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DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1 (in G.U. 09/01/2009, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal: 10-11-2008
al: 9-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' ed urgenza di dettare norme che dispongono
una  distribuzione  delle  risorse  stanziate  per l'anno 2008 per la
qualita'  del  sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei
processi  formativi e delle attivita' di ricerca scientifica, nonche'
della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
  Ritenuta  la  necessita'  ed urgenza di disciplinare, in attesa del
riordino   organico   dei  criteri  di  reclutamento  dei  professori
universitari,   le   procedure  relative  ai  concorsi  di  imminente
espletamento,  secondo  criteri  di  trasparenza,  imparzialita' e di
valorizzazione del merito;
  Ritenuta  la  necessita' ed urgenza di assicurare immediate risorse
aggiuntive  per  garantire  l'esercizio  del  diritto allo studio, in
attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                  Disposizioni per il reclutamento
             nelle universita' e per gli enti di ricerca

  1.  Le  universita'  statali  che,  alla  data  del  31 dicembre di
ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma
4,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, fermo restando quanto
previsto  dall'articolo  12,  comma  1, del decreto-legge 21 dicembre
2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,  n.  31,  non  possono  procedere  all'indizione  di  procedure
concorsuali  e  di  valutazione  comparativa,  ne'  all'assunzione di
personale.
  2.   Le   universita'  di  cui  al  comma  1,  sono  escluse  dalla
ripartizione  dei  fondi  relativi  agli  anni  2008  -  2009, di cui
all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.   Il   primo   periodo   del  comma  13,  dell'articolo  66  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: "Per
il  triennio  2009-2011,  le  universita'  statali,  fermi restando i
limiti  di  cui  all'articolo  1,  comma 105, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale  nel  limite  di un contingente corrispondente ad una spesa
pari  al  cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato   complessivamente   cessato   dal  servizio  nell'anno
precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non
inferiore  al  60  per  cento  all'assunzione  di ricercatori a tempo
determinato  e  indeterminato e per una quota non superiore al 10 per
cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.  Sono fatte salve le
assunzioni  dei  ricercatori  per  i  concorsi di cui all'articolo 1,
comma  648,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle
risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.".
Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5,
comma   1,  lettera  a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
concernente   il   fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro
71  milioni  per  l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed
euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
  4.  Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei  professori  universitari  di  I  e II fascia della prima e della
seconda  sessione  2008, le commissioni giudicatrici sono composte da
un  professore  ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il
bando  e  da  quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari  eletti  tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto
al  numero  dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato   attivo   e'   costituito  dai  professori  ordinari  e
straordinari  appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi
dal  sorteggio  relativo  a  ciascuna  commissione  i  professori che
appartengono  all'universita'  che  ha  richiesto  il  bando.  Ove il
settore  sia  costituito  da  un numero di professori ordinari pari o
inferiore  al  necessario,  la  lista  e'  costituita  da  tutti  gli
appartenenti  al  settore  ed  e'  eventualmente  integrata  mediante
elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori affini. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove
possibile,  che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al
settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo', ove
possibile,  partecipare,  per  ogni  fascia  e  settore,  ad una sola
commissione per ciascuna sessione.
  5.  In  attesa  del  riordino  delle  procedure di reclutamento dei
ricercatori  universitari  e  comunque  fino  al 31 dicembre 2009, le
commissioni  per  la  valutazione  comparativa  dei  candidati di cui
all'articolo  2  della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1,
comma  14,  della  legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un
professore  ordinario  o  da  un  professore associato nominato dalla
facolta'  che  ha  richiesto  il  bando  e da due professori ordinari
sorteggiati  in  una  lista  di  commissari  eletti  tra i professori
ordinari  appartenenti  al settore disciplinare oggetto del bando, in
numero  triplo  rispetto  al  numero  dei commissari complessivamente
necessari  nella  sessione.  L'elettorato  attivo  e'  costituito dai
professori  ordinari  e  straordinari appartenenti al settore oggetto
del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione
i  professori  che  appartengono  all'universita' che ha richiesto il
bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile
che  almeno  uno  dei  commissari  sorteggiati  appartenga al settore
disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui al comma 4.
  6.  In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di
svolgimento   delle   elezioni,   ivi   comprese  ove  necessario  le
suppletive,  e  del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca avente
natura  non  regolamentare  da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Si  applicano in quanto
compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
  7.  Nelle  procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei  ricercatori  bandite  successivamente  alla  data  di entrata in
vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata
sulla  base  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  dei candidati, ivi
compresa  la  tesi  di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti
anche  in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, avente
natura  non  regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  sentito  il  Consiglio
universitario nazionale.
  8.  Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle
procedure  di  valutazione  comparativa  indette  prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, per le quali non si sono
ancora  svolte,  alla medesima data, le votazioni per la costituzione
delle  commissioni.  Fermo restando quanto disposto al primo periodo,
le  eventuali  disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili con
il  presente  decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi',
privi  di effetto le procedure gia' avviate per la costituzione delle
commissioni  di  cui  ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi
alle disposizioni del presente decreto.
  9.  All'articolo  74,  comma  1,  lettera  c), del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  dopo le parole: "personale non dirigenziale"
sono  inserite  le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,".