
  12.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1 puo' essere richiesto, in
dipendenza  del  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
  13.  Il  beneficio  richiesto  ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari  indicati  al  comma  1,  lettere  a),  b)  e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o  di  altri  trattamenti,  sulla base della richiesta
prodotta  dai  soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
  14.  Il  sostituto  d'imposta  e gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro  il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  15.  Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili  nel  mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  16.  I  soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro  il  30  giugno  2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
  17.  In  tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e'  erogato  dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
    	  a)  entro  il  30  giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati
dall'obbligo  alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia   delle   entrate,  anche  mediante  i  soggetti  di  cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta  compenso,  indicando  le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
    	  b)  con  la  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo
d'imposta 2008.
  18.  L'Agenzia  delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei  commi  11  e 17 lettera a) con le modalita' previste dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2000.
  19.  I  soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto  o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  dei  redditi
successivo  alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi  effettuano  la
restituzione  del  beneficio  non  spettante,  in  tutto  o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
  20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
    	  a)  ai  benefici  erogati  eseguendo il recupero di quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
    	  b)  alle  compensazioni  effettuate dai sostituti ai sensi del
comma   9,   eseguendo   il   recupero  degli  importi  indebitamente
compensati.
  21.  I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni  le  autocertificazioni  ricevute  dai  richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
  22.   Per   l'erogazione  del  beneficio  previsto  dalle  presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  Finanze  e'  istituito  un  Fondo,  per  l'anno  2009, con una
dotazione  pari  a  due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  23.  Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dalle disposizioni di cui al
presente  articolo,  comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.