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DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 03/01/2009, n.2) .
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 4-1-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di definire un
quadro  di  adeguate  iniziative per consolidare i risultati positivi
ottenuti  nell'aumento della capacita' di smaltimento dei rifiuti nel
territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con
una   graduale   e  tempestiva  restituzione  dei  poteri  agli  enti
ordinariamente competenti;
  Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non
autorizzate  e  le  violazioni delle norme in materia ambientale sono
suscettibili  di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni
dei  territori  nei  quali  -  come attualmente accade per la regione
Campania  -  e' stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla
legge  24  febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori e'
necessario   garantire  una  maggiore  incisivita'  della  disciplina
sanzionatoria in materia di diritto ambientale;
  Ravvisata  inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento
degli  enti  locali  nelle  attivita'  di  competenza, anche mediante
interventi    sostitutivi   nei   confronti   delle   amministrazioni
inadempienti;
  Considerata   altresi'   la  necessita'  e  l'urgenza  di  attivare
procedure  accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure
di  incentivazione  per  il  conferimento  di rifiuti ingombranti, di
imballaggi   usati  e  di  rifiuti  di  imballaggio,  per  assicurare
l'immediato  smaltimento  dei  rifiuti  giacenti  o abbandonati sulle
strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto  con  i  Ministri dello sviluppo economico, della giustizia,
dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
   Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti,
           di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio

  1.  ((  Fino  al termine dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19
del   decreto-legge   23   maggio   2008,   n.  90,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008, n. 123 )), al fine di
incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e
il   trasporto  occasionale  o  saltuario  di  singole  tipologie  di
imballaggi  usati  e  rifiuti di imballaggio, nella misura massima di
100  chilogrammi  al giorno, per il relativo conferimento presso aree
di  raccolta  attrezzate,  gestite  da  soggetti  pubblici  o privati
all'uopo  autorizzati.  Per  tale attivita' al soggetto conferente il
materiale  spetta  un  indennizzo  forfetario, a carico del Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo
stesso  CONAI  ai  gestori  del  servizio  di  gestione integrata dei
rifiuti,   ai   sensi   del  vigente  accordo  quadro  stipulato  con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
  2.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
ed  in  via  sperimentale,  chi  provvede al conferimento dei rifiuti
ingombranti  a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il
servizio  di  raccolta  a  domicilio  e' esentato dal pagamento degli
oneri   di   trasporto  e  di  smaltimento.  Tali  oneri,  fino  alla
concorrenza  massima  di  due  milioni  di  euro  sono  certificati e
liquidati   dall'amministrazione   comunale   ((   a   valere   sulle
disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita
ai sensi dell'articolo 17 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
  3.  Con  una  o  piu'  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare,  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 24
febbraio  1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate
le   modalita'  attuative  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.